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giovedì, Marzo 28, 2024
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Chi è il TSRM oggi e quali sono le sue competenze.

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In 10 punti tutto ciò che non potete non sapere del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) è una delle Professioni Sanitarie più importanti nel panorama assistenziale e diagnostico italiano. Ecco perché in questo lungo servizio abbiamo deciso di spiegarvi chi è e cosa fa. Ecco un viaggio all’interno della professione, che da tempo si batte per il riconoscimento delle nuove competenze e per nuove regole deontologiche.

Ecco i 10 punti fondamentali per conoscere bene il TSRM.

  1. Premessa
  2. Il sistema dei titoli
  3. Gli strumenti per la definizione delle competenze
  4. La “evoluzione” professionale: cos’è esattamente?
  5. Cosa dice la dottrina e la norma in merito alle “competenze”
  6. I limiti informali delle competenze: il tecnico radiologo solitario
  7. I limiti formali delle competenze: le competenze RMN
  8. Le competenze di “divulgazione” e “deontologiche”
  9. Più “spazio” alle competenze
  10. Conclusioni

* * *

  1. Premessa

Si può, verosimilmente, rispondere ad entrambe i “quesiti di identità”, ammettendo che “l’essere” di un professionista si identifichi con le esatte proprie conoscenze professionali (professionalmente Sono quello che So).

In questo contributo ci si vuole allontanare da una classificazione/elencazione di elementi, tipica del “codicismo” , che risulterebbe, se non proprio tediosa, alquanto distaccata dal vissuto professionale, per fornire invece, certamente in modalità non esaustiva, alcuni spunti di riflessione per comporre più un “profilo intellettuale”, funzionale a ricostruire più i “temi” che le “componenti” di un inquadramento della professione di TSRM, ma con dei motivi di generalizzazione validi anche verso gli altri profili di professionista “non medico”.

D’altronde è sempre difficile, oltreché addirittura rischioso, descrivere un profilo professionale; lo  suggerisce anzitutto la riflessione su un recente autorevole articolo del dott. Antonio Panti su QS sul “ritorno dell’atto medico”, come anche una serie di altri motivi: ad es. di contraddizioni, di sostanziale incoerenza, che si affastellano in qualsivoglia discorso che tratti di un tema tanto importante quanto impegnativo, come quello della professione nel mondo della salute e della sanità in Italia.

La complessità sanitaria è assimilabile all’universo cosmologico: tutto funziona soltanto attribuendo il giusto valore alla forza di gravità, ossia assegnando l’esatto “peso” alle varie individualità protagoniste, pena un collasso gravitazionale (big crunch), forse pure ancora anelato da medici ardentemente nostalgici del Regio Decreto n. 1265 del 1934, o la dispersione di tutto un sistema (big rip), già effettivamente realizzata da certa parte della Magistratura Italiana, che affrontando singolari quanto emblematiche nuove fattispecie (I casi Toscani di «Esami senza il medico» del 2013), non sapendo che pesci pigliare tra incongruenti denunce e normativa complementare, se non proprio caduta nell’oblio … in forte ritardo, accusa tutti gli attori presenti ed assenti sulla “scena del crimine”, per poi successivamente assolverli tutti … e, non individuando né colpa né colpevole, dichiarando che «il fatto non sussiste», non pone alcun precedente giurisdizionale a conformare eventuali analoghi o identici eventi futuri – puntualmente poi verificatisi anche per mera emulazione –  … e quindi, speranzosamente attendendo “tempi migliori” …«se non si può cambiare il passato perché non provare almeno a riscriverlo?» … , invece che fare la storia, semplicemente rimescola le carte in un assai incerto (ed improbabile) mazzo… 

  1. Il sistema dei titoli

Anzitutto partiamo dalla considerazione che il sistema dei titoli non può risultare affatto sufficiente a caratterizzare un qualsivoglia professionista: lo dimostra la stessa denominazione professionale più famosa del mondo della salute: proprio quella che un innovatore Italiano di nome Giovanni Alessandro Brambilla (in un tempo, tra il terzultimo ed il penultimo secolo dello scorso millennio, allorquando l’Italia quasi non esisteva) volle istituire, in lungimiranza e modernità, unendo due mondi: la scienza medica e la pratica chirurgica, che allora era posta in esecuzione di non meglio identificati «barbieri e assistenti ai bagni»: effettivamente tutti i medici di oggi sono laureati in medicina e chirurgia, ma non possono certamente accreditarsi come chirurghi …

Questa “genialità” Brambilliana è pertanto tutt’ora di validità generale: in sanità ad ogni titolo di studio va associato un percorso applicativo caratterizzante: scienza e pratica vanno poste sullo stesso piano ed in concomitante ed indissolubile connubio, per non cadere, rispettivamente, sia in un inutile “accademismo” da “medicina delle scartoffie” (pure alquanto praticata), sia in un disdicevole quanto rischioso esercizio abusivo, che aldilà degli aggiornati risvolti penali, dovuti alla novella l. 3/2018, fornisce l’idea di soggetti che, in un epoca che dovrebbe definirsi “avanzata” per le conoscenze umane, si limitano ad un mortificante, “praticonismo”.

