Ciao a tutti!
Sono Alex Monk, OSS che lavora nel Servizio Sanitario Pubblico e fondatore della pagina Ce la p’OSS fare.
In questi giorni, nel nostro gruppo di confronto, alcuni colleghi hanno posto alcune domande interessanti, riguardo il TIROCINIO nei corsi OSS e la valutazione.
La valutazione del tirocinio durante il corso OSS è una novità introdotta dalla riforma del 2025 oppure esisteva già negli anni precedenti?
Sono arrivate testimonianze di colleghi che hanno frequentato il corso nel 2016 e nel 2020, riferendo che anche allora era previsto un punteggio o un giudizio finale per il TIROCINIO.
Ma attenzione! Per capire davvero la questione dobbiamo distinguere ciò che veniva già fatto nei singoli corsi da ciò che è previsto espressamente dalla normativa nazionale.
1. Cosa prevedeva l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001?
L’Accordo del 22 febbraio 2001 ha rappresentato per oltre vent’anni il riferimento fondamentale per il profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario e per l’organizzazione dei relativi corsi.
- L’articolo 11 prevedeva il tirocinio guidato presso strutture e servizi nei quali è prevista la figura dell’OSS.
- L’articolo 12 disciplinava l’esame finale, stabilendo che, al termine del corso, gli allievi dovessero sostenere una prova teorica e una prova pratica davanti a un’apposita commissione.
Il testo nazionale prevedeva quindi il tirocinio e l’esame finale, ma non stabiliva espressamente un identico sistema nazionale di valutazione positiva del tirocinio come requisito di ammissione all’esame, nei termini introdotti dalla nuova disciplina.
Questo NON significa che prima del 2025 il tirocinio non venisse valutato! Significa che occorreva considerare anche le disposizioni regionali, i regolamenti applicabili e l’organizzazione del singolo percorso formativo.
2. Perché già nel 2016 o nel 2020 ecc. si poteva ricevere un voto sul tirocinio?
- Perché la formazione OSS è stata organizzata attraverso le Regioni, competenti in materia di formazione e responsabili dell’attuazione dei percorsi secondo il quadro normativo vigente.
- Le Regioni potevano disciplinare diversi aspetti organizzativi e attuativi, nel rispetto delle disposizioni nazionali applicabili.
Un esempio concreto riguarda la Sicilia. Il D.A. n. 736 del 12 agosto 2020, relativo ai corsi OSS da 1.000 ore, comprendeva un libretto di tirocinio nel quale era prevista una valutazione finale a cura del tutor, con un giudizio sintetico sulle competenze acquisite e l’indicazione di eventuali aree di miglioramento. Questo documento dimostra concretamente che, almeno in quel percorso regionale, la valutazione finale del tirocinio esisteva già prima della riforma.
La questione da approfondire però… è un’altra: quali effetti produceva quella valutazione e quali regole si applicavano per accedere all’esame finale?
3. Cosa cambia con l’Accordo del 3 ottobre 2024?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, recepito con D.P.C.M. 25 marzo 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2025, aggiorna il profilo dell’OSS e il relativo percorso formativo. Vediamo i passaggi fondamentali:
- Articolo 14 – Tirocinio e tutoraggio: Il tirocinio viene definito una modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento del ruolo professionale. Il comma 7 stabilisce che alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio. La valutazione, quindi, non viene considerata un semplice adempimento burocratico: è collegata all’acquisizione delle competenze professionali.
- Articolo 16 – Comitato didattico: Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle attività di programmazione e valutazione necessarie a garantire l’apprendimento delle competenze attese. Valuta il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze durante il percorso e al suo termine, determinando l’ammissione all’esame di qualifica.
- Articolo 17 – Ammissione all’esame finale: Questo è il passaggio decisivo! Il comma 1 stabilisce che: sono ammessi all’esame di qualifica i corsisti che, al termine del percorso formativo, abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.
La nuova disciplina, dunque, esplicita in modo chiaro il requisito della valutazione positiva del tirocinio per accedere all’esame finale.
La fondamentale differenza: la valutazione del tirocinio esisteva già in diversi percorsi precedenti. Con la nuova disciplina, però, il suo esito positivo viene indicato espressamente tra i requisiti nazionali di ammissione all’esame.
Attenzione anche ai corsi già autorizzati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina: per stabilire quale regime si applichi occorre verificare le disposizioni transitorie e gli atti regionali pertinenti.
4. Tirocinio negativo: cosa succede? Bisogna ripetere tutto il corso e pagare di nuovo?
Ecco la domanda che può interessare tantissimi aspiranti OSS! Partiamo dalla normativa attuale:
- Se il tirocinio riceve una valutazione negativa, il corsista non soddisfa il requisito previsto dall’articolo 17 per essere ammesso all’esame finale.
- Ma questo significa automaticamente dover ripetere tutte le 1.000 ore?
- E significa necessariamente dover pagare nuovamente l’intero corso?
