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Ordine degli Infermieri: da oggi è legge!

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L'Ordine degli Infermieri e quello delle Professioni Sanitarie cugine sono legge!

Pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018). In pratica gli Ordini delle Professioni Sanitarie sono ufficialmente costituite, tra cui quello degli Infermieri.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  n. 25 del 31 gennaio 2018  della legge  3/2018  (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), la Federazione nazionale Ipasvi cambia nome: ora – dal momento dell’entrata in vigore della legge il 15 febbraio – è ufficialmente Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, la più grande d’Italia con i suoi 440mila iscittti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: Opi.

Saranno necessari ora una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova legge che secondo Beatrice Lorenzin arriveranno già entro marzo. Il ministero della Salute ha comunque già comunicato che le  modifiche previste dal punto di vista elettorale non si applicano al triennio 2018-2020.

La nuova legge prevede che ci vorrà un decreto del ministero della Salute per determinare la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine, garantendo “un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte”: in questo caso infermieri e infermieri pediatrici.

Un altro decreto della Salute determinerà la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine e un ulteriore decreto servirà per la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

Per quanto riguarda gli organi della Federazione, la legge dà tempo sei mesi dalla sua entrata in vigore e ci vorranno uno o più regolamenti, anche questi adottati con decreto del ministro della Salute, che dovranno avere il via libera anche con una intesa in Conferenza Stato Regioni, dopo naturalmente il parere positivo della nostra Federazione che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

I regolamenti disciplinano: le norme relative all’elezione degli organi, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e della Federazione, criteri e modalità per lo scioglimento degli Ordini, la tenuta degli Albi, la riscossione e l’erogazione dei contributi, l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo, le sanzioni, i procedimenti disciplinari e i ricorsi.

Naturalmente, essendo la denominazione la prima cosa a cambiare, la Federazione e gli Ordini dovranno provvedere alle comunicazioni e al cambio di tutte le referenze: carta intestata, email, Pec, firma digitale ecc.

Queste le differenze operative e strutturali principali immediate tra Collegi e Ordini.

Ma ce ne sono molte altre.

Enti sussidiari – La differenza tra essere enti ausiliari ed enti sussidiari dello Stato è che nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo, nell’altro caso, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.

In questa veste ad esempio stabilisce la legge che vigilino sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Struttura – La  professione infermieristica avrà a livello centrale una Federazione nazionale che coordina gli Ordini di livello provinciale ed emana il Codice Deontologico che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale con il via libera di almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine.

Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti eletti dai presidenti di Ordine. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o se si configurano gravi violazioni della normativa.

Lo scioglimento è disposto con decreto del ministro della Salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni

Si deve poi realizzare una commissione separata di albo per gli infermieri e per gli infermieri pediatrici, in analogia con quanto avviene per medici e odontoiatri e poiché la legge stabilisce che questo tipo di struttura abbia 7 componenti se gli iscritti non superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000; 9 se superano i 3.000, nel caso della Federazione avrà 9 componenti, nel caso dei singoli Ordini il numero invece sarà relativo agli iscritti.

I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7 componenti se gli iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500, 15 oltre i 1500. Con il Comitato centrale garantiscono equilibrio tra i generi e le generazioni. Ogni collegio dei revisori avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e sarà composto da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Tuttavia, se il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica è basso in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale o ci sono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti o anche una o più Regioni.

Elezioni – Si terranno ogni 4 anni e non più 3. Chi è stato presidente, vice, tesoriere e segretario, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Il mandato corrente non si considera tra quelli validi per il limite di una sola rielezione.

L’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione se hanno votato almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, in modo di garantire la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

Se l’Ordine ha un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

Nuovo meccanismo per i risultati: devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al ministero della Salute.

A stabilire come saranno i seggi sarà un decreto del ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della legge. E dovranno garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e le modalità di conservazione delle schede, prevedendo nel caso la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche che quindi non è automaticamente operativa e possibili, ma, anche in questo caso, legata a un decreto del ministro della Salute.

Potere disciplinare – Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di commissioni albo esterne a quella dell’ordine nel cui territorio è avvenuto il fatto in giudizio.

