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Super-Ordine Professioni Sanitarie: l’iscrizione è obbligatoria, lo dice il Ministero!

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Super-Ordine Professioni Sanitarie: l'iscrizione è obbligatoria, lo dice il Ministero!

Chi non si adegua rischia il lavoro

Dopo le notizie diffuse in maniera avventata da alcuni sindacati e in special modo dalla Cgil, Cisl e Fials rispetto all’obbligatorietà dell’iscrizione al Super-Ordine delle Professioni Sanitarie, ora arriva la presa di posizione ufficiale del Ministero della Salute: l’iscrizione al neonato Ordine TSRM PSTRP è obbligatoria dal 1 luglio 2018. Chi non si adegua rischia seriamente di finire fuori dal mondo del lavoro perché non in regola con i dettami della Legge n.3/2018. Inoltre chi decide di iscriversi nel 2019 dovrà pagare anche la quota di quest’anno. Perché aspettare e non mettersi in regola?

A chiarirlo è definitivamente è il Direttore Generale del Ministero della Salute, dott.ssa Rossana Ugenti, intervenuta di fatto in risposta ad una missiva del presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Foggia, Antonio Alemanno, e del suo avvocato, Viviana Saponiere.

Ecco il contenuto della missiva di Ugenti, spedita al presidente nazionale dell’Ordine TSRM PSTRP, Alessandro Beux, e ai su citati Alemanno e Saponiere, con oggetto “Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante ‘Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute’. Obbligo di iscrizione agli albi professionali per gli esercenti le Professioni sanitarie.

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione nazionale del 5 ottobre u.s., prot. n. 2732/2018, acquisita agli atti della scrivente Direzione generale in data 8 ottobre 2018, con il protocollo n. 47892 . Al riguardo, duole apprendere che le modalità per le iscrizioni all’albo ancora non siano chiare, tanto che addirittura il Presidente dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Foggia, che legge per conoscenza, ha diffidato la scrivente “a revocare la propria nota DGPROF 29123 del 4 giugno 2018, o a correggere la medesima in ottemperanza alla legge 312018”, con la nota dello Studio Legale dell’Avv. Saponiere che legge la presente per opportuna conoscenza. In merito alla tematica in trattazione si ribadisce che l’articolo 4 della 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute” ha sostituito i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, apportando un profondo riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. 

L’articolo 5 del D.lgs CPS 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 3 del 2018, prevede espressamente che: “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”. In tale contesto, l’articolo 4, comma 9 della legge 3 del 2018 ha sancito la trasformazione in Ordini e relative Federazioni nazionali dei preesistenti Collegi professionali.

In particolare, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno gli albi delle 17 professioni sanitarie ancora non ordinate.

Il citato articolo 4, al comma 13, ha stabilito, inoltre, che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cari al comma 9, lettera e), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 ,febbraio 1999, n. 42”.

In attuazione di detta disposizione, in data 13 marzo 2018 è stato, pertanto, emanato il Decreto del Ministro della Salute per l’istituzione dei suddetti Albi per le 17 professioni sanitarie, ancora non ordinate, in seno agli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (G.U. n. 77/2018). L’istituzione di tali nuovi albi, ha completato l’assetto normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, che hanno ormai tutte un ordine di riferimento. I contenuti di tale decreto sono stati condivisi, nell’ambito di appositi incontri, con il Presidente della Federazione degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e con il Presidente del Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS).

Al riguardo, giova precisare che mentre nulla è cambiato per le professioni sanitarie di Infermiere, di Infermiere pediatrico, di Ostetrica, di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, è ormai necessaria l’iscrizione all’albo, ai fini del relativo esercizio professionale anche per le seguenti professioni sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Al fine di accompagnare il processo di implementazione degli anzidetti albi, che, in fase di prima applicazione presupporrà la valutazione dei titoli abilitanti di decine di migliaia di professionisti, che dovranno iscriversi al relativo albo professionale, il citato DM ha previsto, in via transitoria, all’articolo 5, comma 2 che ai fini della costituzione dei nuovi albi professionali “i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgano del supporto tecnico-amministrativo di uno .fino ad un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”.

