histats.com
giovedì, Aprile 18, 2024
HomePrimo PianoLettere ad AssoCareNews.itDietologo, Dietista o Nutrizionista? Quanta confusione tra gli Assistiti. Interviene Ordine professioni...

Dietologo, Dietista o Nutrizionista? Quanta confusione tra gli Assistiti. Interviene Ordine professioni sanitarie Foggia.

Pubblicità

Chi sono e di cosa si occupano questi profili professionali? E sicuro che sono realtà tre? Interviene sul calo il presidente dell’Ordine TRSM PSTRP di Foggia, Antonio Alemanno.

Carissimo Direttore di AssoCareNews.it,

la legge di riforma degli Ordini (art. 4 Legge 3/2018) prevede la promozione dell’indipendenza dell’esercizio professionale e la valorizzazione della funzione sociale delle professioni sanitarie, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Dall’esperienza di un anno di gestione di uno dei 61 maxi-ordini, la Professione che più di tutte ha rivendicato una giusta informazione sul suo ruolo è quella dei Dietisti. Infatti, la chiarezza non è mai troppa tra i vari specialisti ai quali possono affidarsi i cittadini.La questione più di frequente rivendicata riguarda il ruolo di dietologi, biologi e dietisti. Nonostante il gran lavoro divulgativo e di difesa della professione condotto da ANDID (Associazione Nazionale Dietisti), continuano ad essere pubblicati articoli che non danno merito alle competenze dei dietisti.

Un esempio che ha scatenato l’ira di diversi dietisti iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Foggia è l’articolo apparso su Vanity Health, un supplemento di Vanity Fair di questo mese, dal titolo “Dietologo, nutrizionista, dietista: quale scegliere e come”.

Nell’articolo, al dietologo e al biologo nutrizionista vengono dati ampio spazio e, in modo certosino, si danno informazioni persino su alcune tecniche diagnostiche di interesse nutrizionale. Tecniche che dal tono del pezzo pare siano solo di loro competenza.

Al dietista invece vengono dedicati solo sette righi tra due pagine e in modo fugace, superficiale e a tratti anche inesatto. Nulla si dice di cosa faccia il dietista nella pratica quotidiana o quando è il caso che il cittadino si rivolga a tale professionista. A descrivere con tanta estrema sintesi i dietisti è il Dott. Malfi, Presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

A concludere l’articolo però ci pensa il Dott. Tubili: “Bisogna sempre stare attenti ai casi in cui professionisti che non hanno un’adeguata qualifica entrino in ambiti non di loro competenza. Il biologo e il dietista possono prescrivere una dieta, non può farlo il farmacista, né l’estetista o un istruttore di palestra. Sono casi in cui si presuppone sempre una valutazione medica”.

Alla luce di tali dichiarazioni, i dietisti che si sono rivolti al sottoscritto si chiedono: cosa avrà capito il lettore?

Ecco cosa sostengono i dietisti di questo Ente a supporto della loro rivendicazione professionale:

la frase “sono casi in cui si presuppone sempre una valutazione medica” è riferita alfarmacista, all’estetista e all’istruttore di palestra? Se così è, che il lettore sappia che nessuno dei tre è abilitato ad elaborare diete, nonostante una valutazione medica. E comunque, associare il farmacista all’estetista e all’istruttore, è difficile da digerire ancheper il dietista, essendo il farmacista un “collega” sanitario, a differenza dell’estetista e l’istruttore di palestra, che non possono vantare titoli accademici.

O forse, il suo dire “sono casi in cui si presuppone sempre una valutazione medica” èriferito al farmacista, all’estetista, all’istruttore di palestra, ai biologi nutrizionisti e ai dietisti?

Si presuppone che lo scopo principale dell’articolo dovesse essere quello di garantire informazioni certe, a tutela della salute pubblica. E si presuppone soprattutto che i rappresentanti di un’associazione di spessore nazionale sapessero meglio rapportarsi con la popolazione, attraverso messaggi più chiari e veritieri.

Al di là delle ipotesi, per i biologi nutrizionisti il dr. Malfi non presuppone una valutazione medica se il paziente è sano. In merito ai dietisti, neppure si pronuncia (entrambe le dichiarazioni si trovano sulla stessa pagina).

Per maggior chiarezza, dunque, i dietisti precisano:

  • il dietista è un professionista sanitario, competente in ambito nutrizionale, e si qualifica con un percorso di laurea ad accesso diretto e specifico nel campo della dietetica e dellanutrizione, e per questo ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione con la laurea di I livello.
  • Il Dietista può conseguire anche la Laurea Magistrale ad integrazione della formazione complementare post base, per ambire a maggiore responsabilità per funzioni dirigenziali e ambiti di carriera universitaria volti alla didattica e alla ricerca, e, ancora può conseguire Master di I e II Livello.
  • Il Dietista, alla pari del dietologo e del biologo nutrizionista ha potere di firma, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, e per questo passibile per legge civilmente e penalmente.
  • Il Dietista svolge la sua attività in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale (in quest’ultimo caso lo fa nel suo studio privato).
  • Il Dietista è riconosciuto giuridicamente dal D.M. 744/94 come l’operatore sanitariocompetente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Gli specifici atti di competenza sono:

  • organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
  • collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
  • elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
  • collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
  • studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e malati;
  • svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Inoltre, la “collaborazione” citata negli atti specifici di competenza è da intendersi comepartecipazione attiva, nell’ambito delle proprie competenze finalizzata ad un obiettivocomune dove ogni operatore fornisce il proprio contributo per lo svolgimento di una attività, e non come dipendenza o subordinazione.

I D.L. 42/99 e D.L. 251/2000 riconoscono, invece, ai Dietisti piena autonomia eresponsabilità nell’esercizio della professione.

In merito all’elaborazione e la formulazione di diete, previa richiesta medica attestante diagnosi e prescrizione, il Dietista agisce in piena autonomia, avvalendosi delle competenze ad egli declarate e compresive di:

  • valutazione nutrizionale e valutazione antropometrica (anche Bioimpedenza -BIA e Plicometria);
  • pianificazione ed attuazione dell’intervento dietetico nutrizionale;
  • monitoraggio e valutazione degli esiti.

Riepilogando, il cittadino che si rivolge al Dietista deve presentarsi munito di prescrizione medica, attestante diagnosi (stato fisiologico o patologico) e prescrizione di dieta. La documentazione comprensiva di analisi cliniche, di eventuale terapia farmacologica, eventuali cartelle cliniche precedenti, viene raccolta dal Dietista per avere maggiori informazioni e con il fine ultimo di impostare al meglio l’intervento nei confrontidell’utente.

Il dietista elabora la dieta, in piena autonomia, su propria carta intestata e firmandola.

A tal proposito, si precisa che il Dietista non ha bisogno della presenza del medico al suo fianco per elaborare le diete.
Il dietista elabora le diete prescritte dal solo medico, e non dal biologo.

In conclusione, con l’Ordine aumenta la tutela del cittadino verso possibili forme di abusivismo. Al tempo stesso si prefigura anche un’ulteriore difesa delle professioni sanitarie da coloro che non ne riconoscono a pieno tutte le competenze che lo Stato ha attribuito loro.

Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia

Antonio Alemanno

RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394