Abusivismo – Il comma 1 dell’articolo 12 sostituisce l’articolo 348 del codice penale, e aumenta le sanzioni per gli abusivi dall’attuale “milione di lire” prevedendo la reclusione fino a 3 anni e la multa da 10mila a 50mila euro. La pena però aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75mila euro per il professionista prestanome, che rischia anche l’interdizione da 1 a 3 anni dall’attività.

La sentenza è pubblicata e c’è la confisca della strumentazione usata per commettere il reato che i comuni indirizzeranno a fini assistenziali.

In caso di omicidio colposo per l’abusivo (aggiunta ad articolo 589 c.p.) c’è la reclusione da 3 a 10 anni.

In caso di lesioni colpose (art 590 cp) la reclusione va da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e mezzo a 4 anni.

Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza licenza c’è la sanzione amministrativa fino a 7.500 euro

Responsabilità – Si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) secondo cui in caso di condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul profesionista per dolo o colpa grave, l’importo del risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o della retribuzione dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno subito precedente o successivo.

Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti dovrà agevolare l’accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti.

La norma entrerà ufficialmente in vigore dal 15 febbraio 2018. Vediamo cosa dice la Legge.

 

Riordino della disciplina degli Ordini                       delle professioni sanitarie      1. Al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:                                   «Capo I                DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE      Art.  1  (Ordini  delle  professioni   sanitarie).   -   1.   Nelle circoscrizioni geografiche  corrispondenti  alle  province  esistenti alla data del  31  dicembre  2012  sono  costituiti  gli  Ordini  dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei   biologi,   dei   fisici,   dei   chimici,   delle   professioni infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della  prevenzione.  Qualora  il  numero  dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica  sia  esiguo in relazione al numero degli  iscritti  a  livello  nazionale  ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa  con  le  rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre che  un  Ordine  abbia  per  competenza  territoriale  due   o   piu' circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.    2.  Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare  rilevanza,  il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le  rispettive  Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il  ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.    3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:      a) sono enti pubblici  non  economici  e  agiscono  quali  organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare  gli  interessi  pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;      b)  sono   dotati   di   autonomia   patrimoniale,   finanziaria, regolamentare  e  disciplinare  e  sottoposti  alla   vigilanza   del Ministero  della  salute;  sono  finanziati  esclusivamente   con   i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;      c) promuovono  e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;      d) verificano il possesso  dei  titoli  abilitanti  all'esercizio professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;      e) assicurano un adeguato sistema di informazione  sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33;      f) partecipano alle procedure relative  alla  programmazione  dei fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;      g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni regolamentari;      h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello  studio  e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;      i)  separano,  nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella  giudicante. A tal fine, in ogni regione  sono  costituiti  uffici  istruttori  di albo, composti da un numero compreso tra  cinque  e  undici  iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari  di  albo della corrispettiva  professione,  garantendo  la  rappresentanza  di tutti gli Ordini,  e  un  rappresentante  estraneo  alla  professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare   o   d'ufficio,   compiono   gli    atti    preordinati all'instaurazione   del   procedimento   disciplinare,   sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita  e  le  motivazioni per  il   proscioglimento   o   per   l'apertura   del   procedimento disciplinare, formulando in questo caso il  profilo  di  addebito.  I componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare   ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;      l)  vigilano  sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle convenzioni nazionali di lavoro.    Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli  Ordini  delle  professioni sanitarie:      a) il presidente;      b) il Consiglio direttivo;      c) la commissione di  albo,  per  gli  Ordini  comprendenti  piu' professioni;      d) il collegio dei revisori.    2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e  il  ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalita'  stabilite  con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra  gli  iscritti  agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:      a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto  previsto  per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della  legge  24  luglio 1985, n. 409, e' costituito  da  sette  componenti  se  gli  iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli   iscritti   all'albo   superano   i   cinquecento   ma   non   i millecinquecento e da quindici componenti se  gli  iscritti  all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  delle  professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata  rappresentanza  di tutte le professioni che ne fanno parte;      b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli  iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli  iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e  da  nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per  la  professione medica,  e'  costituita  dalla  componente   medica   del   Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute  e'  determinata  la composizione delle commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine  delle professioni infermieristiche.    3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini  con piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e'  rimessa  allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.    