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venerdì, Marzo 29, 2024
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TSRM: ecco “Vademecum” per la giustificazione “informatica” degli esami radiologici.

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Occorre rivedere ed ufficializzare il “vademecum” per la giustificazione informatica degli esami radiologici. Almeno averne uno idoneo.

Dopo il recente articolo sul metodo per la giustificazione “informatica” degli esami radiologici [1], qualcuno, che possibilmente potrebbe avere una conoscenza quanto meno “prossima” ai personaggi in ordine di apparizione coinvolti, mi ha personalmente argomentato a confutazione quanto segue: che si corra il rischio che il modello proposto, seppur in sintesi, essendo pubblicato, possa “erroneamente” essere inteso come una sorta di vademecum “ufficiale” e che sarebbe quantomeno corretto attenersi a quanto indicato dall’Ordine Professionale (FNO TSRM PSTRP) in alcuni documenti ufficiali, disponibili online [2].

A parte, a margine di una diffusa, usuale e puntuale “nuvola temporalesca” di commenti ad ogni contributo divulgativo [3] che, più che a sferrare un ulteriore colpo alla italica teocrazia medicocentrica (oggettivamente, pure nutrita più da atteggiamenti di autentico folklore popolare che da vere “evidenze” scientifiche), sarebbe inteso ad una reale valorizzazione delle competenze delle altre professioni sanitarie (che pure bisogna astenersi dall’identificare come “non mediche”), non ho potuto non soffermarmi su alcune specifiche affermazioni poste, ossia che:

  1. Un medico può assumere una decisione “fondata” solo se visita “personalmente” un paziente.
  2. Un medico che decida “in remoto” sarebbe una contraddizione in termini.

Nel merito del primo aspetto, risulta quantomeno doveroso, quindi nelle intenzioni di un esplicito sollecito verso l’Ordine TSRM PSTRP a rivedere ed aggiornare i contenuti e la allegata documentazione disponibile in rete, segnalare che gli stessi siano caratterizzati dai seguenti aspetti:

  1. Improntati al mutuo ricalco e fortemente datati: procedure in scadenza al 31/12/2014 o al 31/01/2015 mai rimosse o aggiornate: ad es. in riferimento a metodi ampiamente superati, come quello del raggruppamento per macroaree e corrispondenza di quesiti clinici con tabelle di procedure giustificate “a priori”, ormai completamente sostituito dal (comunque) più agevole “elenco esaustivo” del D. Min. 15A08299 del 09/11/2015;
  2. Inutilmente prolissi di elementi di genericità, non pertinenti e del tutto privi di indicazioni operative;
  3. Lacunosi su temi nodali: totale (ed usuale) nonchalance sulla tematica delle procedure da eseguirsi in corsia, quindi in completa incuranza del pure propagandato obiettivo di«riduzione della indebita irradiazione del paziente e della correlata dose collettiva alla popolazione»;
  4. Vaghi ed imprecisi: Non è stata posta la fondamentale, opportuna premessa, che sebbene il processo di standardizzazione voglia calmierare il numero di esami da giustificare, esso NON si applichi ai contesti di urgenza emergenza (cfr. art. 54 c.p.) ed ambulatoriale;
  5. Errati: ad es. indicano che «per gli esami tac encefalo, colonna e segmenti scheletrici inclusi nelle tabelle in appendice, il TSRM avverteil medico radiologo prima di iniziare l’esame»; ove invece giovi ricordare che tutte le procedure tac, comportando una dose considerevole, debbano essere singolarmente giustificate (ed anche ottimizzate: seguite “in diretta” dal medico radiologo);
  6. Incerti e (giusto caso) “dominabili”: «… il principio di giustificazione può essere ritenuto valido in senso generale a priori qualora vi sia proporzione tra carattere minimo del rischio stocastico-oncologico-radioindotto e potenziale beneficio sulla salute del paziente, minacciata dalla condizione morbosa oggetto di studio» proposizione che, in buona sostanza, vorrebbe affermare che: comunque vada, il gioco valga sempre una “obbligata” candela, malgrado un comma 2 dell’art. 32 della Costituzione e quanto già indicato al precedente punto 3.

Queste le evidenze, che confermano, rafforzandola, la precedente affermazione

di assenza di linee operative di validità, ancor prima che di condivisione.

