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Ordine TSRM PSTRP e ruolo dei sindacati: quale connubio?

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Gentile Direttore di AssoCareNews.it,

le imminenti elezioni dei rappresentanti degli Ordini TSRM PSTRP ripropongono la questione della presenza di liste elettorali riconducibili a sindacati. La legge sulla riforma degli Ordini non ha infatti modificato il sistema elettorale: siamo di fronte ad un “maggioritario puro” privo di incompatibilità, in cui l’opposizione non ha voce in capitolo. Pertanto, una forza organizzata come quella sindacale è molto competitiva laddove è l’unica ad essere trasversale a tutte le 19 professioni del maxi-ordine.

Mentre quindi le Commissioni d’Albo vedono favorite le Associazioni maggiormente rappresentative (AMR) poiché hanno fatto la storia delle singole professioni, il sindacato potrebbe facilmente puntare ai Consigli direttivi grazie alla sua presenza più capillare tra tutti i professionisti.

Qual è il rischio? Il rischio sono l’autonomia e l’indipendenza dell’Ordine. Ma per garantirle serve uno sforzo culturale prima ancora che normativo. Sforzo da intendersi verso ogni forma di doppio incarico e non solo quello sindacale.

Andando per gradi, la Legge Lorenzin dice solo che gli Ordini e le Federazioni: “non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale” (art. 4 capo I, art.1 lettera c.). Concetto poi interpretato in senso letterale (e non giuridico) dalla Direzione generale Professioni sanitarie: “Nel caso in cui un membro degli organi direttivi di un OPI ricopra l’incarico di RSU presso il proprio posto di lavoro, le norme sopra citate non prevedono una incompatibilità tra i due ruoli” (nota n. 21445 P – 18/04/2018). Eppure il problema era noto già quindici anni fa, quando il Dott. Giuseppe Del Barone, presidente FNOMCeO e sindacalista scomparso di recente, nel presentare la sua candidatura diceva: “Gli Ordini, in quanto esercitano il potere disciplinare e aspirano a porsi in funzione di regolatori della formazione e di garanti della deontologia, non possono che essere realmente autonomi…. Per questo proponiamo una lista (…) che rifiuta ogni pregiudiziale esterna, sia pure dettata da rispettabili logiche sindacali che tuttavia rappresentano solo una parte della categoria… Nella predeterminazione sindacale di una lista vi è quindi una settorialità che rifiutiamo, poiché non di politica partitica dobbiamo discutere ma di politica professionale” (da La professione – marzo 2003, cit. Dott. E. Iaconis).

In tal senso un consiglio direttivo formato da esponenti di un unico sindacato quale autonomia garantisce? Quella dell’organizzazione sindacale o quella dell’ordine? La prima ha come riferimento il CCNL, la seconda il Codice deontologico.

Per esempio sulla questione della tassa di iscrizione all’ordine a carico delle aziende sanitarie, siamo di fronte ad un problema sindacale o ordinistico? Per il sindacato è forse importante per abbattere il vincolo di esclusività dei dipendenti pubblici. Per un ordine è doveroso tener presente anche il 60% dei libero professionisti. Ma se una lista di candidati ha come obiettivo rivendicare la sentenza del TAR di Pordenone (n.116 del 16/09/2019) sta facendo sindacato o attività ordinistica? E in caso di procedimento disciplinare o di verifica degli obblighi formativi, le logiche sindacali resteranno fuori da quelle del consiglio direttivo?

Concludo ipotizzando una soluzione: il nuovo Codice Etico comune delle 19 professioni sanitarie confluite nel maxi-ordine e il relativo gruppo di lavoro guidato dall’avvocato Laila Perciballi, deve avere il coraggio di imporre le incompatibilità. Argomento ignorato dal recente Regolamento elettorale approvato dal Consiglio nazionale Ordini TSRM PSTRP di cui faccio parte. Oggi è possibile essere presidente di ordine e stare nel Comitato centrale, presiedere il consiglio direttivo e la commissione d’albo. È possibile ma forse non opportuno. Ed è forse ora di scriverlo chiaramente.

Antonio Alemanno
Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia

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