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Osteopati e Chiropratici: creazione al contrario di professioni sanitarie.

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Osteopati e Chiropratici: creazione al contrario di professioni sanitarie.

Desta perplessità l’annuncio del ministro della Salute, di un «completamento del percorso dell’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata» [1], che assieme al Chiropratico restano due figure ancora assai controverse nell’orizzonte delle professioni sanitarie in Italia, che potrebbero porre dei motivi di squilibrio con le altre professioni.

Il recente provvedimento è indirizzato a conferire dignità professionale a tali tipologie di trattamenti complementari a carattere terapeutico e riabilitativo, così come classificati dall’Oms; tuttavia resta qualche interrogativo irrisolto: anzitutto riguardo la titolarità professionale, considerato che dei circa 12 000 Osteopati diplomati in Italia alcuni di loro sono Medici, altri sono professionisti sanitari di altra branca o Laureati in scienze motorie, altri ancora provenienti dalla scuola media superiore.

Un tale esercizio professionale “differenziato” sarebbe preoccupante sotto il profilo meramente sanitario ed inoltre irriguardoso del reciproco rispetto delle specifiche altrui competenze professionali; stessa considerazione valga per i meno di 450 Chiropratici in Italia, che però sono tutti laureati all’estero (soprattutto USA), cui solo una buona metà risulti iscritto all’Associazione Italiana Chiropratici (Aic), residuando quindi una ampia
parte che si dichiarano chiropratici, ma che di fatto sono degli esercenti irregolari.

L’ormai recepito accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 185/2020 (individuazione delle professioni dell’osteopata e del chiropratico) non risolve il contesto di «grave precarietà dell’attuale contesto pedagogico in questa disciplina» così come recentemente argomentato ai Ministri dell’Università, della ricerca e della Salute a margine dell’interrogazione parlamentare in Commissione Igiene e Sanità (336ª seduta pubblica) di martedì 15 giugno 2021 al Senato della Repubblica dal Senatore M. Siclari: «in Italia vi sono numerose
scuole che rilasciavano diplomi di osteopatia senza alcun riconoscimento pubblico, la cui qualità non è mai stata sottoposta a verifiche da parte di organi abilitati quali Ministero della salute, Ministero dell’Università o Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e che ovviamente non potranno mai essere convertite in istituzioni universitarie abilitate a rilasciare diplomi di laurea in osteopatia».

Il Senatore invocava inoltre la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, unitamente alle collegate norme di legge Italiane: legge n. 148/2002; d. lgs. n. 206/2007 e via discorrendo fino alla la legge n. 3/2018, che giusto caso, all’art. 7 individua ed istituisce, in impropria laconicità, le medesime figure quali “professioni sanitarie”; ed
altresì lamentava una certa paradossale situazione che «si rinviene nella richiesta ai discenti di frequentare corsi in Paesi esteri per ottenere il titolo» , ventilando infine la «possibilità che i diplomi conseguiti all’estero presso scuole non universitarie possano essere ritenuti equipollenti ai titoli universitari italiani che verranno all’uopo stabiliti con decreto».

Il tutto potrebbe rivelare un certo opportunismo di fondo: anzitutto la contraddizione di una “esterofilia formativa” evidenzia una certa volontà di aggirare l’ostacolo più che volerlo superare, in barba alle necessarie tutele verso i destinatari dell’art. 32 Cost. atte a garantire la sicurezza del paziente.

Quanto alla possibilità di iscrizione alla FNO TSRM PSTRP», parafrasando l’intervento del Presidente dell’ADOE [2], «lasciando all’interpretazione delle norme nazionali ed internazionali tale valutazione», vale la pena rispolverare – ancora una volta – anche una delle principali norme sanitarie: la legge n. 42/99, al cui comma 2° dell’art. 1 si legge:
«Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.»

