Con il DM 740 del 1994 nasce ufficialmente la figura dell’ostetrica/o. Una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie.
Il regolamento che descrive la figura dell’Ostetrica e dell’Ostetrico nasce dal bisogno di delineare i profili dei diversi professionisti sanitari negli anni ’90.
Con Decreto ministeriale n.740 del 14 settembre 1994, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico”. Finalmente il Ministero della sanità inizia a delineare i profili di tutti i professionisti operanti nell’ambito sanitario. Il Ministero della Salute adotta il seguente regolamento:
Art 1.
- È individuata la figura dell’ostetrica/o con il seguente profilo: l’ostetrica/o è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
- L’ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
- L’ostetrica/o, nel rispetto dell’etica professionale, gestisce, come membro dell’equipe sanitaria, l’intervento assistenziale di propria competenza.
- L’ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
- L’ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
- L’ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art 2. 1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art 3. 1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
[…] Chi è l’ostetrica o ostetrico? Ecco il profilo professionale. proviene da AssoCareNews.it – Quotidiano Sanitario […]
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