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Giustificazione degli esami radiologici: ecco come farla. Mancano linee operative tra Radiologi e TSRM.

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Mancano linee operative condivise tra Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sugli esami diagnostici in Italia.

A quattro lustri dalla sua emanazione e con un tardivo collegato decreto ministeriale (dovuto ad insorte note questioni legali dal 2013), DI FATTO tra Medici Radiologi e Tsrm, ancora non esiste una linea operativa condivisa che consenta di dare esecutività ad uno dei due criteri cardine che dovevano costituire il sostanziale motivo di progresso di una norma che altrimenti sarebbe stata il ricalco del previgente d.lgs. n. 230/95 (che pure aveva subito diverse modifiche ed integrazioni): la giustificazione degli esami radiologici.

Per meglio inquadrare l’ambito va contestualizzata la grande rivoluzione che ha al contempo trasformato la sanità: l’utilizzo di sistemi informatici per la gestione e la consultazione delle informazioni sanitarie, che in ambito radiologico comprendono dati sia di tipo amministrativo che iconografico; intorno a tale evoluzione ruota l’intero concetto di Amministrazione Digitale, che consente la memorizzazione di quegli atti, fatti o dati che possano avere rilevanza giuridica, ma anche di produrre documentazione digitale avente lo stesso valore legale di quella di tipo cartaceo.

Tali considerazioni generali hanno ispirato un facile, immediato e funzionale metodo per ottemperare in modo tracciabile e formalmente corretto [1] a detto processo di esclusiva applicazione, ove vada in primis chiarita la diversità dei tre differenti regimi di ricovero: ordinario, ambulatoriale ed in urgenza-emergenza.

Una prima distinzione la fornisce l’allegata scheda alle c.d. «pratiche radiologiche clinicamente sperimentate», che identifica gli esami che NON necessitano di ulteriore atto, se non quello della mera “prima” prescrizione medica (fatta salva una verifica “di congruità”, prevista a carico del tsrm): a parte alcuni esami desueti e/o di scarsa diffusione, essi sono: le DXA e gli RX: del cranio, della colonna vertebrale e degli arti (anche in proiezione panoramica “in carico”), delle coste, del bacino e del torace standard; quindi per qualsivoglia altra differente prestazione la giustificazione VA FATTA, pena un esercizio abusivo per il tsrm.

Va anche detto che sussista la eventualità di “estensione” di tale elenco, tramite i “protocolli” interni, validi per il regime di ricovero ordinario, day hospital o day surgery o in elezione, presso strutture pubbliche o private ospedaliere, in quanto per gli altri due ambiti è prevista la stabile presenza del medico radiologo, cui una prima perplessità sull’intero impianto normativo: visti gli obblighi circa la presenza del medico in urgenza emergenza ed in regime ambulatoriale e degli atti ad egli esclusivamente titolati (verifica dei dati personali, valutazione dell’anamnesi, informativa sui rischi e benefici dell’esame e raccolta del consenso informato), quale altra reale utilità abbia tale “standardizzazione”?

In ogni caso, la procedura è la seguente:

  1. Il medico radiologo, dalla postazione dedicata ed accedendo al sistema RIS-PACS tramite le proprie credenziali, apre l’esame dall’elenco esami;
  2. A sua discrezione, oltre ad una valutazione individuale, può provvedere al previsto «consulto anche telefonico» con il prescrivente;
  3. Nel box del quesito diagnostico, sotto lo stesso, appone la scritta “ESAME GIUSTIFICATO” seguito dal proprio nome e cognome;
  4. Effettua conferma della operazione eseguita, autenticando, con l’apposizione di username e password del blocco login che si apre automaticamente.

Va evidenziato che detta successione di eventi, pur rispettando la normativa, evita che il medico radiologo debba materialmente “visitare” ogni paziente, lasciando allo stesso il diritto soggettivo a procedere nei casi ritenuti necessari.

Tutto bello? Purtroppo no.

Agli entusiasmi di alcuni medici radiologi, che hanno argomentato trattasi di modello assolutamente fattibile, si sono contrapposti altri giudizi meno entusiasti; ne riportiamo alcuni:

  1. (un primario struttura) «si ricorda che qualsiasi nuova procedura deve essere una procedura aziendale, approntata da un tavolo tecnico e successivamente approvata dalla dir. Sanitaria, di presidio e Sitra» (comunicazione informale esposta in bacheca);
  2. (un medico radiologo che parla a telefono con il prescrivente): «purtroppo oggi abbiamo per tecnico un soggetto psicopatico, che pretende che parliamo tra noi medici»;
  3. (un direttore dipartimentale servizi diagnostici, che si opponeva alla procedura di giustificazione di esami del torace in urgenza in corsia): «l’esame radiografico del torace in 2 proiezioni e la radiografia standard del torace, in una proiezione sola A-P, sono presenti nell’elenco esaustivo…» ; «la sala di degenza diviene una sala radiologica con caratteristiche particolari».

Ognuna di queste affermazioni dimostra eloquentemente a quali intolleranti livelli di oscurante manipolazione ed intemperante trivialità alcuni medici ricorrano, per garantire una accentratrice resistenza al cambiamento mista ad una sempre più superba, ma scricchiolante, autoreferenzialità. Elementi che favoriscono una ultima perplessità: di quali “leve” dispongano i TSRM ad es. nei casi di mancata auspicata “congruità del quesito diagnostico”?

In ogni caso, pur nelle more di un “aggiornamento” normativo che già si preannuncia invalidante, e della attesa definizione dell’ “atto tecnico radiologico” a cura della FNO TSRM PSTRP, si offre il modello in modalità “open source” per i radiologi (tutti) di buona volontà.

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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