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Maestre e Docenti somministreranno farmaci agli alunni in Veneto.

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Maestre e Docenti somministreranno farmaci agli alunni in Veneto.

L’OPI di Padova si dice scandalizzata e demotivata

L’abuso di professione Medica ed Infermieristica adesso è Legge in Veneto. Infatti, con la Delibera della Giunta Regionale n.3/2019 il governatore Luca Zaia ha dato l’ok alla somministrazione di farmaci a pazienti minori, inabili psichici e cronici in età scolare da parte di maestri, insegnanti e docenti degli Istituti scolastici presenti lungo tutto il territorio veneto.

La novità normativa, che sa tanto di istigazione all’abuso di professione, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.9 del 29 gennaio 2019. A comunicarlo alla redazione di AssoCareNews.it il collega Andrea Merlo nella sua veste di vice-presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova.

Previsti corsi di formazione per maestri, insegnanti e docenti per la somministrazione di terapia cronica prescritta da Medici di famiglia. La decisione della Maestre e Docenti somministreranno farmaci agli alunni in Veneto parte da un accordo congiunto tra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 2005 ed è destinata a creare polemiche a non finire. Chi offrirà garanzie ai minori e alle loro famiglie sulla corretta somministrazione di farmaci? In Italia solo Infermieri, Ostetriche, Infermieri Pediatrici e Medici sono abilitati alla somministrazione (e in alcuni casi OSS con formazione supplementare, ma sotto stretta osservazione medica od infermieristica).

In Veneto da qualche giorno le leggi dello Stato, le lauree specifiche in ambito medico, ostetrico ed infermieristico, non hanno alcun senso. Infatti, basta per Zaia solo un corso di formazione e una laurea magari in Lettere moderne o peggio un Diploma ottenuto all’istituto magistrale più vicino per essere abilitati alla gestione farmacologia di pazienti complessi come quelli pediatrici, pediatrici-psichiatrici e pediatrici inabili cronici.

Ecco la delibera incriminata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 04 gennaio 2019

Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il tema della somministrazione dei farmaci a scuola agli alunni affetti da patologie già diagnosticate che richiedono un intervento programmato o che si possono manifestare in modo acuto e non prevedibile richiedendo un intervento in urgenza in ambito ed orario scolastico (es. allergie, asma, diabete, epilessia), è stato affrontato congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero della Salute con le raccomandazioni prot. 2312 del 25 novembre 2005 contenenti linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica, di cui all’allegato A parte integrante del presente atto, che si propone di recepire per venire incontro alle richieste di intervento delle famiglie rispetto alle difficoltà che emergono a scuola affrontando tale problematica, nella certezza che l’essere portatori di una patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente che necessiti della somministrazione di farmaci in ambito scolastico.

Va detto che nel novembre 2012 poiché le suddette raccomandazioni “non esauriscono tutta la gamma di situazioni da affrontare”, veniva istituito il “Comitato Paritetico nazionale per la somministrazione di farmaci a scuola”, il quale indicava tra le sue priorità la definizione di Linee guida nazionali contenenti istruzioni per la gestione sia della continuità terapeutica sia delle emergenze, con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti (si vedano i decreti direttoriali n. 14/I e 17/I della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Del Comitato facevano parte, infatti, rappresentanti dei due Ministeri, della Conferenza Unificata di cui al D. Lgs. 281/1997 e dell’ISTAT, nonché clinici esperti delle patologie sopra citate.

I rappresentanti dell’ISTAT, nell’ambito dei lavori del suddetto Comitato, hanno realizzato, con riferimento all’anno scolastico 2013-2014, una raccolta dati sulla somministrazione dei farmaci nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, statali e non statali, tesa a rilevare l’entità complessiva del fenomeno e dei problemi connessi a continuità terapeutica e gestione delle possibili emergenze per gli alunni affetti da malattie croniche, nonché modalità organizzative ed eventuali protocolli adottati dalle scuole: i risultati di tale rilevazione sono consultabili nel sito ISTAT all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/149389

Le informazioni rilevate dall’ISTAT, sono state le seguenti:

  • numero di richieste ricevute, da parte di familiari di alunni affetti da patologie croniche, di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica;

  • tipologia del somministratore di farmaci per continuità terapeutica;

  • formazione del somministratore di farmaci per continuità terapeutica;

  • numero di richieste ricevute, da parte di familiari di alunni affetti da patologie croniche, di somministrazione di

    farmaci per emergenza;

