Una nuova sentenza potrebbe avere importanti ripercussioni per migliaia di lavoratori del Servizio sanitario nazionale. Il Tribunale di Gela – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 408 del 19 giugno 2026, ha riconosciuto il diritto di un’infermiera turnista al risarcimento economico per i buoni pasto mai erogati durante centinaia di turni di lavoro superiori alle sei ore.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: quando il turno di lavoro supera le sei ore e l’organizzazione del servizio non consente al dipendente di usufruire della pausa prevista dalla legge, il datore di lavoro deve garantire il servizio mensa oppure una modalità sostitutiva, come il buono pasto.
Il caso: oltre 850 turni senza buono pasto.
La vicenda riguarda un’infermiera in servizio presso il presidio ospedaliero di Gela, che aveva promosso un ricorso nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale per il mancato riconoscimento del servizio mensa o del relativo buono pasto sostitutivo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 ottobre 2025.
Secondo quanto emerso nel giudizio, l’azienda applicava un regolamento interno che limitava il riconoscimento del beneficio, escludendo numerosi turni lavorativi pur avendo una durata superiore alle sei ore.
La lavoratrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore dei buoni pasto non ricevuti.
Il Tribunale richiama il CCNL e la normativa nazionale.
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e sottolinea che il buono pasto non rappresenta una componente della retribuzione, ma una prestazione di natura assistenziale destinata a tutelare il benessere del lavoratore durante l’attività lavorativa.
Il Tribunale evidenzia inoltre come l’articolo 29 del CCNL Sanità e l’articolo 8 del D.Lgs. 66/2003 debbano essere interpretati congiuntamente.
Quando l’orario di lavoro supera le sei ore, il dipendente acquisisce il diritto alla pausa e, conseguentemente, al servizio mensa o alla relativa modalità sostitutiva.
Se la pausa è impossibile, il diritto non viene meno.
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda proprio il personale sanitario organizzato su turni.
Secondo il Tribunale, il fatto che la continuità assistenziale renda impossibile interrompere il servizio per consumare il pasto non elimina il diritto del lavoratore. Al contrario, proprio l’impossibilità di usufruire della pausa obbliga il datore di lavoro a garantire il beneficio attraverso il buono pasto.
In altre parole, le esigenze organizzative dell’azienda sanitaria non possono trasformarsi in una penalizzazione economica per il personale.
Bocciato il regolamento aziendale.
La sentenza censura anche il regolamento interno adottato dall’Azienda sanitaria, ritenuto incompatibile con la disciplina nazionale e contrattuale.
Secondo il giudice, non è legittimo subordinare il riconoscimento del buono pasto a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, come particolari fasce orarie o una durata del turno superiore ai limiti fissati dalla normativa.
Risarcimento da oltre 3.600 euro.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha riconosciuto all’infermiera il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata erogazione dei buoni pasto.
L’importo liquidato ammonta a 3.626,58 euro, riferiti a 854 turni lavorativi superiori alle sei ore, oltre agli interessi legali. L’Azienda sanitaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Una sentenza che può interessare Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari.
La decisione del Tribunale di Gela potrebbe avere effetti ben oltre il singolo caso.
Molti infermieri, Operatori Socio Sanitari (OSS), ostetriche, tecnici sanitari e altri professionisti del comparto lavorano quotidianamente su turni che superano le sei ore, spesso senza poter usufruire della pausa a causa delle esigenze assistenziali.
La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: il diritto al servizio mensa o al buono pasto nasce dal diritto alla pausa previsto dalla legge e dal contratto collettivo e non può essere escluso da regolamenti aziendali più restrittivi.
Per molte aziende sanitarie italiane potrebbe quindi rendersi necessario rivedere le proprie disposizioni interne, mentre per numerosi lavoratori si apre la possibilità di verificare la correttezza del trattamento ricevuto negli ultimi anni, valutando, ove ne ricorrano i presupposti, la tutela dei propri diritti nelle sedi competenti.
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