La questione della responsabilità delle strutture sanitarie (RSA) in caso di caduta degli ospiti è un tema centrale nel diritto sanitario. Una recente pronuncia del Tribunale di Genova (Sentenza n. 2153 del 19 settembre 2025) chiarisce un confine fondamentale: la responsabilità della struttura viene meno se l’evento è causato da un comportamento imprudente del paziente che ignora deliberatamente le istruzioni fornite dal personale.
Il caso: la caduta e la richiesta di risarcimento.
La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio di una RSA da parte della figlia di un paziente ottantatreenne. L’attrice sosteneva che il padre, affetto da gravi invalidità fisiche, fosse caduto il giorno stesso del ricovero a causa dell’inadeguata assistenza del personale.
Secondo la tesi accusatoria, l’operatore socio-sanitario (OSS) non avrebbe sostenuto fisicamente l’uomo durante uno spostamento, limitandosi a invitarlo a usare il girello. Questa condotta, unita a un abbigliamento non idoneo (pantaloni non ben allacciati), avrebbe causato la rovinosa caduta e le conseguenti lesioni.
La difesa della struttura sanitaria
La RSA si è difesa dimostrando una ricostruzione dei fatti diversa: l’OSS aveva esplicitamente dato istruzione al paziente di rimanere seduto sul letto in attesa del suo ritorno, poiché in quel momento l’operatore era impegnato nel trasporto di un altro ospite. Il paziente, tuttavia, aveva deciso di non attendere, provando a raggiungere l’ascensore in completa autonomia e contravvenendo alle disposizioni ricevute.
Le valutazioni del Tribunale di Genova.
Il Giudice ha inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale. Quando una RSA accoglie un ospite, si instaura un contratto a prestazioni atipiche che include:
- Prestazioni organizzative: assistenza, vigilanza e protezione dai rischi interni.
- Prestazioni “alberghiere”: vitto e alloggio.
Sebbene l’onere della prova sia a carico della struttura (che deve dimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile), nel caso di specie è emerso che il nesso di causalità tra la condotta della RSA e l’evento era interrotto dal comportamento del paziente.
La decisione: l’autoresponsabilità del paziente.
Il Tribunale ha stabilito che la struttura non può essere ritenuta responsabile se ha predisposto le misure di cautela necessarie e se l’evento dannoso è derivato da una scelta arbitraria e imprudente dell’ospite.
Se il paziente disattende le indicazioni specifiche dell’OSS (come quella di attendere l’ausilio per lo spostamento), egli pone in essere una condotta che esula dal controllo della struttura, configurando un caso di responsabilità esclusiva dell’utente o, quanto meno, l’assenza di un inadempimento colposo da parte dell’istituto.
Questa sentenza sottolinea l’importanza della collaborazione tra paziente e personale sanitario. Se da un lato la RSA ha un rigoroso dovere di vigilanza, dall’altro non può trasformarsi in una garanzia assoluta contro ogni evento infausto, specialmente quando l’ospite decide consapevolmente di ignorare le misure di sicurezza predisposte per la sua tutela.
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