Il che significa:
1. escludere la possibilità per gli studenti Italiani di ricorso ad una complicata dinamica formativa in istituti universitari – e non d’altro genere – esteri (perché altrimenti sarebbe legittimo inserire l’esame di lingua della nazione di provenienza ad un grado di conoscenza atto a sostenere degli studi universitari);
2. rispettare gli stessi requisiti validi per le altre professioni in ordine ad un corretto e completo riconoscimento di nuovi profili;
3. l’impossibilità di un esercizio trasversale di qualsivoglia profilo professionale.
Se a questo aggiungiamo che risultino ancora non compilati gli appositi Decreti Ministeriali Isitutivi, come invece risultino sussistenti per le altre professioni, e che non risulti compilazione alcuna del codice deontologico del Chiropratico, mentre visitando il sito dell’ADOE [3] manchi pure la divulgazione del codice deontologico dell’Osteopata, che invece ritroviamo al sito dell’Associazione Professionale degli Osteopati [4], ove – in una inusuale moltiplicazione rappresentativa – il requisito fondamentale per l’accesso
all’esame di ammissione per l’iscrizione alla medesima associazione professionale è il «possesso di laurea ovvero di diploma universitario almeno triennale in ambito sanitario, oppure di laurea in scienze motorie, nonché di aver seguito in un Istituto almeno 1.200 ore di formazione teorica e non meno di 300 ore di tirocinio osteopatico, con superamento di un esame clinico finale» …

Infine, in tema di autonomia professionale, tenendo ulteriormente conto – sarà forse per queste antinomie – del fatto che l’Agenzia delle Entrate [5] nelle circolari n. 17/2016 e n. 19/2020 precisi che tra le spese specialistiche detraibili sono rispettivamente da ricomprendere quelle di Chiropratico ed Osteopata a condizione che le prestazioni siano su prescrizione medica ed eseguite in centri a ciò autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista …

Allora, senza nemmeno sprecarci in argomentazioni che già si presagiscono lapalissiane, possiamo pure dire almeno tre cose:
1. Che tale giuridicamente inverso «completamento» dei percorsi dell’istituzione delle professioni sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico, vista la completa assenza di requisiti di legge (come già il Conaps abbia verificato [6] e come anche confermato dallo stesso presidente Aic, John Williams: «Il vuoto normativo italiano è purtroppo complice nell’accomunare coloro che hanno ottenuto in molti casi false certificazioni e fantomatiche lauree da università online o non riconosciute, seppur segnalate in un’apposita lista nera del Ministero dell’Istruzione» [7]), è ben lungi dal potersi ritenere effettivamente compiuto e che detti profili al momento non siano affatto integrabili quali «professioni sanitarie a pieno titolo» nel già troppo ampio ordine-contenitore TSRM PSTRP.
2. Che tutto questo alquanto disarmonico dibattito politico e collegato legiferare forse stia aggiungendo grande confusione al preesistente dis-ordine;
3. Che la legge Lorenzin, con il suo tanto laconico quanto normativamente scoordinato art. 7, abbia collezionato l’ennesimo passo (molto) più lungo della gamba.
_______________________________________________________________________________________
[1] https://www.assocarenews.it/professioni-sanitarie/gli-osteopati-diventano-professionisti-sanitari-sono-12-
000-in-italia
[2] http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=96712
[3] https://www.adoe.it/
[4] http://www.associazioneosteopati.it/
[5] https://quifinanza.it/lavoro/video/osteopatia-riconosciuta-professionesanitaria/504430/#:~:text=25%20Giugno%202021-
,Dopo%20oltre%20cinque%20anni%2C%20finalmente%20%C3%A8%20realt%C3%A0%3A%20l’osteopati
a,della%20professione%20sanitaria%20dell’osteopata ; https://job.fanpage.it/le-spese-del-chiropratico-sonodetraibili-se-prescritte-dal-medico-specialista/
[6] https://www.aito.it/content/nuovi-albi-osteopati-e-chiropratici-il-conaps-dice-no
[7] https://www.sanitainformazione.it/professioni-sanitarie/chiropratici-in-italia-nasce-il-comitatoscientifico-per-la-ricerca-in-campo-sanitario/

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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