Praticonismo che, a dire il vero, risulti anche variamente “professato” oltreché realizzato, per il più involutivamente, da molti professionisti “autorizzati”, per diversi discutibilissimi motivi di “stanchezza”, “demotivazione” e finto pragmatismo, che poco e niente hanno a che fare con la più seria sindrome da burnout.  Atteggiamenti assai dannosi, che alla fine sviliscono il professionista ed hanno anche il loro motivo di ritorno: una generalizzata dequalificazione professionale – e non la tanto anelata “valorizzazione”, che spesso segna proprio il confine tra la classe medica (esperta tanto di valorizzazione, quanto di corporativismo) e quella dei non medici (che ancora non hanno imparato certe “lezioni”).

Tornando invece al binomio empirismo/dottrina: due esempi in tal senso:

  1. Ad un TSRM NON sono richieste conoscenze tecniche (malgrado sia un “tecnico”) tali che possa, nel caso, intervenire a riparare un tubo radiogeno, una TC o una camera di ionizzazione per la rilevazione (o “rivelazione” che dir si voglia) della dose; pur tuttavia sarebbe inescusabile che non abbia le conoscenze, almeno fondamentali, di fisica, elettronica, informatica, radiobiologia etc. , necessarie per sapere cosa c’è e cosa vi accada all’interno.
  2. Il codice deontologico del Logopedista, al comma 2 dell’art. 6 impone una “formazione integrativa”, sia teorica che pratica, certificata dall’ente rappresentativo, nella eventualità di interruzione dell’esercizio professionale per più di 4 anni.

Elementi di questo tipo risultano assai utili in considerazione della grossa problematica che da subito ha investito i neonati “Ordini”: il riconoscimento di vari e dubbi titoli o equipollenze, ove alle “Commissioni di Albo” poteva essere di gran lunga preferito il già collaudato sistema, ordinariamente utilizzato da altri più “navigati” ordini professionali:  gli esami di stato per la iscrizione all’ordine  con relativo «tirocinio pratico  professionalizzante semestrale» inteso quale «requisito fondamentale per l’ammissione»; esame peraltro differenziato per le sezioni A (laureati magistrali) e B (laureati triennali), anch’esse ancora non previste nei nuovi ordini della legge Lorenzin …

Uovo di Colombo? Certamente sì, e certamente grave duplice pecca (visto che si trattava anche di un tanto “giustificato” quanto “legittimo” copia ed incolla):

–    sia dei compilatori della legge 3/2018, anche visti i problemi aggiuntivi che i laureati magistrali delle professioni sanitarie già dovevano e devono affrontare per la collocazione ai troppo esigui posti di dirigenza: il recente scandalo della Sanità Umbra è soltanto un esempio di un sistema ben più esteso e collaudato di “selezioni pilotate” (il caso “Dieselgate” del software tarocca-centraline per i livelli di emissione è esploso in casa Volkswagen, per poi diffondersi a macchia d’olio …);

–    sia degli imprevidenti Presidenti Nazionali degli Ordini, che sembra proprio vogliano trincerarsi in un impenetrabile ed impermeabile “saccentismo istituzionale”, più strumentale al NON voler risolvere i problemi, messi a giusta perpetuazione della loro stessa condizione e giustificazione di esistenza.

  1. Gli strumenti per la definizione delle competenze

I primi elementi di riferimento per definire una figura professionale sanitaria non medica sono certamente quelli normativi, descritti dalla l. 42/99: ossia percorsi di studio, decreto ministeriale istitutivo e codice deontologico davanti a tutti; questi dovrebbero (perché anche qui ci si imbatte in inevitabili accidenti di percorso, proprio nello specifico caso dei TSRM, cui oltre) tracciare le linee fondamentali atte a descrivere l’identità di un dato professionista, altresì descrivendo due concetti fondamentali: l’esercizio professionale e le corrispettive responsabilità, che spesso le aziende sanitarie/ospedaliere si affannano a confinare nelle anche eccessivamente “studiate” e comunque spesso disattese,  “job description”: fenomeno al confine tra “soft-law” e “hard-law” , utilizzato non esclusivamente per i percorsi di selezione/formazione/valutazione/di carriera del personale, ma anche per confinare, sotto un profilo genuinamente legale, i possibili (separandoli dagli impossibili) livelli di responsabilità attribuibili al singolo dipendente, contemporaneamente definendo e discriminando – mansionari esclusi – cosa può fare dal ciò che non deve.

In secondo luogo oltre al concetto “guida” già richiamato, possiamo avvantaggiarci anche del concetto “limite” : «fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario», che la medesima legge ha voluto saggiamente istituire per governare i rapporti, anche questi non sempre “ab litteram” rispettati, tra differenti figure professionali, per riferire coerentemente sulle stesse e sulle loro competenze: qui l’esempio è costituito da una questione che ancora risulta divisiva: la competenza di “venipuntura” per i TSRM …

Volendo ulteriormente arricchire la nostra “tool box” possiamo inserire un elemento che non può essere affatto dimenticato e che propone sia il problema più consistente, sia la sua soluzione: in una parola l’evoluzione professionale.

Malgrado oggi si possa per più motivi considerare un qualsivoglia percorso di studi come “incoativo”, cioè senza più un termine, questo tema vede delle aperte questioni, controcorrenti al tema Brambilliano: vedi i più recenti master (allegato:Proposte di Master approvate 17 dicembre 2018) universitari specialistici della nota Miur e Ministero della Salute del 17 dicembre 2018, non a caso distinti in “trasversali” ed “interprofessionali” , molti dei quali però non prevedono alcun tirocinio professionalizzante (?).