NO: queste conseguenze non sono stabilite dall’Accordo nazionale!
La normativa nazionale indica il requisito da soddisfare, ma non stabilisce una regola generale secondo cui ogni valutazione negativa comporti necessariamente la ripetizione integrale del corso e il pagamento di una nuova quota completa.
Occorre verificare le disposizioni regionali applicabili, il regolamento del corso, la natura della carenza riscontrata e le eventuali procedure previste per il recupero delle competenze. In concreto, bisogna chiedere all’ente formativo:
- Quali competenze non sono state considerate acquisite?
- La valutazione è motivata e documentata?
- È previsto un percorso di recupero o la possibilità di ripetere il tirocinio, in tutto o in parte?
- Quali sono le condizioni per una nuova ammissione all’esame?
- Quali eventuali costi sono previsti e su quale disposizione o clausola contrattuale si fondano?
Non sarebbe corretto affermare, senza verificare il caso specifico: né che il corsista debba sempre ripetere tutto, né che abbia sempre diritto a un recupero gratuito.
E soprattutto: una valutazione negativa non dovrebbe trasformarsi in una decisione arbitraria o priva di spiegazioni. È importante conoscere i criteri adottati, le competenze da recuperare e le procedure applicabili.
E prima della riforma del 2025?
Con il precedente Accordo del 2001, il testo nazionale disciplinava il tirocinio e l’esame finale, ma non prevedeva espressamente il medesimo requisito uniforme di valutazione positiva del tirocinio stabilito dal nuovo articolo 17.
Le conseguenze di una valutazione negativa dipendevano quindi anche dalle disposizioni regionali e dalle regole del percorso formativo. In un corso, il giudizio del tutor poteva avere una funzione prevalentemente formativa; in un altro, le regole regionali o del corso potevano attribuirgli conseguenze più incisive sull’ammissione all’esame.
5. Il vero problema: serve un criterio formativo più uniforme in tutta Italia?
Da anni chiediamo criteri formativi più omogenei sul territorio nazionale. Le Regioni svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione della formazione OSS, ma è importante che il percorso garantisca standard di qualità comparabili, indipendentemente dal luogo in cui viene frequentato. Un attestato OSS deve rappresentare una preparazione seria, verificabile e coerente con le competenze richieste.
Il tirocinio non è una semplice formalità: è il momento in cui l’allievo impara a relazionarsi con la persona assistita, rispetta la dignità, applica le procedure di sicurezza, collabora con l’équipe e riconosce i limiti del proprio ruolo. Per questo servono criteri chiari, tutor preparati, valutazioni trasparenti e procedure comprensibili anche quando emergono difficoltà.
La qualità della formazione tutela gli studenti, gli enti formativi, le strutture ospitanti e, soprattutto, le persone che riceveranno assistenza.
In sintesi: i punti essenziali
- La valutazione del tirocinio esisteva già in diversi corsi OSS precedenti al 2025.
- L’Accordo del 2001 prevedeva il tirocinio guidato e l’esame finale, mentre le modalità di valutazione potevano essere disciplinate anche a livello regionale e nell’organizzazione del corso.
- La nuova disciplina prevede espressamente la valutazione positiva del tirocinio come requisito per l’ammissione all’esame finale.
- Una valutazione negativa non comporta automaticamente, in base al solo Accordo nazionale, la ripetizione integrale delle 1.000 ore o il pagamento dell’intero corso una seconda volta.
- Per sapere quali procedure di recupero e quali eventuali costi siano applicabili, bisogna verificare la normativa regionale, il regolamento del corso e le condizioni contrattuali pertinenti.
Adesso la parola a voi!
Voglio conoscere le vostre esperienze!
- In quale Regione avete frequentato il corso OSS e in quale anno?
- Il vostro tirocinio prevedeva un voto, un punteggio o un giudizio di idoneità?
- Una valutazione negativa poteva impedirvi di accedere all’esame?
- Nella vostra esperienza, era previsto un recupero del tirocinio? E a quali condizioni?
- Pensate che servano criteri di valutazione più uniformi in tutta Italia?
Raccontate la vostra esperienza nei commenti, possibilmente indicando la Regione, l’anno del corso e gli eventuali riferimenti normativi. Il confronto è utile quando si basa su esperienze reali, documenti e informazioni verificabili.
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Riferimenti normativi e documentali:
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, artt. 11 e 12.
- Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, Rep. Atti n. 175/CSR, artt. 14, 16 e 17.
- D.P.C.M. 25 marzo 2025, di recepimento del nuovo Accordo.
- Regione Siciliana, D.A. n. 736 del 12 agosto 2020 e relativi allegati, compreso il libretto di tirocinio.
Fonti ufficiali:
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- Ce la p’OSS fare (GRUPPO STUDIO/CONFRONTO)
- OSS Sala Operatoria Italia – Dietro il Campo Sterile (dedicato agli OSS di sala operatoria)
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