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giovedì, Marzo 28, 2024
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TSRM. Radiologia a Domicilio (e non) con o senza medico? (review)

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Desidero risolvere i perplimenti toni inseriti nel contributo della dott.ssa Carmela Galdieri, Presidente Commissione d’Albo TSRM dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio [1], partendo ovviamente dal ritenuto malposto quesito in titolo, ove sia lampante una intenzionale, predeterminata affermazione e giammai una vera richiesta di informazione; affermazione che, in particolare, induce per di più l’eliminazione di ogni eventuali asserzioni che contrasterebbero con l’attestazione implicita nella domanda stessa: sono i termini logici della più classica interrogazione o domanda retorica, ove le dichiarazioni di contradditorio – giusto caso, quelle fornite –  siano ascrivibili ad una azione intesa a conquistare il favore o l’adesione di un pubblico sempre più vasto mediante ogni mezzo idoneo (ovvero inidoneo) ad influire sulla psicologia collettiva e sul comportamento delle masse, indipendentemente dai pur sottendibili motivi di necessità e/o vantaggio delle metodiche che si intenda promuovere; situazione peraltro valida, pur se per motivi diversi, anche per altri ambiti in diagnostica per immagini, come ad es. nel caso della senologia, ove si vorrebbe eseguire indiscriminatamente la tomo-sintesi della mammella anche a tutte le pazienti virtualmente sane, nella prevenzione secondaria.

E quindi partiamo con le eliminazioni de quo, premettendo quanto in conclusione alla precedente disamina [2] che – al solito – tanto turbamento sembri indurre nel sistema di prestigio rappresentativo del mondo dei TSRM in Italia, e cioè che qualsivoglia motivazione, studio, evidenza scientifica, dimostrati vantaggi di tipo organizzativo e/o di affidabilità tecnica, etc. etc. (su cui pure qualche dubbio sia certamente avanzabile e discutibile), si voglia addurre a suffragio delle implementazioni di servizi di radiologia domiciliare (ma non solo) – che nessuno cerca di occultare o sminuire – malgrado pure si tratti di metodiche di radiologia “da campo”, non paragonabili con quelle di diagnostica in struttura, per ovvi motivi prestazionali e di sicurezza, soprattutto in termini generali di radioprotezione –

ebbene,

non si uscirà mai dall’impasse causata dalla norma di legge introdotta nell’anno 2000, ossia l’infelicissimo d. lgs. 187/00, che ha portato uno “scompiglio silente” nel mondo della area radiologica Italiana:

scompiglio perché ha determinato i presupposti per degli emblematici casi giudiziari (sia per genesi, discussione e conclusioni, dal 2013 in poi) di esercizio abusivo della professione medica per alcuni tanto sfortunati quanto incauti TSRM;

silente perché ha evidenziato, da una parte, degli elementi di astensione degli organismi medici (cui la norma opera in “vantaggio”); dall’altra, indizi di mera incultura degli organismi dei TSRM, che è sembrato e ancora sembri non si siano MAI resi pienamente conto – anche dopo i casi giudiziari stessi – del terremoto professionale che stavano subendo e delle pesantissime conseguenze dello stesso; componente questa che, forse, pone questi professionisti nella posizione più scomoda possibile, in quanto NONvi è stata una reazione immediata al tempo della prima emanazione legislativa, fatto che non soltanto ha reso tecnicamente possibile la formulazione delle accuse ai TSRM, ma comporta una difficoltà enorme nel tentativo fortemente tardivo di recuperare il terreno perso – a riscontro vi sono affermazioni dello stesso presidente Beux:

«sino a qualche anno fa, prima che i TSRM andassero nelle aule di tribunale … l’unica fattispecie di giustificazione era la GIUSTIFICAZIONE IDEALE del medico che prende in mano ogni singola richiesta e la valuta e poi fa quella valutazione che gli è propria, di costo-beneficio per poi consentire o meno l’espletamento dell’indagine; lì andando nelle aule di tribunale, siamo stati forzatamente, a distanza di 14 anni dal recepimento della direttiva precedente … lì abbiam compreso che qualche cosa che si pensava che andasse bene in realtà così bene non andava» [3]

laddove in realtà tale fattispecie di «giustificazione ideale» non trovi alcun riscontro nella realtà perché – semplicemente – tale processo non abbia mai avuto luogo e dove, pragmaticamente, vi sia anche una mera resa («valutazione che gli è propria») nel merito della competenza della giustificazione delle indagini radiologiche, ascritta come processo clinico e non tecnico (laddove, comunque, “clinico” non sia sinonimo di “medico”).

