La situazione attuale e le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno stabilito che alcune attività sono considerate complementari alle mansioni infermieristiche previste dall’inquadramento professionale, contestualmente cristallizzando in modo inequivocabile la confusione che c’è e dove tutto si riversa sull’infermiere, senza però rendersi conto che quotidianamente numerosi colleghi risultano demansionati a causa della carenza di personale. Inoltre, in alcuni reparti si riesce appena a garantire la somministrazione della terapia.

D’altronde, la normativa vigente tutela i pazienti imponendo agli infermieri precisi doveri e responsabilità nell’esercizio delle loro funzioni, sia nell’ambito dell’emergenza-urgenza sia in quello dell’assistenza. Di conseguenza, risulta occorrente procedere alla revisione del profilo professionale al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica ed evitare possibili conseguenze penali e civili. È indispensabile definire chiaramente compiti e responsabilità di ciascun operatore per assicurare un percorso assistenziale efficace; diversamente, si continuerà ad assistere a sentenze che compromettono progressivamente la professionalità e l’operato degli infermieri.
Considerando il sistema di emergenza-urgenza caratterizzato da ambulanze sempre meno medicalizzate e da alcune strutture assistenziali in cui l’infermiere opera in assenza del medico, talvolta trovandosi nella necessità di somministrare farmaci salvavita per prevenire il peggioramento delle condizioni del paziente, emerge chiaramente come, nell’esercizio delle proprie funzioni, possa incorrere nella violazione degli articoli 348, 54 e 40 del Codice Penale, con diverse ipotesi di reato previste dalla normativa vigente. Inoltre, potrebbe incorrere nella violazione degli articoli 328 e 593, relativi all’omissione di atti d’ufficio, qualora non effettui la sorveglianza clinica su un paziente in condizioni critiche o non esegua tempestivamente una prestazione urgente; oppure nell’omissione di soccorso, poiché figura chiave nella cura e nell’assistenza dei pazienti è tenuto a intervenire prontamente nelle situazioni di necessità. In caso contrario, si potrebbe configurare anche la responsabilità penale ai sensi degli articoli 589 o 590 per omicidio o lesioni personali colpose derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia. Numerose situazioni e circostanze espongono pertanto l’infermiere a potenziali rischi anche in ambito civile, ai sensi dell’articolo 2104 del Codice Civile; giurisprudenzialmente infatti molte valutazioni possono essere riformulate considerando che l’infermiere oggi è portatore di analisi critica e autonomia professionale e valutativa.
È evidente a chiunque, che vi sia una mancanza di coerenza nella valorizzazione della professione infermieristica attraverso le tre lauree specialistiche a indirizzo clinico: Cure Primarie e Sanità Pubblica, Cure Pediatriche e Neonatali, e Cure Intensive e dell’Emergenza. Tale progresso risulta contraddittorio se si considera il quadro legislativo attuale, che permane stagnante e limita significativamente il ruolo dell’infermiere, riportandolo a una dimensione primaria che trascura completamente la figura dell’operatore socio sanitario (OSS) con le sue competenze specifiche e il suo profilo professionale. È pertanto necessario conferire valore e dignità professionale a una categoria sempre più sottostimata, gravata da responsabilità crescenti ma non adeguatamente remunerata; queste sono le ragioni principali della scarsa attrattività della professione, ormai in evidente declino agli occhi del pubblico, sebbene non percepito da altri. Sarebbe opportuno promuovere nella professione motivazioni più solide tra i giovani, andando oltre la semplice sicurezza del posto di lavoro, considerandone inoltre l’uscita dal Comparto come un passaggio indispensabile: tale evoluzione garantirebbe dignità professionale e contrattuale a una categoria in costante discesa.
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