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Radiazioni Ionizzanti e TSRM. L’autogol di Faster e Federazione Professioni Sanitarie?

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Radiazioni ionizzanti. Tsrm: molto rumore per nulla? Faster e FNO TSRM PSTRP chiosano … contro se stesse.

La richiesta della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica di ridefinizione del documento intersocietario della radiologia complementare [1] può indurre il lettore inesperto in agili considerazioni a favore dell’organo rappresentativo; valutazioni non sostenibili da chi però è già qui intervenuto innumerevolmente negli ultimi 6 anni nello specifico ambito, sulla vera maggiore irrisolta questione: l’autonomia professionale del Radiographer Italiano.

Pertanto pongo volentieri una serie di riflessioni ad un indotto ginepraio che è stato finora pure favorito da una autentica inettitudine dell’organo rappresentativo, che finora ha sempre messo la testa sotto la sabbia.

Ed è proprio da una intima contraddizione che si deve far partire ogni analisi: perché la medesima FASTeR – di fatto parte integrante della FNO TSRM PSTRP – risulta soggetto compilatore di entrambe i documenti … quindi come già tutta la pubblicata odierna disamina vada duplicemente contro l’Aristotelico principio secondo cui

«È impossibile che la stessa cosa convenga e non convenga alla stessa cosa e sotto il medesimo rispetto».

Infatti spettava proprio a FASTeR, nelle persone firmatarie (Moreno Zanardo, Roberto Gerasia, Patrizia Cornacchione),  «avviare un’analisi approfondita» … certamente prima di avallare il testo che ora sta tanto rumorosamente (ma comunque inutilmente) contestando.

Pertanto il rischio è che ogni similare controversia si riduca all’ennesimo sterile teatrino, esclusivamente funzionale a giustificare l’esistenza di organi e sotto-organi la cui attività risulta addirittura controproducente ad agevolare il cambiamento: il famoso “governo clinico”.

Quanto alle argomentazioni, fanno tutte parte di un corpus più che ben noto:

– che la normativa sulla radioprotezione doveva occuparsi di radioprotezione e non di stravolgere gli ordinamenti di esercizio professionale, ove, evidentemente INTERVENENDO ABUSIVAMENTE su più preesistenti normative di settore (nullità normativa), ha danneggiato i radiographers nelle loro prerogative, che peraltro hanno sì continuato a svolgere perché uniche figure all’uopo formate ed abilitate dallo Stato, ma sotto una egida riformista che invece che valorizzarli, li ha di fatto instupiditi al cospetto di altre figure che in materia ne sanno addirittura meno, se non proprio zero;

– che – per lo stesso motivo cui sopra – non risulta immaginabile, né tanto meno minimamente giustificabile, né altresì consentito dall’intero restante corpus legis, che precise competenze risultino sistematicamente: delegabili, demandabili, effettuabili con ricorso alternativo, in collaborazione, etc. ; peraltro “spezzettandole” in favore di qualsivoglia “diverse” figure, in modalità tanto supponente quanto inadeguata;

– che è da definirsi, «senza mezzi termini, inaccettabile» l’affermazione secondo cui non essendoci un referto diagnostico, non è necessaria la comunicazione al paziente dell’informazione relativa all’esposizione;

– che risulta irricevibile che qualsivoglia figura al di fuori del Tecnico Radiologo possa «eseguire in autonomia l’indagine».

– che risultino impressionanti la persistenza di meri “ossimori di facciata”, quali le assegnazioni di: presa in carico della persona assistita, adempimento della anamnesi tecnica, verifica di congruità del quesito clinico , etc. a fianco di neologismi quali «professionista di collegamento» (?!?), definizione di evidente anacronistico stampo militaresco, inappropriata all’ambito sanitario, nonché ulteriormente depauperante, di fatto riconducente il Tecnico di Radiologia ad una «figura alternativa», quindi effettivamente ancillare.

Si potrebbe continuare a lungo … ma non è questa la sede per elencare i danni fatti dal documento congiunto inizialmente avallato dalla medesima FASTeR.

Ciò che qui più necessita attenzione è che:

  1. Anzitutto queste organizzazioni rappresentative sembra non si rendano affatto conto che le citate «ambiguità, contraddizioni e distorsioni interpretative della norma e della giurisprudenza», si applicano non solo alla radiologia complementare, ma a tutto lo scenario della diagnostica per immagini (comprese le odontoiatriche), radioterapia ed anche fisica sanitaria; praticamente a tutto il campo “di azione e di responsabilità” di una – forse è il caso di ribadirlo ancora – delle principali figure storiche delle professioni non mediche in Italia, che merita un ben differente riguardo e rispetto.
  2. Il combinato di lassimo, negazionismo e propaganda degli ultimi 23 anni ha condotto a meri paradossi, cui il più grave è il seguente:

«non potendo in nessun caso essere minimizzati i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da tali sistemi, prendendo erroneamente a presupposto che la dose da essi impartita possa essere considerata trascurabile.»

… ragionamento che a quanto pare non viene tenuto in considerazione sia in generale ma in particolare in radiologia senologica, visto soprattutto l’imperante slogan di un noto Ente Pubblico vigilato dal Ministero della Salute.:

«… il rischio di sviluppare un tumore indotto dalle radiazioni provocate dalla mammografia è solo ipotetico».

Ecco perché quello della Commissione di albo nazionale risulta come un intervento non soltanto tardivo ma addirittura troppo timido nella sua antinomia, per inquadrare le storture ed i conseguenti danni di oltre vent’anni di una molesta (perché discriminatoria) legge sulla radioprotezione; norma che ha fatto arenare ogni possibilità di ammodernamento e riforma, a partire addirittura dalla nomenclatura: non dovrebbe esistere la c.d. «esposizione medica», ma semmai la esposizione alle radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico o di terapia, così come non dovrebbe esistere la c.d. «radiologia medica», ma semmai la radiodiagnostica (similmente alla radioterapia), con tutta una assai nutrita serie di corollari … anche incidenti sulla stessa denominazione professionale dei Tecnici, cui sarebbe assai preferibile quella angloamericana, che avrebbe anche evitato ben note, inutili dispute.

Molto rumore per nulla?

No, primo perché lo si fa usando la sordina della incoerenza, secondo perché gli elementi in gioco non sono affatto trascurabili o inconsistenti, come finora è stato da più fronti propagandato. Un vero rumore sarebbe più che legittimato e lo si attendeva da ben 23 anni, ma ciò che deve essere oggetto di ridefinizione (come da tempo vada qui affermando) è la vera responsabile della «presentazione del Tecnico Radiologo distante dalla realtà», mortificato da 23 anni di molestie normative; questa responsabile è una sola:

la stessa norma sulla radioprotezione.

Come già detto forse troppe volte il bandolo di questa ormai intricatissima e complicata matassa è ricondurre i radiographers Italiani alle titolarità riconosciute a tutti gli altri “non medici”: di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente (giustificazione) ed alla esecuzione in proprio delle attività riservate e tipizzanti la professione (ottimizzazione).

[1] LINK

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Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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