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Coronavirus: nuovo Decreto Presidente Consiglio dei Ministri e tutte le ordinanze regionali.

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Arriva un nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri per l’emergenza COVID-2019. Ed ecco tutti i dispositivi regionali da rispettare con i numeri a cui far riferimento in caso di contagio.

Il nuovo Dpcm è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Cosa prevede in sintesi.

In sintesi il Dpcm prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado “ad esclusione dei medici in formazione specialistica e dei tirocinanti delle professioni sanitarie”; la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19; lavoro agile/smart working applicabile a tutti lavoratori subordinati e tutti i datori di lavoro su tutto il territorio nazionale, con le modalità previste dalla legge 81/2017a ulteriore modifica di quanto stabilito sul tema dal Dpcm del 25 febbraio 2020 e dal Dpcm del 23 febbraio 2020

Le aree geografiche interessate dal nuovo Dpcm.

Nel dettaglio, il testo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

  1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’).
  2. Misure applicabili nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona.
  3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.
  4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza.
  5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le misure per l’area 1.

Per il primo gruppo, che con il secondo sono quelli con le misure più estese e particolareggiate,  il Dpcm prevede il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo; la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni; la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente; la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;  la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

Le misure per l’area 2.

Per il secondo gruppo è prevista la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province; la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza; la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile; lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;  la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;  l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Le misure per l’area 3.

Per il terzo gruppo si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Le misure per l’area 4.

Per il quarto gruppo si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Le misure uguali per tutti a livello nazionale.

Ci sono poi nel quinto gruppo le misure che valgono per tutto il territorio nazionale.

Queste sono:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Informazione e prevenzione.

Sviluppato nel Dpcm anche il capitolo sulle misure di informazione e prevenzione in cui si prevde che:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Il riepilogo di tutte le ordinanze regionali.

Intanto, la segreteria della Conferenza delle Regioni ha pubblicato lo schema di tutte le ordinanze regionali fin qui emanate (è possibile scaricare la tabella dove ogni ordinanza è cliccabile dal link che segue):

Tabella Ordinanze scaricabile e cliccabile

I numeri verdi regionali e a livello nazionale.

Inoltre, ecco i numeri verdi regionali attivati e pubblicati sul portale del ministero della salute.

  • Calabria: 800 76 76 76
  • Campania: 800 90 96 99
  • Emilia-Romagna: 800 033 033
  • Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
  • Lazio: 800 11 88 00
  • Lombardia: 800 89 45 45
  • Marche: 800 93 66 77
  • Piemonte: 800 333 444
  • Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88
  • Sicilia: 800 45 87 87
  • Toscana: 800 55 60 60
  • Trentino Alto Adige: 800 751 751
  • Umbria: 800 63 63 63
  • Valle d’Aosta: 800 122 121
  • Veneto: 800 46 23 40

Altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo Coronavirus:

Piacenza numero di telefono informativo 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.ù
Numero di emergenza unico
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
Medico di famiglia
In caso di tosse, raffreddore, febbre non recarti al pronto soccorso e negli ambulatori, ma telefona al tuo medico che ti dirà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento per la visita.

Consiglio superiore di Sanità: chi è il “paziente guarito”.

“Si definisce clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2”.

Questo il parere del Consiglio superiore di sanità diffuso in una circolare dal Ministero della Salute.

Il parere del Css evidenzia anche che “pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente risultato positivo, a risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal riscontro della prima positività”.

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