Tanto sopra rappresentato, l’iscrizione all’albo per tutte le professioni sanitarie è ormai obbligatoria a partire dall’entrata in vigore della legge 3 del 2018. Tuttavia, come sopra chiarito, per rendere operativo il suddetto obbligo per le 17 professioni non ancora ordinate, occorreva attendere l’emanazione del DM del 13 marzo 2018 nonché l’avvio del processo di implementazione di cui al richiamato articolo 5 dello stesso decreto. 

Nei mesi scorsi la Federazione nazionale in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS) ha messo a punto un sistema telematico di iscrizione, procedendo ad indicare anche delle date specifiche di attivazione della piattaforma. Con nota del 28 giugno 2018, prot. n. 2064, infatti, codesta Federazione nazionale ha portato a conoscenza la scrivente della versione definitiva della procedura di iscrizione dematerializzata agli albi istituiti con il D.M. 13.03.2018, comunicando altresì che tale procedura di iscrizione telematica sarebbe stata resa funzionante a partire dal 1 luglio 2018.

Pertanto, tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l’obbligo di iscriversi da subito all’albo professionale di riferimento. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l’art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha inasprito le pene e le sanzioni per coloro incorrano nel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 C.P.).

Per completezza di trattazione della questione posta, si rileva che recentemente le organizzazioni sindacali CISL FP e FIALS hanno indicato, in alcuni loro comunicati, il 31 agosto 2018 quale termine di “scadenza” per effettuare l’iscrizione agli albi: tale termine risulta del tutto arbitrario tenuto conto che non è previsto da nessuna norma. La FP CGIL in un altro comunicato diffuso all’utenza, cita “una circolare del Ministero della Salute che concede tempo,fino al 19 settembre 2019. perché l”implementazione dei nuovi albi professionali vada a regime ….” Al riguardo, occorre evidenziare che è stata codesta Federazione nazionale con la nota del 27 marzo 2018, prot. n. 1392 a rappresentare alla scrivente Direzione generale che alcune Aziende sanitarie pubbliche e private richiedevano ai Professionisti sanitari di produrre il certificato di iscrizione al rispettivo albo professionale, senza attendere i tempi tecnici per l’avvio del processo di implementazione degli albi, di cui all’articolo 5 del DM 13 marzo 2018. Pertanto, nell’accogliere la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministero, al fine di sensibilizzare tutte le aziende pubbliche e private sui tempi tecnici necessari per la iscrizione ai nuovi albi, è stata inviata a tutti gli Assessorati regionali una specifica nota in data 4 giugno 2018, prot. n. 29123, nella quale si sottolinea la particolarità del periodo transitorio previsto nell’articolo 5 del DM 13 marzo 2018 per l’implementazione degli albi stessi in via di prima applicazione della legge 3 del 2018. Nella nota predetta si evidenzia altresì che, -poiché la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha previsto che il rilascio della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo possa avvenire fino a settembre 2019, termine indicato nel D.M. 13.03.2018 per la conclusione dell’incarico di supporto dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, – devono essere date indicazioni alle strutture sanitarie “affinchè siano ammesse con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione allegante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici”.

E’ stato precisato che “tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e pertanto esibito dall’interessato ai termine del perfezionamento della relativa iscrizione Tale limite è stato travisato considerandolo un termine per l’iscrizione all’albo quando, invece, è stato indicato come un limite temporale per le Aziende sanitarie per la richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle selezioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ci si augura che ogni dubbio sui termini per l’iscrizione agli albi delle professioni sanitarie istituiti con il DM 13 marzo 2018 sia definitivamente superato. 

Dott.ssa Rossana Ugenti – Direttore Generale del Ministero della Salute

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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