Il trattamento di fine rapporto (TFR) viene calcolato includendo tutte le voci della busta paga, a meno che non sia espressamente escluso da una norma del contratto collettivo. Questa esclusione deve essere provata dal datore di lavoro, che deve dimostrare quali componenti retributive non rientrano nel calcolo.
La retribuzione annua, che rappresenta la base per il calcolo del TFR, deve comprendere tutte le somme percepite a titolo non occasionale e non come rimborso spese, a meno che il contratto collettivo disponga diversamente. Lo conferma la Corte di cassazione civile con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025.
Negli ultimi tempi, alcuni lavoratori hanno promosso ricorsi per ottenere il ricalcolo del TFR, richiedendo che nel computo venissero inclusi importi corrisposti regolarmente per straordinari, richiamo in servizio, indennità di trasferta (al netto dei rimborsi), permessi per ex festività, turni sfalsati e altre voci simili.
La Corte d’appello, invece, aveva respinto queste richieste, sostenendo che fossero i lavoratori a dover indicare specifiche norme del contratto collettivo che escludessero tali emolumenti dal computo. A questo riguardo, però, la Cassazione ribalta il giudizio, sottolineando che l’onere di prova spetta al datore di lavoro, mentre ai lavoratori basta dimostrare che le voci retributive hanno natura tale da incidere sul calcolo del TFR, a meno di specifiche esclusioni.
In caso di mancato accertamento da parte del giudice, non è corretto rigettare le domande dei lavoratori che reclamano l’inclusione di questi emolumenti. La verifica delle singole voci, come straordinari o indennità di trasferta, deve essere approfondita, e solo dopo una valutazione precisa si potrà stabilire se vanno conteggiate nel TFR o meno.
In sintesi, questa pronuncia della Corte di cassazione rafforza il principio di omnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR e tutela i diritti dei lavoratori, imponendo a datori di lavoro e giudici una rigorosa attenzione nella gestione e nel calcolo del trattamento di fine rapporto.
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