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Tecnici Laboratorio Chimico-Biologico: il vecchio diploma è ancora valido?

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Tecnici Laboratorio Chimico-Biologico: il vecchio diploma è ancora valido?

I presidenti del Super-Ordine della Professioni Sanitarie di Foggia (TSRM – PSTRP) e la presidente della sezione pugliese della Federazione Italiana Tecnici Laboratorio Biomedico (F.I.Te.La.B.) chiedono lumi al presidente nazionale Alessandro Beux rispetto all’equipollenza del vecchio Diploma di Maturità Professionale. Ciò servirà a capire se chi è dotato di tale titolo può o meno iscriversi al maxi-Albo dei Professionisti Sanitari nato con la Legge Lorenzin n. 3/2018.

A scendere in campo sono stati il presidente dell’Ordine TSRM – PSTRP di Foggia, Antonio Alemanno, e la presidente pugliese della F.I.Te.La.B., Angela Pati.

Nella loro missiva i due chiedono specificatamente a Beux il parere su: “Equipollenza Titoli inclusi nel DPR n. 130 del 27 marzo 1969 art. 132 punto 3 con riferimento al Diploma di Maturità Professionale per Tecnico di Laboratorio Chimico-biologico Legge 27.10.1969 n. 754 , rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato i cui corsi iniziavano dopo l’entrata in vigore del D.M. 30.01.1982 equiparato dal Decreto del Ministro della Salute n. 344 del 30 luglio 1988 “Requisiti di ammissione ai concorsi per tecnico di laboratorio biomedico”ai titoli di cui all’art.81 del DM 30.01.1982 riconosciuti equipollenti dal DM 27.07.2000 , titoli che hanno già abilitato all’ esercizio della professione di tecnico di laboratorio a tempo indeterminato nelle ASL del S.S.N. tramite pubblici concorsi ai sensi della proroga di equipollenza espressa dallo stesso Decreto del Ministro della Sanità n. 344 del 30 luglio 1988″.

* * *

Ecco il loro documento

Gent.mo Presidente,

in seguito a segnalazioni da parte di numerosi colleghi interessati e in seguito a confronto con l’AMR nella persona della Presidente F.I.Te.La.B. Regione Puglia Dott.ssa Angela Pati, con la presente si chiede cortesemente di volere esprimere vostro parere in merito alla equipollenza del titolo di studio in oggetto posseduto da numerosi dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato nel SSN a seguito di specifici pubblici concorsi, atteso che, il Decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2000 riconosce equipollenti ai diplomi universitari di Tecnico di Laboratorio biomedico i titoli di Tecnico di laboratorio medico – DPR n. 130 del 27 marzo 1969 art. 132 punto 3, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del DM 30 gennaio 1982.

Tenuto conto che in seguito alla delega ricevuta in materia di normativa concorsuale, il Ministero della Sanità nel 1988 in considerazione dell’insufficiente numero di soggetti risultati in possesso dei titoli previsti in via principale dall’art. 81 del DM 30.01.1982 emanava il Decreto n. 344 del 30 luglio 1988 il quale stabiliva che i titoli indicati nell’art. 132 punto 3 del DPR n. 130 del 1969 ivi compreso il Diploma di Maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico, fossero equiparati a quelli previsti in via principale dall’art. 81 del DM 30.01.1982 fino alla data di entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale prorogando quindi la norma transitoria di cui al D.M. 30.01.1982 e consentendo quindi ai possessori del Titolo di cui all’oggetto l’esercizio della professione a tempo indeterminato nel SSN tramite pubblici concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.

La validità della equiparazione prevista dal D.M. n. 344 del 30 luglio 1988 è stata anche oggetto di contenzioso giudiziario e di relativa sentenza da parte della VI Sezione del Consiglio di Stato del 15.12.1992 n. 918/93 con conseguente attestazione di validità dell’efficacia del Decreto medesimo e quindi della validità della stessa proroga di equipollenza prevista dal DM n. 344 del 30.07.1988 per i titoli di cui al DPR n. 130 del 1969 ivi compreso il Diploma di Maturità Professionale di Tecnico di Laboratorio chimico biologico rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato di cui alla Circolare esplicativa del Ministero della Salute n. 37 del 07 giugno 1982 i cui corsi iniziavano quindi dopol’entrata in vigore del DM 30 gennaio 1982 , ai sensi della stessa proroga di cui al DM n. 344 del 30 luglio 1988, in attesa del decreto di revisione della normativa concorsuale di cui al DM 30.01.1982 . Al riguardo veniva anche data risposta da parte del Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell’Istruzione Professionale Div. Ili , su specifico quesito posto in data 2 maggio 1994, che così si è espresso:…omissis...si concorda con la ricostruzione fatta circa la validità del diploma di maturità professionale di ” Tecnico di Laboratorio chimico-biologico e la conseguenza derivante dalla recente Sentenza in materia del Consiglio di Stato della persistenza della proroga prevista dal DM N. 344 del 30 luglio 1988 e quindi la validità del diploma di maturità medesimo.

In conclusione, si richiede conferma della equipollenza espressa dal D.M. 30 LUGLIO 1988 n. 344 per Coloro i quali, entro la data di entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale DPR n. 221/2001, sono stati abilitati all’esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato nel S.S.N. tramite pubblici concorsi, secondo quanto previsto dalla proroga di equipollenza di cui al D.M. n. 344 del 30 luglio 1988 che ha riequiparato il titolo in oggetto a quelli previsti in via principale dall’alt. 81 del D.M. 30.01.1982 riconosciuti equipollenti dal D.M. 27.07.2000.

Si ritiene quindi il titolo in loro possesso già reso equipollente al Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico dal medesimo Decreto Ministeriale. Equipollenza confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 15.12.92 n.918/93.

Distinti saluti.

Antonio Alemanno – Presidente Ordine TSRM – PSTRP di Foggia

Angela Pati – Presidente F.I.Te.La.B. Regione Puglia

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Ora si attende la risposta e il parere della Federazione nazionale, che sicuramente non tarderà a pervenire.

 

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