Quindi anche affermazioni quali «… temi rilevanti per i quali abbiamo portato più volte istanze a tutti coloro che ci hanno consentito di farlo» [3] o «che la normativa dovrebbe essere rivista come gli Ordini stessi hanno rilevato da tempo» [1] non trovano elementi di oggettivo riscontro, semmai di contestazione – tant’è vero che la stessa emanazione delle c.d. “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” 15A08299 (ove pure si è cercato di ovviare all’errore normativo con le c.d. procedure di giustificazione di secondo livello: presunta panacea che di fatto non risolve la contraddizione normativa) è soltanto del novembre 2015: a ben tre lustri dalla disciplina normativa principale.

Tale pool normativo, lungamente e ripetutamente già analizzato in numerosi altri contributi, ha di fatto provocato una generale e giammai risolta delegittimazione della figura del TSRM: per i non addetti ai lavori basti sapere che una figura professionale abilitata dallo Stato con un titolo di studio valido a tutti gli effetti di legge, è paradossalmente resa incapace di operare il proprio mandato professionale senza un “nulla osta” – dichiarazione da erogare caso per caso anche in modo formale e tracciabile a seguito di visita del paziente e valutazione della documentazione clinica – autorizzatorio alla esecuzione di qualsivoglia esame radiologico; peccato che tale dispositivo però contrasti in pieno con quella abilitazione all’esercizio professionale che il titolo di studio di Laurea Triennale in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia conferisce al TSRM.

Ecco perché il TSRM da solo in qualsiasi ambito – radiologia domiciliare a maggior ragione, compresa e non esclusa – non potrebbe e non può operare in assenza della presenza fisica del medico radiologo, requisito ineludibile per la norma di legge, non “surrogabile” o “aggirabile” con qualsivoglia protocollo condiviso o documento di indirizzo che FNO TSRM PSTRP sta vigorosamente – tempi sospetti o no, considerato l’anno di svolta normativo sia il 2000 – tentando di promuovere, peraltro in piena antinomia proprio con gli indirizzi dottrinali specifici della controparte medica, già integralmente allegati nel precedente contributo: indirizzi ancora validi, che sottolineano una evidente e non risolta contrapposizione tra le parti, portata avanti fino alle più importanti sedi istituzionali di discussione del recepimento della pure citata direttiva 2013/59/Euratom; sedi in cui la rappresentanza FNO TSRM PSTRP ha ennesimamente, sconvenientemente perso, tra  proposti dubbi e (allegate) spiegazioni di incertezza del medesimo Presidente Beux [4].

Quindi, a parte ulteriori elementi di incongruenza presenti nella replica dell’Ordine di Milano, quali ad es. il citare esempi di implementazioni nei territori più fortemente colpiti dalla pandemia Covid-19 con il più elevato numero di vittime quale «esempio virtuoso», o sostituire prassi non definibili “gold standard” quali la radiografia del torace alla TC del polmone per una diagnosi davvero differenziale ed in tempi effettivamente più rapidi rispetto al tampone, elementi che davvero sembrano ispirati ad una modalità più promozionale che scientifica,

sarebbe opportuno chiarire, carissima dott.ssa Galdieri, se affermare che «il medico radiologo … è parte integrante della task force di teleradiologia, incaricato di supervisionare tutto il processo» corrisponda al fatto che il medico radiologo è personalmente presente nella equipe di radiologia domiciliare oppure coordini remotamente la stessa, operando quella “lettura delle figurine” che con sintetica autoironia (ma anche con angosciosa incoerenza) la stessa FNOMCeO (Dott. C. Bibbolino) [3] identifichi pragmaticamente la

generale inclinazione verso cui l’interesse dei medici radiologi da sempre si dirige.

Alla fine tutto gira intorno a questa chiave di volta: nel primo caso la radiologia domiciliare è esercitabile. Nel secondo no.

Concludendo, come già indicato nel precedente contributo, diventa ineludibile in sanità, soprattutto in situazioni delicate e per niente semplici come quelle in trattazione, NON fare finta che non esistano le norme di legge, le sentenze della magistratura, le ordinanze di rigetto o accoglimento e le posizioni espresse dalla dottrina, ove anche in queste ultime debbano esserci uniformità di intenti e concordanza di azioni espresse: quando si studia il codice della strada si impara che se si percorre un senso unico, necessariamente nel senso contrario ci deve essere un divieto di accesso  e non un doppio senso di circolazione o, addirittura, un altro senso unico.

Se le figure dei medici radiologi sono DAVVERO determinanti nei processi di giustificazione ed ottimizzazione, allora tali processi siano puntualmente espletati da loro medesimi e da nessun altro (risulterebbe grottesco, infatti, mantenere delle competenze per cui si cerchi ogni volta un delegato…); altrimenti, senza inutili segreti di pulcinella o altrettanto inutili (e noiose) SISTEMATICHE procedure per interposta persona, SI RESTITUISCANO le medesime competenze (con tante scuse) ai precedenti legittimi titolari: i TSRM.

Sitografia.

[1]​ LINK

[2]​ LINK

[3]​ LINK

[4]​ LINK

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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