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Coronavirus. Chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle zone rosse finisce subito in quarantena.

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Emergenza Coronavirus. Il governatore della Puglia impone la quarantena forzata a tutti coloro che tornano in regione dalla Lombardia e dalle zone rosse.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con una ordinanza straordinaria, impone la quarantena forzata a tutti coloro che tornano in terra appula dalla Lombardia e/o dalle zone rosse e gialle d’Italia. La salute dei residenti è da difendere e chi non ha rispettato le regole del DPCM di ieri sera ora dovrà farlo in maniera coatta. Si rischia altrimenti un contagio di massa.

Ecco la nota di Michele Emiliano.

ORE 2.31 HO FIRMATO L’ORDINANZA PER OBBLIGARE ALLA QUARANTENA CHI ARRIVA IN PUGLIA DALLA LOMBARDIA E DALLE 11 PROVINCE DEL NORD

Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti:

Fermatevi e tornate indietro.

Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata.

Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo.

State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia.

Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato.

Ma avete preso una decisione sbagliata.

Non ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per 14 giorni.

Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio ritornate indietro.

So cosa state provando.
Ma dovete essere lucidi.

Questo esodo non aiuta voi e fa solo male, tanto male a chi in Puglia vi aspetta e vi ama.

E a chi si trova in Puglia dico: non chiedetemi di chiudere i confini della regione, di bloccare aerei, treni, autobus e automobili perché non ho questo potere. La limitazione della libertà di circolazione è di esclusiva competenza del Governo nazionale.

Sono le due e mezza di notte e con l’Avvocatura regionale abbiamo messo a punto il testo della ordinanza che vi allego.

In questo modo sto facendo il massimo in mio potere per limitare danni sanitari gravissimi derivanti da questo improvviso esodo.

* * *

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;

VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della “fuga” da parte di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”;

CONSIDERATO che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

emana la seguente
ORDINANZA

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, 8 marzo 2020

Il Presidente
Michele Emiliano

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