Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato da un infermiere (il dott. Colonnacchio) contro il parziale diniego dell’ASL Bari relativo a un’istanza di accesso agli atti.
1. Il contesto: l’ipotesi di Demansionamento.
Il ricorrente, assunto nel 2018, sosteneva di essere stato adibito a mansioni inferiori (compiti ausiliari propri degli OSS) presso l’Ospedale “Di Venere” a causa della carenza di personale di supporto. Per dimostrare tale situazione in vista di una causa di risarcimento, ha richiesto una vasta serie di documenti:
- Piante organiche e turni dettagliati di infermieri e OSS (2018-2020).
- Registri delle presenze e ordini di servizio specifici.
- Segnalazioni interne sulla carenza di personale.
2. La risposta dell’ASL Bari.
L’Azienda Sanitaria ha concesso solo un accesso parziale:
- Ha indicato che la pianta organica era già pubblica sul sito istituzionale.
- Ha fornito il numero di OSS in servizio a fine 2020 (11 unità su un fabbisogno di 15).
- Ha negato il resto dei documenti (turni e registri) per ragioni di riservatezza dei colleghi e per difetto di interesse diretto e concreto.
3. La decisione del TAR: perché il ricorso è stato respinto.
Il Tribunale ha confermato la legittimità del comportamento dell’ASL sulla base di due principi cardine:
A. Mancanza del “nesso di strumentalità”.
Secondo i giudici, per ottenere documenti amministrativi a fini difensivi (ex art. 24, c. 7, L. 241/1990), non basta un generico riferimento a esigenze probatorie. Deve esserci un nesso necessario tra il documento e ciò che si vuole provare.
- Il demansionamento si fonda sulla concreta adibizione a mansioni inferiori, che è un fatto storico indipendente dai documenti organizzativi o dal deficit di organico dell’azienda.
- Pertanto, conoscere i turni dei colleghi o le piante organiche non è stato ritenuto indispensabile per provare il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente.
B. Bilanciamento con la Privacy.
Poiché i documenti richiesti (turni e registri presenze) contengono dati personali di terzi (i colleghi), il diniego è apparso corretto. In assenza di una provata “necessità” difensiva prevalente, la tutela della riservatezza dei lavoratori ha la priorità.
Conclusioni della Sentenza.
Il TAR Puglia ha dunque respinto il ricorso, confermando che l’infermiere non ha diritto a visionare i turni e l’organizzazione generale del reparto per sostenere la propria tesi di demansionamento, in quanto tali atti non provano direttamente le mansioni svolte dal singolo.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
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