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Costituzione Italiana e Salute: articoli e commento.

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Sanità e Costituzione: un rapporto indivisibile. Ecco quali articoli influenzano la nostra Italia!

La nostra Sanità poggia su diritti costituzionali importanti che nascono da molto lontano ma che germogliano a fine della Seconda Guerra Mondiale. Viaggio nella Costituzione Italiana, madre del sistema salute italiano. L’epoca fascista terminò il 25 luglio 1943, quando il re Vittorio Emanuele II, usando i poteri che lo Statuto Albertino gli conferiva, declinò Benito Mussolini dalla carica di capo del governo, e piano piano, i partiti che furono costretti alla clandestinità o all’esilio, si ricostituirono affinché venissero ridefinite le libertà prima soppresse.

Nacquero i Comitati di Liberazione Nazionale (CNL) i cui obiettivi vertevano su due scelte:

  • la questione istituzionale, cioè quale forma di governo adottare tra monarchia o repubblica;
  • l’elaborazione di nuova Costituzione

In contrasto ai lavori del CNL vi era il re che voleva ripristinare lo Statuto Albertino e i suoi organi; un accordo fu raggiunto nel giugno del 1944, attraverso una tregua istituzionale, la quale fece si che il re rinunciò all’esercizio di tutti i suoi poteri (affidati però al figlio Umberto II) e venne convocata una Assemblea costituente eletta a suffragio universale al termine della guerra e non appena il territorio italiano fu reso libero da nazisti e fascisti.

Questo accordo fece si che il popolo italiano potesse pronunciarsi democraticamente sulle massime questioni politiche.

Il 2 giugno 1946, gli elettori – per la prima volta tutti i cittadini, uomini e donne – furono convocati per dare un duplice voto: per il referendum istituzionale e per l’elezione dei deputati all’Assemblea costituente. A favore della repubblica si espressero oltre dodici milioni di elettori, contro i quasi undici milioni che scelsero la monarchia.

Il quadro politico della nuova Italia vedeva due schieramenti maggiori a confronto: la Democrazia cristiana e i partiti comunista e socialista. Fu tra queste forze si stipulò un patto, un compromesso istituzionale, che diede luogo alla Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione risulta suddivisa in Parti, a loro volta suddivise in Titoli (taluni di questi suddivisi in sezioni), il tutto preceduto dai Principi Fondamentali (artt. 1 – 12).

Le Parti della Costituzione sono due, classificate in prima e seconda Parte. La prima Parte, che comprende gli artt. da 13 a 54, è intitolata Diritti e doveri dei cittadini; la seconda Parte, Ordinamento della Repubblica, comprende gli artt. da 55 a 139 (con la Riforma del Titolo V riguardante le Regioni, le Provincie e i Comuni, sono stati abrogati, ma senza essere stati sostituiti, alcuni articoli per cui il testo ne comprende 134).

Lo stato democratico, la Costituzione in particolar modo, riconoscono la centralità del cittadino, con i suoi bisogni e le sue esigenze. E’ in quest’ottica che dobbiamo leggere l’art. 32, ma non possiamo farlo se prima non partiamo dall’osservanza del principio di uguaglianza sostanziale e formale, dall’affermazione dei doveri di solidarietà economica e sociale e, della Repubblica che si impegna a promuovere i diritti dei cittadini. Infatti l’art. 3 così recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

L’articolo 3, pertanto, enuncia uno dei principi più importanti contenuti all’interno del testo costituzionale: il principio di uguaglianza, previsto in due significati diversi ma complementari. L’uguaglianza formale, intesa come pari soggezione di fronte alla legge e pari dignità; l’uguaglianza sostanziale, intesa come la possibilità di tutti di godere concretamente dei propri diritti e rimanda alla responsabilità della Repubblica rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine sociale ed economino che potrebbero impedire il pieno sviluppo della persona umana.

L’uguaglianza, da una attenta lettura dell’art. 3, è rapportata a due aspetti fondamentali: alla diversità tra le persone e alla giustizia. Uguaglianza non vuol dire che tutti siano o debbano essere uguali ma, piuttosto, significa che le differenze che esistono tra gli individui non devono essere utilizzate per giustificare trattamenti discriminatori. È lecito sottolineare che la differenza alla quale asserisce la Costituzione consiste nella possibilità di manifestare liberamente le proprie diversità, senza mortificarle o reprimerle.