  • tipologia del somministratore di farmaci per emergenza;

  • formazione del somministratore di farmaci per emergenza;

  • numero casi di emergenza che si sono verificati;

  • numero di chiamate al 118;

  • numero di chiamate al 118 per alunni con diabete;

  • numero di chiamate al 118 per alunni con epilessia;

  • numero di chiamate al 118 per alunni con asma/allergia;

(Codice interno: 385805)

Note per la trasparenza:

Si recepiscono le Raccomandazioni ministeriali del 25 novembre 2005 contenenti linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, per tutelarne il diritto allo studio e alla salute nelle strutture scolastiche.

• numero chiamate al 118 che si sono concluse con il trasferimento presso la struttura sanitaria;• presenza di protocolli organizzativi con altri enti per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Dalla rilevazione (Fonte ISTAT “La somministrazione di farmaci nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali e non statali. Anni 2013-2014”), si è appreso che in Veneto:

– il 17 % delle scuole primarie e il 20 % delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica;

– il 47 % delle scuole primarie e il 47 % delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per emergenza.

Poiché ad oggi i lavori del suddetto Comitato paritetico non risultano ufficializzati, si impone a livello regionale il tentativo di dare risposta alle famiglie che, come detto, ripetutamente si sono rivolte agli uffici regionali, tra i quali anche quelli dell’Area Sanità e Sociale, stigmatizzando l’assenza di una rete di sostegno organizzativo da parte della Scuola e delle altre Istituzioni (ASL, Comuni): con note prot. n. 509959 del 23.12.2016 e prot.n. 294940 del 12.7.2018, agli atti della Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici, alcune associazioni di pazienti hanno chiesto, infatti, di regolamentare a livello regionale la somministrazione di farmaci a scuola agli alunni che ne necessitano in orario scolastico, mediante la stipula di un protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Regione del Veneto, nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di fornire indicazioni operative che permettano agli alunni di frequentare le lezioni senza doversi assentare per l’assunzione di farmaci in orario scolastico ed anche ai genitori di non doversi assentarsi di continuo dal posto di lavoro per garantire la somministrazione di farmaci ai propri figli.

Al riguardo va richiamata la legge regionale del Veneto n. 26/2004 – Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari – che al’art.3 Interventi in ambito scolastico prevede la predisposizione di un piano regionale di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido, delle scuole materne, elementari e medie inferiori ubicate nel territorio regionale, con gli obiettivi di:

a) preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologia sia dal punto di vista pratico (prevenzione ed eventuale somministrazione dei farmaci salvavita), che psicologico (favorire l’inserimento del bambino nella comunità scolastica);

b) rendere consapevoli tutti gli operatori scolastici del reale ed altissimo rischio a cui questi pazienti sono sottoposti qualora non vengano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie previste per la manipolazione dei cibi, nel corso della preparazione, della distribuzione, nonché della conservazione;

c) promuovere l’istituzione di programmi educativi sull’allergia alimentare sin dai primi livelli scolastici per incrementarne la consapevolezza;

d) promuovere all’interno delle scuole l’istituzione di infermerie adeguatamente attrezzate e con personale qualificato in grado di prestare i primi soccorsi in caso di reazione di anafilassi e di intervenire in qualsiasi altro tipo di emergenza.

Si richiama, inoltre, la legge regionale del Veneto n. 24/2011 – Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica.- che all’art. 8 – Interventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e della scuola – comma 2, prevede:

La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Va chiarito, peraltro, che la normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – Decreto legislativo n. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – non contiene alcun riferimento al tema della somministrazione dei farmaci e che il D.M. della Salute n. 388 del 15.7.2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, art. 2 “Organizzazione del pronto soccorso”, prevede per le aziende dei gruppi A e B (e le scuole possono essere classificate come aziende del gruppo B) la tenuta presso ciascun luogo di lavoro della “cassetta di pronto soccorso”, contenente la dotazione minima che non contempla la dotazione dei farmaci e non ne regolamenta la tenuta e la conservazione.