Elemento di unicità in tale desueto (ed oscuro) scenario, risulta essere l’affermazione: «I sistemi informatici HIS e RIS PACS consentono per le richieste interne ed esterne la visualizzazione della richiesta dell’esame con l’indicazione clinica, nonché le eventuali/ulteriori annotazioni del TSRM previste in fase anamnestica», cui non si può non fare immediato seguito asserendo anzitutto che le azioni agite su tali sistemi divengano operazioni effettivamente tracciate e tracciabili (cui le già indicate generali solidità tecniche e giuridiche cui il metodo è improntato), ed in secondo luogo che tali caratteristiche legittimino (proprio in virtù di una “giustificazione medico-dipendente”) più che un intervento ex ante del TSRM, uno ex post del medesimo attore, con la redazione della formula di referto tecnico-legale, che da tempo ed in più occasioni ho già altresì prospettato – tema cui un apposito  “gruppo di lavoro” (tra i pure troppo numerosi) della medesima FNO TSRM PSTRP , non ha saputo fornire alcuno sviluppo operativo, pure assai praticabile (forthcoming a new one!).

Al di là di tali vuoti dottrinali e di modellìstica, per quanto, invece, ad affermazioni di soliti personaggi alla (disperata) ricerca di platee oltre che d’autore, rilevando che siamo ancora «in attesa che il Ministero della Salute definisca appositi accordi con le Regioni in grado di proporre un modello omogeneo su tutto il territorio nazionale», che gli obsoleti modelli già proposti fossero «potenzialmente adottabili da qualsiasi altro contesto aziendale», e che nulla è dato sapere di una “condivisione” (in vero solo auspicata) con gli altri organismi maggiormente rappresentativi di coloro che di fatto siano primariamente investiti della (aborrita) incombenza normativa cui all’art. 3 del d. lgs. 187/00: i medici radiologi …

E non mancando di significare che i recenti progressi della tecnologia – soprattutto informatica – abbiano costituito un ormai indiscusso volàno alla dematerializzazione documentale giuridica, come anche alla telemedicina in generale…

Direi che, inequivocabilmente, siano stati proprio certi atteggiamenti, tanto incerti e contraddittori quanto abusati, di codesta parte della “casta”, a cagionare in primis sia un intervento normativo generale ancora non assimilato – proprio per delle inspiegabili (più che inspiegate) motivazioni, giusto caso del tutto contrarie ai due principi forensi ut supra pure noiosamente frequentemente (da loro stessi) proclamati, sia la del tutto originale trovata di un sistema “giustificatorio” , che più che alle garanzie degli utenti-pazienti, miri a creare più di una “backdoor” al medico radiologo, che di fatto a tutt’oggi (sempre inspiegabilmente) è in generale la figura medica meno frequentemente incontrata dalla complessiva platea degli assistiti di questo nostro SSN

Frattanto, in contraltare ai commenti al vetriolo giunti da medesima parte, già forniti, qualcun altro tra gli addetti ai lavori ha riconosciuto il metodo proposto (cui si sfida rinvenire “errori” di sorta, che quindi davvero può candidarsi come “vademecum” di vantaggiosa pragmaticità), come «la soluzione più idonea»… ringrazio per l’incoraggiamento, però alle nostre pur ottime intenzioni e realizzazioni …

«Obsequatur denti superambula lingua dolenti» … Se la lingua batte sul dente che duole … il dente malato dell’area radiologica resta, per colpa di soliti noti, sempre quello: la giustificazione degli esami radiologici!!!

Pertanto, in conclusione, ai medici radiologi tocca scegliere (e non è mai troppo tardi per farlo) una strada di “Ippocratica coerenza” tra due alternative: si decidano a mettere in ordinaria pratica le incombenze del d. lgs. 187/00, direttive ministeriali comprese (VERSO CUI IL METODO PROPOSTO È EFFICACEMENTE RISOLUTIVO), oppure lascino i medesimi processi e correlati metodi di giustificazione ed ottimizzazione a chi è già autorizzato dalla legge (e non soltanto velatamente: questi medesimi contributi lo dimostrano ampiamente) a potersene diligentemente occupare: i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

Note.

[1] LINK

[2] LINK

[3] LINK

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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