La recente deliberazione n. 23/2026 della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti sul decreto di uscita della Calabria dal commissariamento sanitario offre il destro a una riflessione profonda sui confini tra legalità e discrezionalità politica. Un provvedimento che, dietro la formula dell’incompetenza, cela un mutamento di prospettiva giuridica capace di far discutere giuristi e addetti ai lavori.
Il punto nodale della questione risiede nel percorso argomentativo seguito dal Collegio. Se in un primo momento l’istruttoria aveva inquadrato la cessazione dell’incarico commissariale nei termini lineari di un atto di revoca — configurandosi come un contrarius actus rispetto alla nomina originaria —, la pronuncia finale ha ribaltato lo scenario. La misura è stata derubricata a “scelta di merito politico”, sottraendola così al sindacato di legittimità previsto dall’art. 3 della legge n. 20/1994.
Questo slittamento terminologico e concettuale genera un cortocircuito istituzionale di non poco conto. La stessa Corte riconosce infatti l’esistenza di presupposti tecnici ineliminabili e, al contempo, evidenzia criticità tutt’altro che marginali:
- L’assenza di uno specifico piano di uscita, definito in sede istruttoria come “embrionale”.
- La mancata acquisizione preventiva di pareri tecnici e l’assenza dell’aggiornamento del Piano richiesto dai Ministeri.
- La totale impossibilità di compiere una valutazione esaustiva delle attività concretamente realizzate.
Ed è qui che si consuma la frizione logica. Ammettere la carenza di presupposti ritenuti essenziali dall’ordinamento, per poi dichiararsi incompetenti a valutarne la portata in virtù della presunta natura “politica” dell’atto, significa confondere il merito dell’azione amministrativa con la sua legittimità procedimentale. Valutare se il Governo potesse procedere senza gli atti e le verifiche imposte dalla legge rientra pienamente nel perimetro del controllo di legalità, ben distante dal sindacato sull’opportunità politica della scelta.
Le ricadute di questo orientamento non si esauriscono nei confini calabresi. Accettare che la qualificazione di “scelta politica” basti a schermare un provvedimento di cessazione di poteri sostitutivi ex art. 120 della Costituzione significa rischiare di creare una zona d’ombra nel sistema dei controlli preventivi. Il principio di separazione dei poteri tutela la libertà di decisione della politica unicamente nel rispetto dei presupposti vincolanti stabiliti dalla legge.
Nel frattempo, sul piano pratico, la Regione Calabria si trova a gestire la transizione sanitaria tra provvedimenti giuntali esposti a pesanti incognite giuridiche. È altamente probabile che la questione approdi presto nelle aule dei tribunali amministrativi, dove il contenzioso inevitabilmente solleverà eccezioni di legittimità costituzionale sulle procedure adottate, lasciando aperte ferite istituzionali difficili da rimarginare.
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