Allo stesso modo, di fronte alla giustizia, tutti i cittadini sono uguali: la giustizia così intesa non è un qualcosa di generico e retorico ma è indice di un compito preciso dello Stato di abolire quelle differenze tra categorie di cittadini (tra poveri e ricchi, ignoranti e istruiti, malati e sani,…) che impediscono di fatto ai meno abbienti di avere una vita dignitosa.

Da qui si evince la necessità che le leggi si rivolgano a tutti, governanti e governati, ricchi e poveri, uomini e donne e, nessuno, è al di sopra di essa per via del suo stato sociale. Dall’uguaglianza di fronte alla legge ne deriva l’imparzialità della Pubblica Amministrazione che deve applicarle senza trattamenti preferenziali, e la neutralità dei giudici che non devono fare favoritismi di alcun genere.

Proseguendo la breve analisi degli articoli particolarmente legati al concetto di tutela della salute, ora trova  spazio l’art. 13, il quale definisce che “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziariae, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Pertanto la libertà personale si riconosce in maniera assoluta: interessa infatti alla società che ciascun individuo possa esprimere il massimo delle proprie energie personali; se così non fosse, si cadrebbe di nuovo nel totalitarismo. Questo articolo apre la parte dei diritti e dei doveri dei citadini e si colloca nella documentazione fondamentale della cultura giuridica, quali Bill of Right del 1689 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

Circa l’inviolabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo generico, ma viene garantita da tre specifici presìdi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per la quale l’ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l’hanno portato a privare l’individuo della libertà personale.

Va osservato come questa norma presupponga e renda indispensabile, a garanzia del cittadino, l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità giudiziaria dagli altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa, dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, affidando alla tutela dell’imparzialità della legge le restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si verifichino casi di persecuzione nei confronti di un cittadino. Infine, esplicitamente si condanna la tortura, in qualunque forma.

L’ultimo articolo che non può non essere visionato, legato in maniera indissolubile al concetto di sanità è l’articolo 32, in cui si delinea che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

È importante precisare che quando si parla di Repubblica, così come defintio dall’art. 117 della carta costituzionale, ci si riferisce allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle aree metropolitane. Questo per sottolineare come vi sia un’azione congiunta di diversi organi e apparati al raggiungimento del bene supremo, del bene collettivo, la salute.

Nel momento in cui si specifica che la Repubblica garantisce agli indigenti le cure gratuite, si viene a creare un rapporto tra etica ed economia, tra dovere etico e potere economico. La collettività, a qualsiasi livello, ha interesse alla salute di tutti noi, quindi essa viene slegata dal semplice individualismo che porta a pensare che ognuno di noi ha interesse alla sua salute; uno Stato animato dall’istanza etica di benessere di tutta la collettività, non può non farsi carico del benessere di ciascun soggetto.  L’art. 32 sottolinea anche come la legge, in nessun caso, possa violare i limiti imposti alla persona umana: si evince che vi è una sfera che non può essere violata neppure dalla legge. Questo concetto è di estrema importanza perché dallo sviluppo della Costituzione abbiamo sempre più normato e disciplinato tutta una serie di settori della vita umana che, in tempi precedenti, erano rimessi ad altre autorità: per esempio, il rapporto tra genitori e figli era disciplinato dalle leggi familiari e non dallo Stato.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la questione si pone in questi termini: è compito della Repubblica creare quelle condizioni affinché le persone possano esercitare il diritto ad ottenere la tutela della propria salute, che si concretizza nell’accesso all’assistenza sanitaria generale e specialistica, diritto ad esse attribuito dalla Costituzione e che essa qualifica come fondamentale. Nella realizzazione del dettato costituzionale, però, i decisori politici debbono contemperare gli interessi connessi alla salute con quelli legati alla sostenibilità finanziaria del sistema, tema che verrà trattato nella prossima uscita quando si parlerà della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

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