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Telecamere contro violenze nelle strutture sanitarie: si può davvero?

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Il punto di vista dell’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi.

Tornano purtroppo regolarmente alla ribalta notizie di violenze da parte di operatori sanitari, in particolare nelle residenze per anziani o disabili. Notizie che gettano discredito sull’intera categoria, spesso perchè i giornalisti non distinguono tra personale infermieristico e quello di assistenza di base, proprio perchè perpretate nei confronti di persone deboli ed indifese.

A corredo di ogni notizia simile, come nel caso delle violenze negli asili nido, c’è sempre il solito alzarsi di scudi che chiede l’installazione di telecamere di sicurezza per il controllo del personale.

Una soluzione senz’altro efficace, ma che giuridicamente appare quantomeno complicata.

Per affrontare il tema è infatti necessario partire del testo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) che disciplina le modalità alle quali è sottoposto il potere di controllo datoriale.

La norma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori si articola essenzialmente in due disposizioni: quella del comma 1° e quella del comma 2° che, rispettivamente, dispongono:

«È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»

«Gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali […]. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti»

Il comma 1° dispone per le aziende il divieto assoluto di installazione di impianti audiovisivi destinati al diretto controllo dell’attività dei lavoratori.

L’attività di controllo vessatorio deve essere intesa in termini più ampi della vera e propria «attività lavorativa» comprendendo il complessivo comportamento tenuto dal lavoratore in azienda, sia esso, appunto, tempo lavorativo, sia durante le pause, sia per iniziative di proselitismo sindacale o altro.

Esulano da questo controllo gli orologi marcatempo o i più moderni lettori di badges posti agli ingressi delle unità produttive allo scopo di registrare i dati temporali necessari per la gestione aziendale e la remunerazione della prestazione.

Il comma 2° dell’articolo in esame prevede l’ipotesi in cui le apparecchiature e gli impianti siano indispensabili per esigenze organizzativo-produttive o di sicurezza del lavoro. Esigenze che, seppur meritevoli di salvaguardia, comportano l’onere datoriale di contrattare, con le RSU, la loro installazione in quanto la strumentazione permette un indiretto controllo dei lavoratori.

La CGIL, il principale sindacato, specialmente nelle cooperative che spesso gestiscono le residenze per anziani o disabili, si è già più volte espressa contro questo tipo di controllo.

Già nel dicembre 2017 intraprese una lotta sindacale contro HERA, gestore multiservizi della regione Emilia Romagna, per l’eccessivo controllo a distanza dei dipendenti.

In tempi più recenti la CGIL, ma in generale anche gli altri sindacati generalisti, si sono detti contrari alla videosorveglianza dei lavoratori delle scuole e della sanità, demandando al Parlamento la responsabilità di una decisione simile.

E’ però abbastanza evidente che una modifica del genere preveda comunque un accordo coi sindacati per rivedere i dettami della legge 300, il già citato Statuto dei Lavoratori.

Insomma, sono contrari adesso, demandano al Parlamento, dovranno partecipare alla discussione, saranno comunque contrari. Una mera strategia attendista che non presuppone certo un cambio di rotta legislativa.

Posto che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è di una epoca in cui erano assenti le sofisticate innovazioni informatiche o audiovisive, possiede comunque una ratio sufficiente per determinare le apparecchiature che potrebbero incorrere nel divieto legale.

Ad esempio, in tema di videocontrollo necessario per tenere sotto controllo procedimenti produttivi o per disincentivare atti criminosi negli esercizi pubblici, il controllo delle operazioni lavorative può essere tutelato tramite soluzioni contrattuali attinenti alla successiva visione «bilaterale» delle riprese, ai tempi di conservazione ed alle modalità di distruzione delle bobine e simili.

E’ vietato in assoluto il cosiddetto «controllo in cuffia», effettuato, ad esempio, sui centralinisti ed addetti ai call center, agli operatori commerciali telefonici (teleseller) e simili.

Per quanto riguarda i centralini elettronici ad elaboratore (con memorizzazione della telefonata, del numero esterno chiamato, del giorno e ora delle telefonate, del relativo numero di scatti e del costo) è ovvia l’esigenza di togliere le funzioni di registrazione sia del contenuto della telefonata sia dei meccanismi di individuazione dei soggetti.

Come detto in precedenza esula da questo contesto la registrazione delle telefonate del 118 o similari, necessaria per legge e anche come tutela, e non vessazione, del lavoratore.

Illegittima è stata ritenuta, a suo tempo, in giurisprudenza l’installazione al centro dell’officina di un locale rialzato con pareti di vetro (destinato ad ufficio del Capo officina), in quanto acquisiva di fatto e nella pratica la funzione di «torre di controllo» dalla quale il Capo officina poteva agevolmente controllare a distanza l’attività dei lavoratori.

Un discorso molto più articolato è da riservate al mondo dei software, strutturato spesso in modo tale da ricostruire tutti i passaggi, fasi e transazioni compiute e per risalire all’identità di colui che ha compiuto le varie operazioni, il momento esatto del loro compimento, i tempi spesi per la realizzazione del lavoro nel suo complesso e nelle singole fasi intermedie e strutturalmente costitutive. Non è un segreto che, a seguito della potenzialità di accesso ad Internet da parte dei lavoratori, le aziende si siano dotate di uno specifico software da installare nei pc dei dipendenti o nel calcolatore centrale, tramite il quale monitorare gli accessi (indirizzi, url, siti visionati, ecc.) effettuati dal singolo lavoratore e quindi verificare se ciò sia avvenuto per esigenze di lavoro o per uso privato.

Anche in questo caso è una ipotesi vietata dal comma 1° dell’art. 4 e nel comma 2° dello stesso articolo.

In questa fattispecie di casi l’azienda non dovrebbe fornire accessi tramite NomeUtente-Password personali, ma soltanto con accessi di gruppo, in modo da evitare il controllo sul singolo lavoratore e quindi di violare la legge.

A conclusione va precisato che secondo la Suprema corte, Cassazione 17 giugno 2000, n. 8250 e Cassazione 23 febbraio 2010, n. 4375 – i dati registrati, i riscontri o fotogrammi acquisiti tramite installazioni illegittime sono inutilizzabili processualmente ai fini di giustificare le sanzioni disciplinari irrogate da parte datoriale.

Al momento, quindi, la videosorveglianza del lavoratore resta illegale, possibile solo previa denuncia alle autorità, le quali, dopo autorizzazione del P.M. o del G.I.P., potranno installare e visionare le immagini.

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