Ad un livello più fondamentale, si propone una inevitabile riflessione, comunemente condivisa ma non formalmente e puntualmente esplicitata, cui si assiste, quindi, non ai congressi e convegni, ma a qualsiasi riunione informale o conviviale di professionisti: la considerazione, suffragata da una effettiva dispersione di energie e focus che la inevitabile stratificazione delle conoscenze ha prodotto, che le istituzioni addette alla formazione siano al momento inadeguate giacché sfornino diplomati e laureati non in grado di inserirsi subito, attivamente ed in modalità di coerenza professionale (perché vi sono, va detto, anche fenomeni di giovani titolati un po’ “improvvisati” in tema di professionalità) nel tessuto produttivo, proprio per la assenza di un migliore connubio tra teoria e pratica; ma non finisce qui … a complicare il tutto ci pensano cortocircuitanti meccanismi di inadeguate leggi e strategie politico-economiche tipiche di un’Italia intellettualmente arretrata, che ad es. ha generato il nuovo, assai dispendioso (oltre 10,5 miliardi di € nel periodo 2010/2015) e per certi versi addirittura imbarazzante, fenomeno della “fuga dei cervelli”: «come sviluppo le mie competenze se non mi danno modo di realizzarle, offrendomi un lavoro ad esse relativo?»

Anche qui un esempio: la emergente, ma al contempo dubbiosa questione sulla “carenza di medici”, recentemente a più riprese ed in vario modo posta nello specchio deformante della cronaca, fornisce tutti gli elementi di riflessione.

Premettendo che spesso le carenze di personale – reali o meno – siano conseguenti ad inadeguatezze multilivello, sia normative che organizzative – non sarebbe una novità, proprio in ambito sanitario, come già rigorosamente analizzava uno studio OECD del 2008 ove, giusto caso, le carenze erano maggiormente riscontrate nel settore non-medico  (e soprattutto in ambito privatistico), e dove al contrario veniva denunciata («Italy has the world’s highest rate of medical doctors to population. In 2005…») una situazione di eccedenza di medici, dunque, dovuta alla massiccia “pletora” provincialista di iscrizioni dei decenni ’60 e ’70 del secolo scorso, che sarà successivamente calmierata dalla istituzione del “numero chiuso” alla facoltà di medicina e chirurgia … in Italia tutti volevano diventare medici (?).

Le vere carenze tutt’ora si riscontrano nell’ambito specialistico (prime fra tutte Anestesia, Pediatria e poi ovviamente Medicina d’Emergenza/Urgenza, che però in Italia costituisce un “caso” tutto a parte …), con un trend generale che presto investirà anche gli “specialisti” non medici; tali insufficienze sono causate da uno squilibrio sia organizzativo che economico: da una parte bisognerebbe riorganizzare gli stessi medici, che probabilmente dovrebbero essere comunque in numero più esiguo – vedi NHS Britannico – ed essere effettivamente impiegati in attività più propriamente riferibili alle competenze di medicina, che a d’altro genere; dall’altra bisognerebbe riorganizzare tutto il sistema economico che finanzia la formazione specialistica (ma non soltanto), anche vittima di varie speculazioni, tra cui il fallimentare ma enorme sistema lobbistico dell’ECM e dei “dottorati di ricerca” i cui fondi già in tempo di “vacche grasse”, sono stati oscuro oggetto del desiderio di una “nepotism policy”, rispondente al Friedsoniano neologismo di dominanza medica.

  1. La “evoluzione” professionale: cos’è esattamente?

Un notevole esempio a riferimento proviene da un importante, epocale momento di cambiamento: la digitalizzazione delle immagini in radiologia.

Ancora ricordo la realizzazione della prima (allegato: 19971219 prima immagine digitale Bari)immagine digitale indiretta – di un pennello – all’Istituto di radiologia di Bari, eseguita dal sottoscritto, precisamente il 19 dicembre 1997 e lo stupore misto a inquietudine che la cosa provocò: molti paventarono un impoverimento delle competenze dei TSRM:

«non servirà più scegliere accuratamente i parametri tecnici: ci penserà il computer?» .

Niente di tutto ciò, anzi, l’informatizzazione delle immagini in radiologia, inizialmente da alcuni recepita (dirigenti in primis) con un freddo, quasi indisposto, formalismo coartato dalla normativa, ha invece letteralmente fatto “esplodere” le competenze; solo per citare i vantaggi più concreti:

