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Coronavirus. Professioni Sanitarie: un fondo di garanzia per le vittime del Covid-19.

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Emergenza Coronavirus. Federazione Professioni Sanitarie: un fondo di garanzia per le vittime del Covid-19. Tanti colleghi deceduti perché infettatisi durante il lavoro.

Federazione delle Professioni Sanitarie: Covid-19. Proposta di costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime, quale espressione del senso di responsabilità e solidarietà dello Stato, e non di solidarietà dei privati.
Richiesta audizione per discutere qualsivoglia emendamento riguardi i professionisti sanitari e l’attività dagli stessi svolta, anche attraverso pareri vincolanti.

Con una nota odierna, il Presidente Alessandro Beux invita i decisori politici e gli amministratori a confrontarsi con i necessari interlocutori della sanità per la costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 che sia espressione dell’assunzione di responsabilità dello Stato, e non un Fondo basato su iniziative di solidarietà, per quanto apprezzabili, dei privati.

Ogni legge sulla sanità e sulle professioni sanitarie, inclusi gli emendamenti al DL 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, deve prevedere l’audizione e la raccolta di pareri, anche vincolanti, di tutte le Federazioni delle professioni sanitarie e dei rappresentanti della cittadinanza. Le azioni giudiziali -afferma l’avvocato Laila Perciballi, referente della Federazione- devono essere disincentivate attraverso l’assunzione di responsabilità delle Istituzioni che, consapevoli degli errori del passato che hanno generato il tragico presente, diano luogo alla creazione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 e non attraverso emendamenti che, con un colpo di spugna, cancellino le evidenti responsabilità.
Il Fondo di garanzia per vittime di Covid-19 non può essere consolatorio -come quello disposto dal Presidente Borrelli della Protezione civile che, pur meritorio, si basa su atti di liberalità come quelli della famiglia Della Valle- ma risarcitorio basato cioè su un’effettiva assunzione di responsabilità da parte dello Stato e non su meri proclami. Il Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 potrebbe essere gestito in modo simile (ovviamente con tutti i necessari adeguamenti) al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 consente di non modificare le norme sulla responsabilità (tale tentativo, peraltro, non potrà che essere tacciato di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale), riconoscendo in capo alle Istituzioni la cd. responsabilità oggettiva o responsabilità sociale d’impresa (che esiste già, come quella di impresa per i beni con difetto di fabbricazione) e lasciando, così, esenti da responsabilità penale e civile medici e professionisti sanitari che abbiano contagiato le persone assistite in quanto già loro stessi lesi dall’assenza di protezione la cui responsabilità è da ricondurre (appunto a titolo di responsabilità oggettiva) alle Istituzioni.
La costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19 e l’introduzione di un protocollo di conciliazione, che può essere esteso a tutte le strutture che ne fanno richiesta, incluse le RSA, vuol dire disincentivare azioni giudiziali rendendo obbligatoria preliminarmente la domanda di accesso al medesimo istituto.
Il Fondo di garanzie per le vittime di Covid-19 potrà applicare le tabelle di risarcimento previste dal Codice delle Assicurazioni e prevedere dei massimali per sinistro, come quelli già in essere. Possono essere previste delle casistiche, ad esempio morte causata da contagio per assenza dei DPI durante lo svolgimento dell’attività lavorativa; oppure, morte di un soggetto ricoverato per altre patologie che ha contratto il virus all’interno della struttura sanitaria che lo ospitava.
“Ogni scelta ha costi sociali ed economici” e lo Stato non può esimersi da questa responsabilità cercando norme di salvezza. Dunque, siano riconosciute immediate tutele e protezioni a tutti i professionisti sanitari impegnati nella gestione di questa emergenza e anche alla cittadinanza. Ricordiamo che i professionisti sanitari operano spesso senza DPI adeguati a protezione della propria salute e quella delle persone che assistono oltre che dei loro familiari. Ebbene, afferma l’avvocato Perciballi, diamo effettività e concretezza al combinato disposto degli artt. 3 e 32 della nostra Costituzione garantendo uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone, compresi i professionisti sanitari che hanno diritto alla salute senza distinzioni regionali.
Un Sistema sanitario unico che garantisca universalità, uguaglianza e solidarietà; questi valori fondanti del nostro sistema, conclude il Presidente Alessandro Beux, resterebbero mere dichiarazioni di principio di fronte ad uno svuotamento di responsabilità, specie quelle delle Istituzioni che devono rispondere, attraverso la costituzione di un Fondo di garanzia per le vittime di Covid-19, e certamente non con provvedimenti di manleva, delle scellerate politiche di tagli alla sanità degli ultimi 15 anni.

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