Le sopra citate raccomandazioni ministeriali – che a giudizio di vari attori coinvolti (autorità scolastiche, autorità sanitarie, genitori degli alunni ecc.) contengono indicazioni utili ma non esaustive -, costituiscono, dunque, ancor oggi l’unica fonte

nazionale a disposizione e pur non avendo alcuna forza cogente porrebbero però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, volte a garantire sia i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sia la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Ricordato che nelle istituzioni scolastiche è presente personale dirigente, docente, educativo e ausiliario tecnico-amministrativo (A.T.A.) che dipende dal MIUR, con note agli atti prot. n.81652 del 28.2.2017, n. 168954 del 2.5.2017 e n.76289 del 27.2.2018, la Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici ha contattato ed invitato l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il quale tuttavia non è intervenuto alle riunioni del gruppo di lavoro dedicato, né ha manifestato interesse a sottoscrivere in quest’ambito alcun protocollo d’intesa con la Regione del Veneto, come da verbali delle riunioni agli atti. Al riguardo, occorre considerare che la somministrazione dei farmaci a scuola esula dalle mansioni tipiche del personale scolastico, docente o amministrativo, al quale non viene normalmente impartita una specifica formazione in materia, fermo restando che tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che nelle scuole il personale designato è formato ai sensi del sopra citato D.M. 388 del 15.7.2003 in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,

Si ritiene quindi importante attivare dei percorsi per colmare le possibili carenze normative riferite alla somministrazione dei farmaci a scuola, sia a garanzia del minore in situazione di difficoltà che dell’operatore che interviene a somministrare il farmaco, considerato che esiste uno specifico obbligo a carico dell’istituzione scolastica riguardo al benessere del minore ad essa affidato.

Ciò chiarito e preso atto del fatto che finora la “somministrazione di farmaci a scuola” è stata comunque regolamentata mediante accordi locali di collaborazione stipulati negli anni tra singole Aziende ULSS e Uffici Scolastici Territoriali, si conviene oggi sulla necessità di fare il punto sulle migliori pratiche e divulgarle per favorire, nei limiti delle competenze regionali in ambito sanitario, l’approccio il più possibile omogeneo sui percorsi d’intervento realizzabili nei casi in cui si registri la necessità improrogabile di somministrare i farmaci in orario e ambito scolastico sulla base delle certificazioni mediche rilasciate dal pediatra di Libera Scelta, dal medico di Assistenza Primaria o dal medico specialista.

Nel merito, si chiarisce che la questione “somministrazione di farmaci a scuola” è riferita esclusivamente alle seguenti situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, ricorrendo le quali la richiesta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di somministrazione di farmaci al proprio figlio è accompagnata dalla dichiarazione del medico curante che non occorre la presenza di un operatore sanitario e dalle indicazioni per la somministrazione del farmaco:

• Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;• Somministrazione di farmaci in seguito ad una urgenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia

cronica nota, che richiede interventi immediati.
In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero

dell’emergenza 118.

La somministrazione di farmaci a scuola potrà essere organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di uno specifico percorso individuale d’intervento. In ogni situazione nella quale si riscontrino elementi di criticità al fine di concordare le modalità di gestione più appropriate, il percorso individuale sarà oggetto di valutazione coinvolgendo l’azienda ULSS territorialmente competente, in particolare il Dipartimento di Prevenzione o il Distretto a seconda dell’organizzazione che l’azienda ULSS ritiene più funzionale al proprio interno, con l’eventuale apporto dei Comuni, nonché delle Associazioni di pazienti.

La responsabilizzazione di tutti i soggetti (Scuola, AULSS, Comune) risponde alla necessità di creare e alimentare una rete che ha come obiettivo principale la somministrazione del farmaco, ma ruota anche attorno ad aspetti quali la prevenzione, la sicurezza dei locali, il controllo delle diete alimentari, il coinvolgimento di tutte le istituzioni in un processo importante qual è la realizzazione del diritto allo studio per tutti.

Condizione necessaria per la somministrazione di farmaci a scuola è la presenza della certificazione del medico curante sullo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita e la dichiarazione che non occorre la presenza di una figura sanitaria.

Il personale scolastico in via del tutto volontaria somministra i farmaci a condizione, pertanto, che tale somministrazione non richieda possesso di cognizioni di tipo sanitario, né esercizio di discrezionalità tecnica.