  1. ha consentito una più esatta computazione, relativo controllo e certificazione della dose e conseguente sua progressiva diminuzione, essendo sufficienti valori più bassi di esposizione in ordine alla formazione di una data immagine;
  2. ha fatto abbandonare la costosa e per più versi pericolosa processazione chimica delle immagini (che pure risulterebbe assai utile far sperimentare a certi giovani colleghi già in crisi di moderne, odiose versioni di “praticonismo” …);
  3. ha reso necessaria una “alfabetizzazione” informatica degli operatori sanitari;
  4. ha consentito al TSRM di concentrarsi di più (apatia professionale permettendo) sulla parte più prettamente medico-sanitaria del proprio operato; ne è testimonianza la possibilità, prima praticata con non poca difficoltà, di integrare in modo formale l’operato professionale: indicazioni descrittive e valutazioni critiche, operabili sui sistemi Ris-Pacs, aprono la porta al “referto tecnico”, che parallelamente alla diagnosi infermieristica identifica un duplice obiettivo:
  5. a)  di validità medico-legale più che clinica, ancora tutta da sviluppare in diagnostica per immagini ;
  6. b)  di riscatto da certi abusati adagi dei medici radiologi: fra tutte, tipica, la formula: “esame tecnicamente limitato”che spesso ricorreva e purtroppo ancora perdura, proprio laddove i TSRM medesimi non intervengano, quale primo ambiguo periodo di referti radiologici: (sussisteva una improprietà di congruità tra quesito clinico e prestazione richiesta, o la incapacità di un professionista esecutore?); questa dovrà ora trovare più opportuna collocazione nella relazione di chi effettivamente ha eseguito l’esame: il che prelude anche al perfezionamento della norma di legge, che invece ancora adesso – d.lgs. 187/00 e collegato decreto ministeriale del 9/11/2015 (che sarebbe stato meglio non denominare “linee guida”) – intende che il medico radiologo sia portatore “in automatico” delle competenze del TSRM (il c.d. “modello Matrioska”), per cui in qualsiasi momento, pur in assenza di titolo abilitante e di professionalizzazione specifici (sempre ricorre, quindi, il binomio: titolo + addestramento), possa sostituirsi al TSRM … :

«In alternativa, ove opportuno, all’atto della richiesta potrà essere coinvolto il Medico radiologo, reperibile o in telemedicina, per condurre l’indagine radiologica) .

Un’altra notevole e concreta possibilità di una globale evoluzione professionale che investa anche il famoso trittico di etica, deontologia e diritto (essendo pacifico che ogni cambiamento sociologico non dovrebbe essere l’effetto di un passivo ed anche alquanto abulico recepimento di qualsivoglia formalismo, ma bensì quello fondato su indipendenti attività intellettuali e pragmatiche di innovazione, cui il formalismo dovrà seguire), è uno sviluppo di tipo “autogeno” della professione: al di là delle tecniche e tecnologie utilizzate, il cambiamento della conduzione degli atti propri della professionalità può e deve avvenire tramite l’attenzione costante e la conseguente analisi di ogni momento del lavoro quotidiano ;  quindi guai a banalizzare e svilire ogni atto professionale: significherebbe dare ragione ad affermazioni di certa parte medica (tale Isabella Nani su QS) : «come purtroppo spesso succede da parte di alcuni (per fortuna pochi) collaboratori sanitari che fanno il loro lavoro dosandolo accuratamente con il contagocce e con poca professionalità» : ebbene forse molti come questo medico radiologo gongolano, ancora illudendosi, all’idea di considerare il TSRM al pari delle altre professioni non mediche, come professionista sanitario (collaboratore) di “serie B”, che deve limitarsi «ad eseguire quelle competenze previste dalle minilauree acquisite» … a loro gioverà anzitutto apprendere (lauree triennali o “mini” come si vuole, ma inutilmente, mortificare, che non sono affatto “acquisite”, bensì “conseguite”, al pari di quella in medicina e chirurgia), che nel 2018 è stato conferito ai TSRM in contesto europeo (“ESCO” – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), una progressione di status: da quello delle professioni tecniche intermedie (gruppo 3) a quello delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (gruppo 2) – lo stesso dei medici; pertanto la “esecuzione di quelle competenze” DEVE invece avvicendarsi agli altri momenti professionali in esse inclusi: teorico, tecnico, relazionale, sociologico etc. : in breve, come recentemente anche ha confermato all’art. 4 il nuovo codice deontologico degli infermieri: «il tempo di relazione è tempo di cura», che corrispondentemente, nel caso dei TSRM deve contemplare e sviluppare in modalità innovativa proprio quelle competenze relazionali che certamente costituiscono il motivo di svolta alla valorizzazione, e giammai svilimento dell’ “atto tecnico” di diagnostica per immagini (che sarebbe tempo, cara FNO TSRM PSTRP, definire ed associare all’atto medico): ciò per due fondamentali motivi:

  1. la esecuzione di una prestazione di diagnostica per immagini NON è un momento di passività per il paziente/utente, ma un  momento di sua attiva partecipazione guidata, in ordine al conseguimento del miglior risultato tecnico possibile; quindi il dialogo con il paziente (tempo di cura) è finalizzato alla sua istruzione, che estingua vari falsi miti ed endemica disinformazione, che creano disvalore dell’atto sanitario e alla ricerca di quella “compliance” che non deve limitarsi ad un tecnicismo (che pure grande giovamento trae dalla “analisi comportamentale” degli utenti), ma deve raggiungere un livello empatico di intesa umana, prima che professionale.
  2. Sbaglia il professionista che si indirizzi nella figura di “bravo scolaretto esecutore” che esegue l’esame dismettendo il paziente il prima possibile: non fa un buon servizio al paziente/utente ed alla professione. Un punto assai spinoso che continua ad essere irrisolto, anche se già affrontato, riguarda proprio i tempi minimi di esecuzione di una indagine (ad es. overbooking nello screening senologico; tempi di esecuzione delle RMN; numeri di accessi alle radiologie di urgenza), che non possono essere imposti, né dai medici, né da altri dirigenti, pena la compromissione di quella “centralità del paziente” tanto cara ai dirigenti apicali nelle compilazioni delle carte dei servizi, che, giova ricordarlo, costituiscono i documenti legali con i quali gli enti erogatori di servizi assumono una serie di impegni nei confronti della utenzariguardo i propri servizi.

