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Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. DM 746/1994 e profilo professionale del TSRM.

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Con il DM 746 del 1994 nasce ufficialmente la figura di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie.

Chi è il TSRM?

Comunemente conosciuto come tecnico di radiologia, questa figura nasce dal bisogno di delineare i profili dei diversi professionisti sanitari negli anni ’90. Oggi questi professionisti sono riuniti sotto un unico ordine: FNO TRSM PSTRP (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Con Decreto ministeriale n.746 del 26 settembre 1994, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica”, nasce la figura del tecnico di radiologia. Finalmente il Ministero della sanità inizia a delineare i profili di tutti i professionisti operanti nell’ambito sanitario.

Articolo 1.

All’articolo 1 del suddetto decreto con il comma 1 è individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

Segue il comma 2 dell’articolo 1: “Il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere […] in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Al comma 3 dell’articolo 1 troviamo tutti i campi di interesse; infatti: “Il tecnico sanitario di radiologia medica:

  • partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
  • programma e gestisce l’erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnostica, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
  • è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
  • svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

Al comma 4 dell’articolo 1 si esplica che “Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Altri articoli.

L’articolo 2 recita così: “Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale”.

L’articolo 3 dice che: “Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione previa iscrizione all’albo professionale.

Ultimo ma non meno importante l’articolo 4 dove si parla dell’equipollenza dei titoli: “Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici”.

Dott.ssa Giulia De Francesco
Dott.ssa Giulia De Francesco
Infermiera, classe 1994. Vive a Imola e lavora presso l’AUSL Romagna (Faenza); studia a Bologna per conseguire la laurea magistrale. Laurea in infermieristica con Lode presso l'Università di Bologna, I sessione (ottobre 2016). Master in funzioni di coordinamento con Lode presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, I sessione (novembre 2018). Una pubblicazione scientifica sulla rivista italiana ANIPIO "Sperimentazione di una check-list per implementare un Bundle per la prevenzione delle batteriemie correlate a Catetere Venoso Centrale" (ottobre 2017). Ama leggere e camminare, non datele un microfono perché improvvisa un karaoke ovunque.
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