4. La votazione per l'elezione  del  Consiglio  direttivo  e  della commissione di albo e' valida in prima  convocazione  quando  abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in  seconda  convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione  la  votazione  e' valida qualunque sia il numero dei votanti.    5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo  di  cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche  in  piu' sedi,  con  forme  e  modalita'  che   ne   garantiscano   la   piena accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la  durata  delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I  risultati  delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni  da  ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale  e  al  Ministero  della salute. Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, sono definite le  procedure  per  la  composizione  dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne  fa parte,  le  procedure  per  l'indizione  delle   elezioni,   per   la presentazione delle liste e per lo svolgimento  delle  operazioni  di voto e di scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.    6. Avverso la validita'  delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni sanitarie.    7. I componenti del Consiglio direttivo durano  in  carica  quattro anni e l'assemblea per la loro elezione  deve  essere  convocata  nel terzo  quadrimestre  dell'anno  in  cui  il   Consiglio   scade.   La proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31 dicembre dello stesso anno.    8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a  maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice  presidente,  il tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'  essere  rieletto  nella stessa carica consecutivamente una sola volta.    9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le  assemblee  degli  iscritti;  il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.    10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le  modalita'  di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo'  sfiduciare  il presidente, il vice presidente e, per  gli  albi  con  un  numero  di iscritti superiore a  mille,  il  segretario.  Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede  la  commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese  quelle  inerenti  alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero  di iscritti pari o inferiore a mille.    Art. 3 (Compiti del Consiglio  direttivo  e  della  commissione  di albo). - 1. Al Consiglio direttivo  di  ciascun  Ordine  spettano  le seguenti attribuzioni:      a) iscrivere i professionisti  all'Ordine  nel  rispettivo  albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli  all'inizio  di ogni anno;      b) vigilare sulla conservazione del  decoro  e  dell'indipendenza dell'Ordine;      c) designare i  rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;      d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare il progresso culturale degli  iscritti,  anche  in  riferimento  alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;      e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  quali  questi  abbia prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di spese, di  onorari  e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in  caso di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie stesse;      f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  il  bilancio preventivo e il conto consuntivo;      g) proporre all'approvazione  dell'assemblea  degli  iscritti  la tassa annuale, anche diversificata  tenendo  conto  delle  condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa per  il  rilascio  dei  pareri  per  la liquidazione degli onorari.    2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:      a) proporre al  Consiglio  direttivo  l'iscrizione  all'albo  del professionista;      b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini  con piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c),  d)  ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui  alla suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti  dell'intero Ordine;      c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti  disciplinari  nei confronti  di  tutti  gli  iscritti  all'albo  e  a  tutte  le  altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle leggi e nei regolamenti in vigore;      d) esercitare le funzioni gestionali comprese  nell'ambito  delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;      e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio  e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.    3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le  funzioni e  i  compiti  della  commissione  di  albo  spettano  al   Consiglio direttivo.    4. Contro i provvedimenti per  le  materie  indicate  ai  commi  1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e  quelli  adottati  ai  sensi  del comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso  alla  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.    Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni  di albo). - 1. I Consigli  direttivi  e  le  commissioni  di  albo  sono sciolti quando non  siano  in  grado  di  funzionare  regolarmente  o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.    2. Lo scioglimento e'  disposto  con  decreto  del  Ministro  della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.  Con  lo  stesso decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre  componenti, di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi  professionali  della categoria  e  uno  individuato  dal  Ministro  della   salute.   Alla commissione competono tutte le attribuzioni  del  Consiglio  o  della commissione disciolti.    3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere  alle  nuove elezioni.    4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.                                   Capo II                        DEGLI ALBI PROFESSIONALI      Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i  professionisti  della  rispettiva professione, ed  elenchi  per  categorie  di  professionisti  laddove previsti da specifiche norme.    2. Per l'esercizio di  ciascuna  delle  professioni  sanitarie,  in qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al rispettivo albo.    3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:      a) avere il pieno godimento dei diritti civili;      b) essere in possesso del prescritto titolo ed  essere  abilitati all'esercizio professionale in Italia;      c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la  professione nella circoscrizione dell'Ordine.    4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche professionali, possono essere  iscritti  all'albo  gli  stranieri  in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con  le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.    