Infine non va trascurato anche un motivo di “controllo” che può provenire esclusivamente dal dialogo con gli utenti (vedi ancora: overbooking sanitario): analisi, quindi, non soltanto di ogni atto proprio della professione ma anche di quelli indotti da altre professioni e/o situazioni, visto che anche una legge specifica (179/2017), oltre che una considerevole mole dottrinaria e deontologica, dispone che il dipendente pubblico e privato debba adoperarsi affinché la complessiva azione delle aziende si configuri a prassi di credibilità e trasparenza.

  1. Cosa dice la dottrina e la norma in merito alle “competenze”

Possiamo anzitutto identificare ciò che le competenze NON devono essere: certamente NON una rappresentazione pappagallesca ed intellettualmente sterile ed informe di ufficiose prassi, linee guida etc: lo dimostra in modo inverso (e probabilmente involontario) lo stesso art. 3 della legge Balduzzi (abrogato dalla legge Gelli-Bianco) : perché se è vero che chi segue linee guida e protocolli risponde della sola colpa grave – perché è evidente quella lieve potrebbe essere stata indotta dalle linee guida stesse, infatti definite dalla magistratura «adempimenti imperfetti ovvero adempimenti inopportuni», che quindi vengono giudicate quali “perfettibili” (non è un caso che la loro aderenza sia facoltativa),  è logica conseguenza che una migliore garanzia sia rappresentata dalla applicazione di elementi di sovra-ordinazione: ossia la norma di legge (paradossalmente anche quella sbagliata: solo la sua applicazione e non la sua infrazione può dimostrare la sua fallacità). Questo non significa affatto che non bisogni seguire le linee guida, anzi forse il contrario: risulta quanto meno opportuno che il professionista sanitario abbia conoscenza di entrambe, sia per poterle integrare “in condivisione” con i propri colleghi, sia per poterne analizzare ed evidenziare ai propri interlocutori le linee di fallimento ed imperfezione, in ordine ad un loro perfezionamento.

Senza addentrarci troppo in una disamina specifica, due sono gli elementi per definire il concetto:

  1. Anzitutto chi le ha introdotte: Il primo ad utilizzare il termine, negli anni ’70 del secolo scorso, fu lo psicologo americano David Mc Clelland.

Le “competenze” sono state inserite nelle attività tese a caratterizzare le probabilità del successo professionale, a partire dagli studi definiti “approccio americano alla competenza” , volti ad individuare, superando i limiti delle valutazioni basate esclusivamente su analisi di attitudine allo studio, di cultura scolastica e dei titoli conseguiti, quali fossero gli altri fattori “determinanti” di taluni esiti positivi in campo professionale, quindi come strumento avanzato (eventualmente predittivo) di valutazione psico-attitudinale (ricorre ancora quindi il tema “Brambilliano” Teoria + Pratica); successivamente evolutosi, soprattutto dagli anni ’80 in poi, con una molteplicità di studi, in uno strumento specifico, riferito a particolari indici di misurabilità e prevedibilità in riferimento alle prestazioni professionali denominate “buone prestazioni lavorative” (c.d. “Best Performer – Polanyi 1962- Boyatzis 1982) nonché alle c.d. “core competencies”: le capacità fondamentali attraverso le quali un’organizzazione riesce a perseguire performance elevate. (Hamel, G., Prahalad, C.K. – 1993).

In definitiva, tra le numerose definizioni, quella che anche può trovare giusta collocazione al discorso corrente (di significato ma anche di scopo) è la seguente:

«L’insieme di differenti caratteristiche individuali (intese come capacità di saper applicare le conoscenze o i saperi specifici) che concorrono all’efficace ed anche eccellente presidio di una situazione lavorativa, di una prestazione, di un’attività, in una determinata impresa.»

Questo insieme può infine essere visto come unione dei seguenti componenti:

Competenze di base: cioè le capacità che tutti i professionisti devono possedere all’ingresso nel mondo del lavoro e comprendono, per es. l’inglese, l’informatica, l’organizzazione aziendale ed il diritto del lavoro; Competenze trasversali: cioè le capacità comunicative e relazionali che ogni professionista dovrebbe possedere in qualunque settore professionale e che acquisisce durante l’arco della vita in contesti di educazione formale, non formale ed informale. Queste riguardano l’area gestionale, innovativa e relazionale. Competenze tecnico professionali: cioè le capacità distintive identificate da diverse funzioni, in base alla figura professionale che caratterizzano; che diventano anche trasversali , quando identificano funzioni che descrivono le competenze comuni ad ogni professionista dell’ambito e comprendono (per es. in sanità) la gestione, la formazione, la ricerca e la consulenza.

