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Accreditamento sanitario e riforma Bindi: pubblico e privato a tutela della salute!

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Accreditamento e riforma Bindi

Accreditamento sanitario

Pubblico e privato nella tutela della salute: l’istituto dell’accreditamento e la Riforma Bindi. Un riassunto utile per comprendere e prepararsi. Dallo stato liberale fino alla L. 833/1978 i privati erano al centro del sistema sanitario e lo stato controllava indirettamente il loro operato.

Il rapporto pubblico-privato si realizzava attraverso il sistema dell’accreditamento, ovvero concessione di pubblico servizio. Il sistema iniziò a cambiare negli anni ’90, con la l. 502/1992, la quale prevedeva un’autorizzazione vincolata a requisiti di natura tecnica.

Le ASL dovevano assicurare ai cittadini i servizi sanitari tramite una serie di soggetti indicati in appositi elenchi; l’art. 517/1993, che fonda l’istituto dell’accreditamento, fece si che le strutture private fossero prima selezionate e poi inserite in un elenco da cui i cittadini potevano scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Successivamente, la l. 724/1994 stabiliva il diritto di accreditamento per tutti.

La Riforma Bindi, alla fine degli anni ’90, ha prodotti elementi restrittivi molto forti: da un sistema aperto si è passati a uno triatico fondato su tre elementi base:

  1. autorizzazione (art. 8 ter);
  2. accreditamento (art. 8 quater);
  3. accordi contrattuali (art. 8 quinques del dlg 229/1999).

Il percorso per ottenere l’autorizzazione si distingue in base alle nuove strutture e per l’esercizio di tali strutture. Esse non sono rilasciate solo sulla base di specifici requisiti tecnici, ma sono provvedimenti discrezionali in quanto la Regione dovrà eseguire una verifica di compatibilità dell’iniziativa, del progetto, correlati al fabbisogno complessivo di cura e il numero di strutture già presenti.

L’autorizzazione non è condizione sufficiente per ottenere l’accreditamento, in quanto occorre verificare due elementi, uno ex-ante e uno ex-post:

  • Ex-ante: la rispondenza del soggetto che chiede l’accreditamento a ulteriori requisiti tecnici: l’amministrazione farà una valutazione relativa alla funzionalità di accreditamento agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale e, anche in questo caso, si aprirà un nuovo momento di discrezionalità per l’amministrazione. Tale aspetto di discrezionalità sottende alla filosofia per cui il mercato può reggere solo un certo numero di operatori erogatori di prestazioni sanitarie, individuati sulla base di quanto stabilito a livello di programmazione regionale;
  • Ex-post: la struttura deve svolgere la sua attività e deve raggiungere certi risultati (la valutazione ex-post è oggettiva).

L’accreditamento attribuisce la qualifica istituzionale di gestore ma non consente ancora all’accreditato di erogare prestazioni a carico del SSN se prima, questo soggetto, non abbia stipulato appositi accordi contrattuali che definiscono i volumi e le tipologia erogabili, sempre in accordo con la programmazione regionale.

Il Decreto Bindi è uno scarso riferimento per le Regioni perché oggi, in Italia, abbiamo diversi sistemi di accreditamento e diversi modelli di rapporto pubblico-privato.

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