Per quanto sopra, si propone, di incaricare la Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della definizione e dell’adozione, con proprio atto, della seguente modulistica da trasmettere alle Aziende ULSS che ne dovranno dare ampia diffusione ai PLS, MMG/Medici Specialisti, nonché a tutti gli altri operatori sanitari eventualmente coinvolti:

  • Richiesta formale di somministrazione di farmaci da compilare a cura dei genitori dell’alunno o dagli esercenti la potestà genitoriale e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;

  • Certificazione relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) del medico curante (PLS MMG/specialista) da consegnare al genitore dell’alunno e da inviarsi in copia a cura dello stesso medico al Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;

  • Richiesta di supporto all’Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto), da compilarsi a cura del dirigente scolastico, affinché la struttura sanitaria competente per territorio, si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione scolastica non sia in grado di organizzarsi al proprio interno per diverse ragioni, come ad esempio individuare il personale disponibile alla somministrazione di farmaci agli alunni che ne necessitano.

    Si propone di incaricare le Aziende ULSS di rilevare il numero delle richieste di somministrazione di farmaci, sia quando la scuola sia in grado di organizzarsi internamente individuando il personale disponibile, su base volontaria, sia quando venga richiesto l’intervento dell’Azienda ULSS.

    La rilevazione e una sintetica relazione, che alla fine dell’anno scolastico dovrà essere inviata dall’Azienda ULSS agli uffici regionali della Direzione Prevenzione, sarà utile per mappare la situazione reale e monitorare il territorio, dato che allo stato attuale i soli dati disponibili cui riferirsi risalgono alla rilevazione ISTAT 2013-2014 sopra ricordata.

    Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto di attivare o rendere disponibili corsi di formazione alle scuole che ne faranno specifica richiesta, in collaborazione con il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SIRVESS), nei rispettivi ambiti di competenza e coinvolgendo anche le associazioni di pazienti e dei professionisti.

    Il contenuto del presente provvedimento, con note agli atti, è stato trasmesso dalla Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici alle Direzioni regionali “Formazione e Istruzione” e “Programmazione Sanitaria (U.O. Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali)”, le quali hanno espresso il proprio positivo riscontro.

    Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE

    UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

    VISTE le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”;

    VISTO il D.M. della Salute n. 388 del 15.7.2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

    VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

    VISTA la legge regionale n. 26/2004 – Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari;

    VISTA la legge regionale n. 11/2011 – Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica;

    VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017- Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. – ;

    VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 – Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. -.

delibera

  1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, le Raccomandazioni prot. 2312 del 25 novembre 2005 a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute contenenti linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica, di cui all’allegato A parte integrante del presente atto;

  2. di incaricare la Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della definizione e dell’adozione, con proprio atto, della seguente modulistica da trasmettere successivamente alle Aziende ULSS per la più ampia diffusione a PLS, MMG/ Medici Specialisti, nonché a tutti gli operatori sanitari coinvolti:

  • Richiesta formale di somministrazione di farmaci da compilare a cura dei genitori dell’alunno o dagli esercenti la potestà genitoriale e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;

  • Certificazione relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) del medico curante (PLS MMG/specialista) da consegnare al genitore dell’alunno e da inviarsi in copia a cura dello stesso medico al Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;

  • Richiesta di supporto all’Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto), da compilarsi a cura del dirigente scolastico, affinché la struttura sanitaria competente per territorio, si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione scolastica non sia in grado di organizzarsi al proprio interno per diverse ragioni, come ad esempio individuare il personale disponibile alla somministrazione di farmaci agli alunni che ne necessitano.

  1. di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto in collaborazione con il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SIRVESS) di promuovere, laddove richiesti dalle scuole tramite i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, corsi di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita nelle patologie individuate rivolti al personale scolastico e ATA operante nelle scuole del territorio dell’Azienda ULSS e in collaborazione con le associazioni di pazienti e dei professionisti;

  2. di incaricare i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS di raccogliere annualmente tutte le richieste per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico presentate dal medico curante degli alunni alle strutture scolastiche, nonché la casistica delle situazioni nelle quali è stata richiesta l’attivazione di specifiche collaborazioni con le aziende sanitarie o enti e associazioni di volontariato e di trasmettere agli uffici regionali della Direzione Prevenzione alla fine dell’anno scolastico una relazione sugli esiti della rilevazione svolta;

  3. di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, sulla base delle relazioni e rilevazioni di cui al punto 4, di definire le procedure operative migliori nell’ambito dell’assistenza agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, in particolare nei casi in cui la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o dove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, e di diffonderle alle Aziende ULSS al fine di uniformarne i comportamenti;

  4. di incaricare la Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto;

  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E voi cosa ne pensate? Scriveteci a redazione@assocarenews.it.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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