Il beneficio spetta a tutto il personale sanitario che effettua turni superiori alle 6 ore, anche in caso di lavoro notturno. Respinto il ricorso dell’Azienda ospedaliera: le clausole dei regolamenti interni che fissano la soglia a 8 ore sono illegittime.
Una svolta decisiva per i diritti del personale sanitario. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24866 del 2026, ha confermato in modo definitivo che gli infermieri e i lavoratori sanitari “turnisti” hanno diritto al buono pasto quando la loro prestazione lavorativa giornaliera supera le sei ore. Lo riferisce il Sole 24 Ore.
La pronuncia mette un punto fermo a favore dei lavoratori, respingendo il ricorso presentato da un’Azienda ospedaliera contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’ospedale pretendeva infatti di erogare i buoni pasto solo per turni superiori alle 8 ore, basandosi su un regolamento interno.
Il quadro normativo: la pausa è un diritto inderogabile.
A fondamento della decisione, la Suprema Corte ha richiamato norme chiave a tutela della salute dei lavoratori:
- Art. 8, comma 1 del D.Lgs. 66/2003: stabilisce che con un orario superiore alle sei ore il lavoratore deve beneficiare di una pausa per il recupero psicofisico e la consumazione del pasto.
- Art. 29 del CCNL Sanità (20 settembre 2001): sancisce chiaramente che “il diritto alla mensa spetta a tutti i dipendenti”.
Turno notturno e indennità: le tesi dell’Azienda bocciate.
Nel tentativo di ribaltare il giudizio, l’Azienda sanitaria sostenere che:
- I contratti collettivi potessero ridurre la durata della pausa (fino al minimo di 10 minuti) per garantire la continuità dei servizi e l’assistenza ai pazienti.
- L’indennità di turno notturno bastasse a compensare l’assenza del servizio mensa nelle ore serali.
La risposta della Cassazione è stata netta: l’indennità per il lavoro notturno ha una natura diversa e non può sostituire né assorbire il diritto al buono pasto.
Inoltre, la Corte ha chiarito che l’obbligo del datore di lavoro di garantire le pause e i pasti non implica affatto che gli infermieri abbandonino contemporaneamente il servizio, lasciando i pazienti privi di assistenza: la continuità delle cure e il diritto al pasto devono e possono coesistere attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro.
Le motivazioni: le regole valide per tutti i turnisti.
In sintesi, i giudici di legittimità hanno ribadito due principi fondamentali:
- Il buono pasto ha natura assistenziale, legata all’esigenza quotidiana del lavoratore di conciliare l’attività lavorativa con le proprie necessità biologiche.
- Il diritto spetta a tutti i dipendenti con orario superiore alle 6 ore, indipendentemente dal fatto che lavorino su turni o meno e a prescindere dalla presenza fisica della mensa aziendale.
Una decisione che uniforma le tutele nel comparto sanità e spiana la strada a possibili ricorsi per il recupero dei buoni pasto non riconosciuti negli anni passati.
Per quanto riguarda le immagini, preferisci che generi una foto incentrata su un operatore sanitario durante una pausa turno o una grafica dal taglio giudiziario/legale sul tema dei diritti sul lavoro?
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