5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese  estero  possono  a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano  di appartenenza.    Art.  6  (Cancellazione   dall'albo   professionale).   -   1.   La cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata  dal  Consiglio  direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del  procuratore della Repubblica, nei casi:      a) di perdita del godimento dei diritti civili;      b) di  accertata  carenza  dei  requisiti  professionali  di  cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);      c) di rinunzia all'iscrizione;      d)  di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal presente decreto;      e)   di   trasferimento   all'estero,   salvo   quanto   previsto dall'articolo 5, comma 5.    2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver  sentito  l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per  tre mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha  efficacia  in   tutto   il territorio nazionale.                                  Capo III                       DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI      Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini  territoriali  sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma,  che  assumono  la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso  enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.    2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di  indirizzo e coordinamento e di  supporto  amministrativo  agli  Ordini  e  alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei  compiti e delle funzioni istituzionali.    3.  Le  Federazioni  nazionali  emanano  il  codice   deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti  dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti  agli Ordini territoriali, che lo recepiscono  con  delibera  dei  Consigli direttivi.    Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:      a) il presidente;      b) il Consiglio nazionale;      c) il Comitato centrale;      d) la commissione di albo, per le Federazioni  comprendenti  piu' professioni;      e) il collegio dei revisori.    2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito  da quindici componenti, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.    3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.    4. La commissione per gli iscritti all'albo  degli  odontoiatri  si compone di nove membri eletti dai  presidenti  delle  commissioni  di albo  territoriali  contestualmente  e  con  le  stesse  modalita'  e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi  eletti  entrano  a  far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a  norma  dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,  n. 409. La commissione di albo per la professione medica  e'  costituita dalla componente  medica  del  Comitato  centrale.  Con  decreto  del Ministro  della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle commissioni di albo all'interno  della  Federazione  nazionale  degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la  composizione  delle  commissioni  di   albo   all'interno   della Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni infermieristiche.    5.  I  rappresentanti  di  albo  eletti   si   costituiscono   come commissione  disciplinare  di  albo  con  funzione   giudicante   nei confronti  dei  componenti   dei   Consigli   direttivi   dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti  dei  componenti  delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio  istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali  e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal  Ministro della salute.    6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio  seno,  a  maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente,  il tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche singolarmente, con la maggioranza qualificata  dei  due  terzi  degli aventi diritto. Chi ha svolto tali  incarichi  puo'  essere  rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.    7. Il presidente ha la rappresentanza  della  Federazione,  di  cui convoca e presiede il Comitato centrale  e  il  Consiglio  nazionale, composto  dai  presidenti  degli  Ordini   professionali;   il   vice presidente lo sostituisce in caso  di  assenza  o  di  impedimento  e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.    8. I Comitati centrali sono eletti dai  presidenti  dei  rispettivi Ordini, nel primo trimestre  dell'anno  successivo  all'elezione  dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini  professionali,  tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le  modalita'  determinate  con  successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.    9. Ciascun presidente dispone  di  un  voto  per  ogni  cinquecento iscritti  e  frazione  di  almeno   duecentocinquanta   iscritti   al rispettivo albo.    10. Avverso la validita' delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni sanitarie.    11.  Il  Consiglio  nazionale  e'  composto  dai   presidenti   dei rispettivi Ordini.    12. Spetta  al  Consiglio  nazionale  l'approvazione  del  bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su  proposta  del Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice  deontologico  e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.    13. Il Consiglio nazionale,  su  proposta  del  Comitato  centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun  Ordine  deve  versare  in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di  funzionamento della Federazione.    14.  All'amministrazione  dei  beni  spettanti   alla   Federazione provvede il Comitato centrale.    15. Al  Comitato  centrale  di  ciascuna  Federazione  spettano  le seguenti attribuzioni:      a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi  e  gli  elenchi unici nazionali degli iscritti;      b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del  decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;      c) coordinare e  promuovere  l'attivita'  dei  rispettivi  Ordini nelle materie che, in quanto inerenti  alle  funzioni  proprie  degli Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;      d)  promuovere  e  favorire,  sul  piano  nazionale,   tutte   le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);      e)  designare   i   rappresentanti   della   Federazione   presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere  nazionale,  europeo ed internazionale;      f) dare direttive di massima per la soluzione delle  controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.    16. Alle commissioni di albo di ciascuna  Federazione  spettano  le seguenti attribuzioni:      a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello  studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano  interessare la professione;      b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;      c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in  cui  le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano  uno  o  piu' rappresentanti dell'intera Federazione.    