Continuiamo a parlare di Infermieri, Professioni Sanitarie, Ostetriche, Fisioterapisti e dello stop vincolo di esclusività: quale lavoro potranno svolgere in libera professione fino al 2025?
Con la Legge 34 (Decreto Bollette o Energia) Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Professioni Sanitarie e Fisioterapisti dipendenti pubblici potranno svolgere attività libero-professionale bypassando il vincolo di esclusività con la propria azienda sanitaria, ospedaliera o IRCCS di appartenenza, ma fino al 31 dicembre 2025.
Più volte ci siamo posti la stessa domanda: quale lavoro potranno svolgere?
Prova a spiegarlo Stefano Simonetti su il Sole24ore, analizzando uno ad uno i punti controversi di una norma che pone alcuni dubbi e che mette in fibrillazione da alcune settimane l’intero Comparto Sanità.
Simonetti parlando degli Infermieri (ma di riflesso anche delle professioni sanitarie cugine) analizza, come dicevamo, i principali accapi di rilievo:
- la norma non è strutturale ma, con la reintroduzione di un termine finale, continua ad essere provvisoria e legata a fattori congiunturali;
- la platea dei destinatari è limitata e carente perchè esclude i dirigenti delle professioni;
- la mancata espressa e inequivocabile previsione dello svolgimento di attività libero-professionale è una questione che va definita;
- il richiamo acritico all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il quale ricomprende le fattispecie sia dell’incompatibilità che del cumulo di impieghi;
- la parola “incarichi” contenuta nel comma 2 – non modificato, come detto, dall’art. 13 del DL 34/2023 – è completamente avulsa dal contesto della norma e rende del tutto fuorviante la ricostruzione di cosa possono o non possono fare gli infermieri e gli altri professionisti;
- in stretta correlazione con il punto precedente, desta perplessità la prevista verifica sul “rispetto della normativa sull’orario di lavoro”, perché se stiamo parlando di libera professione il datore di lavoro non è tenuto e non può effettuare alcun controllo;
- un infermiere dovrebbe poter svolgere attività libero-professionale in favore di strutture private, strutture accreditate, singoli utenti ma non attivare un rapporto di lavoro subordinato sia con altre strutture pubbliche che private. L’attività è in ogni caso soggetta ai vincoli dell’art. 2015 cc relativo all’obbligo di fedeltà;
- la previa autorizzazione dovrebbe limitarsi esclusivamente all’assenza di pregiudizio relativo all’”obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica”, circostanza questa che era valida nel novembre 2021 ma che attualmente deve essere quantomeno riformulata;
- il regime giuridico, fiscale e previdenziale dell’attività consentita è totalmente indefinito. Rispetto ai tre aspetti di cui sopra, dovrebbe essere chiarito se: le prestazioni professionali autorizzate rientrino nella fattispecie di cui all’art. 2229 e segg. del cc; se siano esercitabili previa apertura di Partita Iva, in quanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo svolgimento di una professione non sia compatibile con il regime delle prestazioni occasionali; se i contributi previdenziali sono versati alle rispettiva Cassa pensioni (Enpapi e altri).
E voi cosa ne pensate? Avete già provato a chiedere alle vostre Aziende? Scriveteci pure i vostri commenti a redazione@assocarenews.it.
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Proietti (UIL Fpl): “Governo delude Infermieri e Professioni Sanitarie su vincolo esclusività”.
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