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Federazione Professioni Sanitarie. Dimissioni o altro?

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Un recente articolo a firma Lorenzo Proia [1] indica che la presenza del “dimissionario” Alessandro Beux «dopo dieci anni intensi vissuti come Presidente», in seno al nuovo Comitato Centrale della FNO TSRM PSTRP fosse «eventuale».

In realtà la stessa era addirittura, se non scontata, assai pronosticabile.

Le prime dichiarazioni del neo presidente Teresa Calandra [2], in linea con il portamento del precedente direttivo, hanno già acceso un diffuso dissenso, in particolare per l’incuranza verso già manifestate istanze, quali quella di una legge di iniziativa popolare [3], con precisi contenuti, già formulati. [4]

Tra le domande frequenti che puntualmente si ripropongono al termine di tali consultazioni elettorali, anche dopo l’avvento della l. 3/2018, primeggiano:

  • Erano e/o sono legittimi oltreché necessari tali molteplicità di mandati per medesimi soggetti?
  • È ammissibile che chi era tesoriere si ritrovi presidente e chi è stato presidente per più di tre mandati è ancora in seno al neo-eletto Comitato Centrale?

Sembra pertanto che il meccanismo che ha condotto e per decenni mantenuto medesime “élite” alla ribalta della rappresentatività sia locale che nazionale, battezzato come “metodo staffetta” [5], alla base sia della molteplicità di mandati, sia del “trasformismo funzionale” che è ancora sostanziabile dalle stesse ammissioni della neo-presidente, non sia stato risolto né dal testo della nuova legge, che si è limitata a sancire che «il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario … può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta», né dal dispositivo “attuativo” della medesima legge, il DM 15 marzo 2018, che a sua volta, assai sorprendentemente, confermi che siano eleggibili «tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti».

Altro capitolo di inconcludenza sono le modalità telematiche di voto: attribuendo a ciascun Ordine la facoltà di stabilire le procedure operative di votazione con modalità telematica, in realtà non ha caratterizzato alcunché; infatti, pure malgrado i motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19, gli unici a votare in modalità telematica sono stati gli Ordini Regionali, Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica.

Ma non finisce qui. In ambito nazionale il gioco si complica ulteriormente: in questo caso l’elettorato attivo è composto dai soli presidenti locali, ove ciascun presidente dispone di un voto per ogni 500 iscritti al rispettivo albo, più uno per l’ultima frazione che deve essere non inferiore a 250 iscritti: il che già generi una lotta impari per gli ordini poco numerosi, anche peggiorata da una fuorviata interpretazione della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale [6], che ha raddoppiato tale residuale capacità di voto; circostanza ulteriormente più favorevole per gli ordini più grandi (in particolare Roma, Napoli, Milano, Torino e Venezia).

Ebbene, se tra i «risultati degli ultimi 3 anni» che il direttivo uscente si auto-titoli figuri «l’elezione del primo Comitato centrale ai sensi della legge 3/2018», all’interno di obiettivi esclusivamente a carattere elettorale e di «censimento di più di 200.000 professionisti», allora qualche altro quesito emerge forse più prepotentemente, se davvero si voglia rappresentare una conformità legale che sia sinonimo di trasparenza, correttezza e lealtà verso le istituzioni ed i cittadini tutti, professionisti rappresentati compresi.

La tanto celebrata l. 3/2018 si rivela ininfluente verso temi che invece sono fondamentali nella politica Italiana: limiti al cumulo di incarichi, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e costituzione di una “giunta per le elezioni”; tematiche già storicamente inevase dal d. lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233; unica altra norma di riferimento tanto per le elezioni degli ordini locali che per quelle delle Federazioni Nazionali.

Al netto del risvolto per la FNO TSRM PSTRP, cioè che la lista “Armonia” sia risultata vincitrice con più del 75% delle preferenze, risulta alquanto evidente il risultato di tale perseverante vuoto legislativo: un molteplice impedimento giuridico per assicurare una equa e giusta competizione elettorale. In particolare non si ostacolano situazioni di supremazia rispetto agli altri candidati, con conseguente alta influenzabilità delle competizioni, tanto nell’ambito delle comunità locali quanto – e forse ancor di più – in quella nazionale; a solo titolo di esempio per il Parlamento Italiano le cause di ineleggibilità hanno effetto se le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della fine della legislatura ed, in caso di elezioni anticipate, entro i 7 giorni dallo scioglimento delle camere.

È chiaro che in un contesto normale queste situazioni non si dovrebbero creare, ma da parte di alcuni c’è una netta mancanza di rispetto nei confronti di elettori ed istituzioni. Non si tratta di contestare la possibilità di passare da un incarico all’altro in contesti differenti, ma di farlo all’interno del medesimo contesto, con l’aggravante di candidarsi ad un incarico visibilmente incompatibile – per una molteplicità di ragioni – con quello già svolto.

Recentemente la FNO TSRM PSTRP si è spesa, anche con numerosi interventi in queste [7] ed altre pagine di informazione sanitaria, decantando la elaborazione della (ad avviso di molti, certamente subordinabile) “Costituzione Etica”.

Ebbene, l’articolo 2.5 della stessa sancisce, caratterizzandoli, i motivi dei conflitti di interesse cui i professionisti sanitari debbano conformarsi, in particolare «nell’esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.»

Morale: quando si decide di “dimettersi“ da un mandato, si dovrebbe avere l’onestà di farlo davvero, in maniera netta e nel rispetto delle regole più generali, oltre di quelle “vigenti“ e di quelle già autonomamente stabilite.

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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