17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e  puo'  sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il  presidente  ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso  di  necessita'  ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.    18. Per le Federazioni  che  comprendono  un'unica  professione  le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al  Comitato centrale.    19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16,  lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione  centrale  per gli esercenti le professioni sanitarie.    20. I Comitati centrali e  le  commissioni  di  albo  sono  sciolti quando non siano in grado di funzionare  regolarmente  o  qualora  si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro  della  salute.  Con  lo  stesso decreto  e'  nominata  una  commissione   straordinaria   di   cinque componenti, di cui non piu' di due iscritti agli  albi  professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato  o  della  commissione  disciolti.  Entro  tre  mesi   dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».    2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo  8, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanita'.    3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di  entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla  fine  del proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste dalle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dai  regolamenti attuativi di cui al comma 5.    4. Gli organi delle Federazioni nazionali di  cui  all'articolo  8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del  proprio mandato; il loro rinnovo avviene  con  le  modalita'  previste  dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti  attuativi di cui al comma 5.    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con  decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  Federazioni nazionali  interessate,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:      a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico,  degli organi,  ivi  comprese  le  commissioni  di  albo,  il  regime  delle incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli  2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli  organi  degli  Ordini  e  delle  relative  Federazioni nazionali;      b)  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione   di   atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;      c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le  cancellazioni  dagli albi stessi;      d) la riscossione  ed  erogazione  dei  contributi,  la  gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;      e) l'istituzione delle  assemblee  dei  presidenti  di  albo  con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a questi affidate;      f)  le  sanzioni,  opportunamente  graduate,  ed  i  procedimenti disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.    6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato  dai  Consigli nazionali, definisce:      a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni  regionali o  interregionali,  il  loro  funzionamento  e  le  modalita'   della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;      b) le attribuzioni di funzioni e le  modalita'  di  funzionamento degli organi;      c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;      d) l'organizzazione e  gestione  degli  uffici,  del  patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.    7. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  degli statuti di cui rispettivamente ai commi  5  e  6  si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950,  n.  221,  nonche'  i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.    8. A decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e  6,  sono  abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.    9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  i  collegi delle professioni sanitarie e  le  rispettive  Federazioni  nazionali sono trasformati nel modo seguente:      a)  i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali  degli   infermieri professionali,  degli  assistenti  sanitari   e   delle   vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle  professioni  infermieristiche  e Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni infermieristiche. L'albo degli  infermieri  professionali  assume  la denominazione di albo  degli  infermieri.  L'albo  delle  vigilatrici d'infanzia  assume  la  denominazione  di   albo   degli   infermieri pediatrici;      b) i collegi delle ostetriche  in  Ordini  della  professione  di ostetrica;      c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in  Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;      d) nel caso in cui  il  numero  degli  iscritti  a  un  albo  sia superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale  dell'albo puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di  un  nuovo Ordine che assuma la denominazione  corrispondente  alla  professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo  Ordine  avviene  secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro  della  salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.    10. La professione di assistente sanitario  confluisce  nell'Ordine di cui al comma  9,  lettera  c),  del  presente  articolo  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.    11. Le Federazioni nazionali  degli  Ordini  di  cui  al  comma  9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione,  rispettivamente,  di Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni infermieristiche,   Federazione   nazionale   degli   Ordini    della professione di ostetrica e Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.    12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le  disposizioni  di cui al decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1  del  presente articolo.    13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c),  gli   albi   delle   professioni   sanitarie   tecniche,   della riabilitazione e della prevenzione, ai  quali  possono  iscriversi  i laureati abilitati  all'esercizio  di  tali  professioni,  nonche'  i possessori  di  titoli  equipollenti  o   equivalenti   alla   laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.    14. Fino alla piena  funzionalita'  degli  albi  delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione  sono garantite le attuali rappresentativita' e  operativita'  dei  tecnici sanitari di radiologia medica in  seno  ai  neocostituiti  Ordini,  e relativa Federazione nazionale, dei tecnici  sanitari  di  radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

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