  1. La loro introduzione in Italia:  tutto ha inizio con una direttiva del 13 dicembre 2001 del Dipartimento della funzione pubblica – Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni (GU n. 26 del 31 gennaio 2002); all’articolo 1 compare il termine “competenze”: art.1 – Premessa: «Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle inclinazioni degli individui

Formulazione che ricalca, giusto caso, i nodali temi di significato e di scopo.

Il documento, che comunque non costituisce fonte di diritto, richiama ancora il termine ben 8 volte senza però voler chiarire un suo preciso significato. Dare una definizione compiuta di questo termine risulta infatti assai arduo, soprattutto tenendo conto della duplice sua declinazione di “competenza” e “competenze”, – termini peraltro divenuti molto comuni (ed anche  abusati) nella formazione, nell’orientamento ed ai fini professionali.

  1. I limiti informali delle competenze: il tecnico radiologo solitario

Nel 2011 ho avuto modo di sviluppare un project work incentrato sulle carenze organiche e sulla qualità delle prestazioni; emergeva un dato inatteso e preoccupante: solitamente si intende l’atto tecnico radiologico (di cui, insisto, si attende codifica) esperibile in maniera completa dal TSRM: concetto estremamente riduttivo e generalistico, probabilmente strascico storico della radiologia pionieristica, incredibilmente perdurante, che generava (come ancora oggi, genera) la assai rischiosa situazione definita come “tecnico radiologo solitario” – che corrisponde al TSRM che viene lasciato da solo in diagnostica con il paziente.

Il ruolo del TSRM si sta sempre più indirizzando verso un ambito tecnologico a causa della innovazione continua che da sempre caratterizza l’area radiologica; i corrispondenti crescenti e differenti livelli di responsabilità verso il corretto utilizzo di sempre più sofisticate e costose apparecchiature: grandi macchine RMN/TC ma anche gli Angiografi di Emodinamica e verso la sicurezza e protezione del paziente si sommano uniformemente alle tipiche competenze “medico/sanitarie”; per questo i programmi formativi dei corsi di laurea a volte si astraggono (o distraggono) dalle materie di “assistenza” , ormai destinate alla figura professionale dell’assistente socio sanitario; e qui si configura il vero “tallone d’Achille” dell’area: una grave sottovalutazione dell’importanza della assistenza in Diagnostica per Immagini, che concretizza non una carenza, ma una vera e propria storica assenza dell’operatore tecnico addetto all’assistenza alla persona (da non confondere con l’assistenza infermieristica) che dovrebbe, affiancando il TSRM, intervenire nella costituzione di un binomio minimo essenziale sul quale basare ogni pianificazione in tale settore.

In pratica non si è avuta quella evoluzione della figura del professionista sanitario non medico, osservabile nelle aree di degenza, che lo ha visto affrancarsi dalle incombenze più ordinarie riferite al paziente/utente, che potevano giustificarsi con un profilo di attività “ausiliaria” a quella medica: nella migliore delle ipotesi, nelle occasioni di pazienti spedalizzati, la assistenza alla persona (quando esclusivamente fornita in afferenza) è intesa quella del mero trasporto del paziente; ma anche in ambito ambulatoriale sussistono casi (utenti non-autonomi e non-collaboranti) in cui tale assistenza risulti, invece, necessaria …

Anche tenendo conto del solo esempio, posto in massima attenzione dal Ministero della Salute in un ottica di risk management, dell’evento “cadute accidentali”, è alquanto solare che tale prassi dell’azione singola ed unica del Professionista Tecnico Radiologo in diagnostica, andrebbe scongiurata. Il paziente va costantemente seguito dall’operatore tecnico addetto all’assistenza, che deve collaborare (fermo restando ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti) anche nelle fasi di realizzazione delle procedure di diagnostica per immagini.

Parallelamente va anche seriamente ed energicamente contrastata una altra triste prassi, denominata sempre nel medesimo studio come “migrazione di ruolo”: più tipica quella “orizzontale” , cioè di lavoratori di un dato profilo (in genere proprio quello esecutivo) che però vengono, più o meno gradualmente, impiegati per altri ruoli e funzioni (per favore, non chiamiamole “mansioni”): all’epoca fu emblematico e assurto agli onori della cronaca il caso dell’allora A.O. di Lamezia Terme, il cui Commissario Straordinario, nel Gennaio 2011, a fronte di denunce per presunte gravi carenze di personale, aveva identificato, dopo attenta analisi della dotazione organica, che figure professionali formalmente inquadrate in profili di ruolo minore percepissero stipendi di profilo superiore (indennità comprese): verificando quindi, paradossalmente, una tesi di esubero e non di carenza, che pure non computava le ancor più pericolose, migrazioni di ruolo a “costo zero” per l’azienda: faccendieri o “referenti” che si accontentavano di essere semplicemente “sollevati” dalle proprie funzioni ed indirizzati, per procedura più o meno clientelare (comprese varie dubbie “limitazioni funzionali”, “invalidità” o “gravi cronicità”), verso altri profili funzionali, spesso di ambito amministrativo (CUP e uffici).

