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Professionisti Sanitari: abuso di professione e rischio denuncia per non iscritti all’Ordine

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Professionisti Sanitari: abuso di professione e rischio denuncia per non iscritti all'Ordine.

A chiarirlo il presidente dell’Ordine di Foggia

I Professionisti Sanitari afferenti al neonato Super Ordine non iscritti e non riconosciuti rischiano una denuncia per abuso di professione, così come sancisce l’art. 348 del Codice Penale. Lo riferisce Antonio Alemanno, presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Foggia, attraverso il sito web dell’Ente.

L’obbligo di iscrizione – spiega Alemanno – decorre dal 1° luglio. Chi ad oggi non si è ancora iscritto ma lavora (anche nel pubblico) commette il reato penale di “abuso di professione”, così come innovato dall’art. 12 della Legge n.3/2018.

Antonio Alemanno, presidente Ordine Professioni Sanitarie di Foggia.
Antonio Alemanno, presidente Ordine Professioni Sanitarie di Foggia.

 

Negli Ospedali Riuniti di Foggia, alcuni professionisti si sono iscritti… molti non l’hanno fatto. E non l’hanno fatto anche per colpa di ripetute comunicazioni errate o poco chiare, emanate sia dalla Regione Puglia che dalla stessa Azienda.

Chi si iscriverà nel 2019, dovrà autocertificare se nel 2018 ha lavorato oppure no. Nel momento in cui dichiarerà di aver lavorato ma di non essersi iscritto, certificherà di aver lavorato in “abuso di professione”.

In tal caso, per rispetto di coloro che si sono iscritti, il sottoscritto provvederà a denuncia alla Procura della Repubblica.

Per una cronistoria documentale, leggere:

1) 7 LUGLIO. PRIMA COMUNICAZIONE AI RIUNITI
2) 17 SETTEMBRE. NOTA SBAGLIATA REGIONE PUGLIA
3) 17 SETTEMBRE. SECONDA COMUNICAZIONE AI RIUNITI
4) 8 OTTOBRE. DIFFIDA A REGIONE PUGLIA
5) 18 OTTOBRE. CHIARIMENTO MINISTERO
6) 24 OTTOBRE. RETTIFICA REGIONE PUGLIA
7) NOTA SBAGLIATA OSPEDALI RIUNITI
8) 21 NOVEMBRE. RICHIESTA RETTIFICA NOTA OSPEDALI RIUNITI

Non rischiate, iscrivetevi!

Cosa dice l’art. 348 del Codice Penale?

Dispositivo dell’art. 348 Codice penale

Chiunque abusivamente esercitauna professione (1), per la quale è richiesta una speciale abilitazionedello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (3).

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