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Cda nazionale dei Tsrm: una inconsistente “chiarezza”.

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Cda nazionale dei TSRM: una inconsistente chiarezza. Il documento congiunto Sirm-Aifm ha delle zone oscure da approfondire.

Un articolo apparso in questi giorni su una testata sanitaria online [1] tratta ancora della radiologia domiciliare e del documento congiunto Sirm-Aifm [2], con lo scopo di fare «chiarezza».

Ad assocarenews.it non chiediamo altro, ma a titolo realmente chiarificatorio bisognerebbe notare che al c. 2 dell’art.3 – Capo II , della legge 11 gennaio 2018 n.3 , si legge quanto segue.

«Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 [ossia: (c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d)  promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione; e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse)], eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell’intero
Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.»

L’articolo fa riferimento ad un discarico circa «gli indicatori sulla base dei quali si valuta il peso istituzionale di una Cda nazionale» … beh … eccoli.

L’edizione del documento congiunto SIRM e AIFM riguardo le pratiche di radiologia domiciliare riguarda una tematica generale ed a carattere nazionale, pertanto non sussiste la ventilata condizione di «assenza di una associazione scientifica che potesse occuparsene», come pure non dovrebbe essere né la Commissione di albo nazionale dei TSRM, né tanto meno la Federazione delle associazioni scientifiche dei Tecnici di radiologia (FASTeR) a prendere posizioni e pretendere di «fare chiarezza» verso l’edizione di un documento in cui non soltanto si riduce fortemente l’importanza della figura del Tecnico di Radiologia, ma per il quale si perpetra un atteggiamento di mancata tutela (peraltro obbligatoria ed in capo proprio agli organi rappresentativi nazionali) verso una figura professionale cui già si sono defraudate (dal nefasto d. lgs. 187/00, confermato dal d. lgs. 101/2020) le competenze tipizzanti la professione: di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente ed alla esecuzione in proprio (e non in forma delegata) delle attività di pertinenza del proprio campo di azione e responsabilità, così come noverate dalla legge n.42/99 e dal DM 746/1994.

Pertanto risultano a dir poco inaccettabili le argomentazioni proposte dalla intervistata dott.ssa Galdieri: non si può esprimere alcun «rammarico» per il mancato coinvolgimento della Commissione di albo nazionale dei Tsrm, né si può pensare in alcun modo di condividere una attiva partecipazione alla «definizione della bozza».

Perché?

Perché se fosse effettivamente risultante che «numerosi colleghi hanno partecipato attivamente alla definizione della bozza che, sostanzialmente, è stata usata per il documento SIRM e AIFM», allora ci sarebbe davvero di che vergognarsi perché significherebbe che si stiano consapevolmente componendo e celebrando le esequie dei TSRM. Un autentico auto-genocidio professionale.

Parimenti irricevibile risulta la formula «qualsiasi contesto di confronto è sempre da guardare con favore»: perché – a parte il “qualsiasi” – non può costituire alcun “confronto” quello in cui le parti non si rispettino vicendevolmente ed effettivamente quali soggetti paritari: i TSRM non possono essere ancora ed ancora trattati come valvassini dei feudatari Medici Radiologi e dei neo arrivati Fisici.

Un aspetto che parimenti appaia poco convincente è costituito dal rimando a quanto «predisposto» sulle «prime linee di indirizzo sulle attività di radiologia domiciliare» (2015) [3] , ove il tema della obbligatoria presenza del medico radiologo non soltanto non venga affatto affrontato, ma è anche in qualche passaggio glissato, con affermazioni che lascerebbero presagire proprio un agire remoto del medico radiologo: un vero
e proprio “collaborazionismo”.

Per quanto riguardi invece la sessione di radiologia domiciliare attualmente presente sul sito istituzionale della FNO TSRM PSTRP [4], si riscontra soltanto la composizione di un ennesimo, inerte – da 6 anni almeno – gruppo di lavoro.

È alquanto evidente che la questione non voglia essere affrontata.

Per quanto alle collegate tematiche sugli «aspetti legati agli eventi pandemici tutt’ora in atto», ebbene essi rappresentano soltanto un elemento di propaganda: la radiologia domiciliare è un nuovo orizzonte della diagnostica per immagini che non può e non deve legarsi agli attuali eventi di emergenza sanitaria, ma deve trovare una dimensione più propria ed indipendente, quale esplicazione di quella “medicina del territorio”, di
cui ormai troppo si parli e troppo poco si realizzi.

Quanto ai medici radiologi, se sono così abbarbicati alle loro poltrone ed alla loro – da essi stessi definita – «lettura delle figurine» [5], allora la smettano col pretendere di mantenere formalmente competenze per cui percepiscono componenti dei loro lauti stipendi e restituiscano il maltolto ai professionisti che di fatto si occupano e possono occuparsi a pieno titolo delle attività di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente ed alla esecuzione in proprio delle attività tipizzanti la professione del Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica.

Per quanto riguardi la FNO TSRM PSTRP – infine – già è risultato gravemente incosciente ed altamente irresponsabile il silenzio di 21 anni fa, in occasione della prima promulgazione del d. lgs. 187/00, da parte del Comitato Centrale dell’allora FNCTSRM, cui alcuni membri risultino ancora – senza soluzione di continuità di carriera istituzionale (passando per una imperitura presidenza e pure per il citato documento del 2015) – quali membri dell’attuale Comitato Centrale; pertanto risulta categorico per tale Federazione prendere finalmente in mano le redini delle proprie responsabilità ed iniziare prima con il denunciare e poi
con il perseguire lo scempio che la normativa sulla radioprotezione ha operato ed operi sugli unici professionisti non medici del panorama sanitario Italiano che tutt’oggi corrono il rischio di essere denunciati – come più volte già occorso dal 2013 in poi – per esercizio abusivo della professione di medico radiologo… semplicemente facendo il proprio lavoro.

Fin tanto che non sarà risolta la criticità costituita dai principi di giustificazione ed ottimizzazione, così come declinati dalla normativa corrente sulla radioprotezione, entrambi posti in capo ad un medico radiologo che non ottemperi MAI né alla prima, né tanto meno alla seconda, il Tsrm – pur concretamente realizzando precipui ed insostituibili atti professionali –resterà formalmente una ectoplamsatica presenza ancillare in ogni contesto radiologico – radiologia domiciliare compresa.

[1] https://www.giornalesanita.it/radiologia-domiciliare-la-cda-nazionale-dei-tsrm-fa-chiarezza/
[2] https://sirm.org/2021/06/21/documento-intersocietario-sirm-aifm-attivita-di-radiologia-domiciliareindicazioni-e-raccomandazioni/
[3] https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2015/10/R@dhome-FNCTSRM.pdf
[4] https://www.tsrm.org/index.php/radiologia-domiciliare/
[5] Seduta della 14a Commissione delle Politiche dell’Unione Europea – Ufficio di Presidenza, 13/02/ 2019: http://webtv.senato.it/4621?video_evento=939

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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