  1. I limiti formali delle competenze: le competenze RMN

Questo invece è un limite meno storico (già accennato al § 3) le cui cause però vanno ricercate non poco indietro nel tempo: è infatti già nella seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso che si era affacciata quella che fu definita come “il fiocco rosa” nella diagnostica per immagini: la risonanza magnetica nucleare; ed allora fu pacifico il suo ingresso nella sfera radiologica, dato che la nuova metodica utilizza delle energie magnetiche che propriamente si annoverano tra le energie radianti, più correttamente definibili onde elettromagnetiche o hertziane, quindi di competenza radiologica, e anche del TSRM.

Ma, assai stranamente, il decreto istitutivo della professione del TSRM, scritto un decennio più tardi, più precisamente il Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 pone una ambiguità: la risonanza magnetica è citata una sola volta nel documento, non all’articolo 1 ma al 2, che rimanda ad altro documento normativo (l. 31 gennaio 1983, n. 25), ove viene ennesimamente sancita una situazione di subalternità del TSRM:

«I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, COLLABORANO direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di TUTTE le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. » 

Sarebbe a dire che il TSRM senza una delle figure mediche specialiste elencate non può, ovvero non sa condurre (o viceversa), quindi non è autorizzato (come nell’art.1) ad espletare indagini di RMN (e vista la definizione, il criterio vale anche in Medicina Nucleare e Radioterapia): Fatto assolutamente incompatibile con quanto accada nella realtà operativa di migliaia di siti sanitari pubblici e privati sparsi in tutta Italia, ove la presenza del medico specialista effettivamente risulti pressoché discontinua (contra legem) se non proprio aleatoria.

Questo fatto, inizialmente passato in sordina, successivamente ha causato subbuglio (simil modo: d. lgs. 187/00), nel momento in cui la figura del tecnico radiologo è stata sostituita (diversi casi nel centro nord) da quella dell’infermiere: un pur tormentato ricorso alla allora Federazione (FNCTSRM) fu deludente, visto quanto riportato in normativa.

È chiaro che questo “problema” andrebbe affrontato, vista la legge 42/99, sui due fronti:

  1. anzitutto di integrazione/aggiornamento del codice deontologico del TSRM, che riporta il medesimo analogo errore: non ricorrono mai i sostantivi RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE – all’art. 1.1 si legge: «Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito indicato con TSRM) è il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli INTERVENTI RADIOLOGICIaventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.» – sempre che in RADIOLOGICI si intendano incluse le procedure diagnostiche utilizzanti le “energie della risonanza magnetica nucleare”, invece distinte nel documento normativo l. 25/83;
  2. successivamente, con la correzione/riedizione del su citato decreto ministeriale istitutivo; anche perché ogni successivo provvedimento normativo (cfr. : Decreto 10 agosto 2018 –  Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica) sarà configurato in funzione della normativa precedente, quindi andando ulteriormente a complicare, consolidando il grave peggioramento, la situazione della titolarità del TSRM,  di fatto MAI nominato anche in tale ultimo decreto.
  3. Le competenze di “divulgazione” e “deontologiche”

Da quanto richiamato in apertura sul significato Brambilliano del necessario binomio teoria/pratica, discende che l’elaborazione di approfondite riflessioni in ambito professionale derivino necessariamente dalla pratica e dal “vivere” la professione; tali ragionamenti sono fondamentali per le compilazioni deontologiche, per l’implementazione di PDTA, protocolli e linee guida in chiave EBM e di confronto con gli standard di clinical governance, etc. – in breve, per una attualizzante razionalizzazione della professione.

Un processo simile non può quindi non avere anche a riferimento i medesimi concetti “guida” e “limite” già precedentemente incontrati.

Ecco il perché di due errori:

  1. quello di chi pensa di poter scrivere di una professione che non è la propria, confidando eccessivamente in una mega (o mini) revisione bibliografica dal più o meno facile, ma impersonale, “copia ed incolla”;
  2. quello (a giudizio di chi scrive di enorme importanza ed interesse) di far intervenire dei terzi nella compilazione del proprio codice deontologico: in questo gli infermieri si sono fatti trascinare, nella edizione dell’ultimo codice deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 (approvato dal Consiglio Nazionale il 13 aprile 2019), in un fenomeno già precedentemente sperimentato da altre professioni, ove pure il confronto con il terzo settore ed alcuni enti associativi può risultare utile, ma che non può e certamente non deve costituire un elemento di indesiderata invadenzail documento deontologico è e deve essere dei professionisti e per i professionisti; chiunque altri può leggerlo, apprezzarlo e/o criticarlo, rimanendo però una discreta voce, al più consultiva. 
  1. Più “spazio” alle competenze

Sarebbe bello oltreché onesto dopo tanto disquisire di competenze, che le stesse trovino uno spazio istituzionale più concreto e soprattutto più serio:

dissentendo da altre affermazioni, sempre indicate in altro contributo di QS dal dott. Dario Laquintana , che descrive un sistema di «percorso di evoluzione professionale» e di «progressione» per il quale la unica condizione “sine qua non” a garanzia per un incedere incessante ed automatico attraverso le “classi” , «nella stragrande maggioranza dei casi era legata all’esistenza in vita del beneficiario»… al punto che «Oggi in molte aziende oltre un terzo dei dipendenti, quelli con più esperienza, sono giunti all’ultima fascia della loro categoria. Per loro, teoricamente i più esperti, il sistema classificatorio è già terminato.» beh … ha soltanto dimenticato di dire dove tutto ciò accadeva ed accade: andiamo tutti a lavorare lì.

Come anche poteva descrivere meglio, a beneficio di quanti ancora oggi abbiano conseguito lauree magistrali e master abilitanti, quale sia la attuale alternativa (contratto alla mano) a «l’unico modo che aveva per evolvere professionalmente e migliorare la propria retribuzione era, di fatto, cambiare lavoro e fare il caposala, acquisendo un  nuovo titolo e partecipando ad un nuovo concorso pubblico.».

Proprio la nuova promulgazione contrattuale, che pone finalmente in quiescenza uno strumento amministrativo da alcuni assai convintamente visto come «l’unico modo per i professionisti sanitari di fare carriera» : le posizioni organizzative (si spera restituendo a Cesare quel che è di Cesare), malgrado asserisca di voler “valorizzare” titoli quali la laurea specialistica ed i master professionalizzanti (incarichi funzionali), risulta alquanto indefinita: infatti non indica percorsi selettivi sostanzialmente differenti da quelli già praticati in evidente “addomesticamento” (di nuovo: lo scandalo della sanità Umbra è solo la punta di un colossale iceberg) con cui tale “valorizzazione” debba essere conseguita/conferita … ciò quindi non risolvendo affatto altre sottaciute questioni:

  1. la collocazione (al momento indisciplinata) di professionisti sanitari comunque operanti nelle strutture SITRA/DITRA, che pure altro nutrito “corpus legis” : L. 10 agosto 2000, n. 251; d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 ; Direttiva 2013/55/UE e varia altra normativa regionale collegata, voleva risolvere;
  2. la problematica dei laureati magistrali, che a causa di un altro sistema fallimentare: quello Universitario/SSN/Ordinistico, sono stati confinati in un assai incerto “Limbo dei Giusti” in cui la permanenza per ognuno di loro sarà di tempo biblico e come migliore teologia voglia, verrà decisa unicamente da (qualche) Dio…

Infine destano grandi perplessità iniziative politiche che inneggiano ad ottimistici, ma probabilmente assai ingannevoli, traguardi da 3000 euro al mese per i professionisti non medici, dall’amarissimo retrogusto: “volete uno stipendio da dottori? Bene, ora malgrado la sentenza 54/2015 della Consulta, POTRETE GUADAGNARVELO!!!”: tale annuncio propagandistico non tiene affatto conto che forme di attività “libero professionale” già esistono sotto forma di lavoro di èquipe (facta lex, inventa fraus et exercitia invariata permanet); ma se non hanno apportato grandi differenze in emolumenti, ne hanno certamente fornito in tema di “bad management”, con lo spettro del caso del collega TSRM G. Ruberto, deceduto a 30 anni, nel 1998, per superlavoro.

Come già indicato in altro recente contributo, una piena attuazione del comma 566 della legge n. 190/2014, ed il disconoscimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2015, costituiscono solo il primo passoverso una reale emancipazione di tutte le professioni sanitarie non mediche, il cui trattamento amministrativo è ancora sofferente di perversi meccanismi da “scala mobile” rispondenti alla denominazione “sistema tabellare del comparto” : “contenitore” dal quale le professioni sanitarie non mediche devono – a tutti i costi – uscire.

Per giungere ad una più equa, meritocratica (e non lobbystica) ripartizione dello stipendio (se tra un medico ed un professionista non medico vi sono mediamente 5/6 anni di studi in più, tra un professionista non medico ed un oss ve ne sono ben 8/9), serve un concreto sforzo sinergico di tutte le rappresentanze: professionali (in primis), sindacali, politiche ed istituzionali (ministeri della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali e dello Sviluppo economico).

  1. Conclusioni

Al termine di questa discussione possiamo certamente affermare i temi fondamentali utili alla costruzione di un profilo di identità di un professionista della salute, che coltivi il motivo di “centralità della professione” che può certamente integrare e sostituire, e non per vano modaiolo alternarsi, quello (anche troppo abusato) della “centralità del paziente”:

  1. Deve possedere i relativi titoli abilitanti, ed i relativi tirocini professionalizzanti le attività che ha in interesse o per le quali è impiegato/impegnato. Tiene a riferimento principale i riferimenti di normativa e dottrina; di etica, deontologia e diritto;
  2. Pone la ricerca della propria identità e consapevolezza professionale in termini di analisi critica indipendente; quello che non fa e non dice è «faccio quello che dice il medico»; ciò va bene per un paziente, non per un professionista: questi deve operare un salto di qualità, per passare ad un differente stadio, nel quale debba concretamente, completamente abbandonare la veste ancillare (purtroppo ancora indossata da molti), ed assumere quella del vero professionista: che pensa in quanto tale, che decide in quanto tale e che quindi agisce in quanto tale;
  3. Mette in primo piano la costante, incessante ed instancabile riflessione su ogni momento della professione: ogni cosa, ogni situazione contiene il proprio insegnamento, sempre si sia disposti e si sia abili a volerlo cogliere;
  4. Non dimenticare mai che le professioni intellettuali non sono fatte di sola pratica ma anche di studio e del fondamentale atto di “fermare” la conoscenza derivante dalla propria esperienza, nell’unico modo universalmente noto (da Alhazen, Gallileo e Leonardo in poi) e riconosciuto come valido: scrivere, scrivere … e poi ancora … scrivere.
Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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