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Professionisti Sanitari: emendamento salva 20.000 falsi operatori?

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Professionisti Sanitari: emendamento salva 20.000 falsi operatori!

La versione del ministro della Salute non convince

Le giustificazioni del Ministro della Salute, Giulia Grillo, non bastano per placare le polemiche sorte attorno al comma n. 283 alla Legge di Bilancio 2019 che salva di fatto 20.000 falsi professionisti sanitari, che potranno iscriversi ad un elenco speciale per poter continuare a lavorare nel settore pubblico e in quello privato. Si tratta di un vero e proprio regalo di fine anno per chi non ha i titoli per chiamarsi professionista, nonostante lavori da 10 anni (per almeno 36 mesi) nel Sistema Sanitario Nazionale.

Il ministro Grillo attraverso la sua pagina Facebook ha cercato di mettere una toppa al buco delle polemiche, ma c’è riuscita parzialmente e a nulla è servito evidenziare che 20.000 “colleghi” non saranno cacciati dal mondo del lavoro. Ciò perché è chiaro che chi già opera nel SSN occupando posizioni ed incarichi impropri (ovvero non avendo i giusti titoli di studio e non potendosi iscrivere al Maxi-Albo detenuto dal Super-Ordine delle Professioni Sanitarie) non può essere di colpo estromesso dal mondo lavorativo, perché nel frattempo in assenza di leggi in merito ha acquisito tutti i diritti per rimanerci.

Sul caso si erano già espressi:

Il comma 283 bis riguarda solo “coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” e non nelle altre professioni regolamentate.

Cosa c’è di vero

La realtà è differente, senza il chiacchierato emendamento i 20.000 operatori formati secondo vecchie regole degli Anni ’60 resterebbero dove sono; dal punto di vista contrattuale/professionale farebbero esclusivamente quello che è nelle more delle loro competenze, senza usurpare ruoli di chi ha studiato e ha perseguito i titoli abilitanti imposti dallo Stato Italiano. Meno male che si doveva salvaguardare il merito e combattere i furbi!

Tra i 20.000 anche tanti stranieri con titoli dubbi

E c’è di più, tra questi 20.000 ci sarebbero tantissimi operatori stranieri che lavorano nel nostro Paese, che hanno conseguito titoli ed equivalenze dal dubbio valore scientifico-professionale.

Cosa ha scritto Giulia Grillo

“Stop alla disinformazione sull’emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori GIÀ presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Il Parlamento non ha approvato NESSUNA SANATORIA per abusivi” – spiega il ministro della Salute.

E più avanti aggiunge:

  • si dà la possibilità di continuare a esercitare a lavoratori con titoli validi fino all’approvazione della legge 3/2018 inserendoli in elenchi speciali;
  • non sarà un via libera per tutti, ma solo per chi dimostrerà di avere i titoli e di aver lavorato per almeno 36 mesi in 10 anni;
  • non si toglie nulla a chi è iscritto agli albi delle professioni sanitarie e non si creano equipollenze; 
  • non creiamo abusivi e finalmente si mette fine al caos prodotto da una giungla di corsi regionali che negli anni hanno creato situazioni incontrollabili.

“Grazie ai parlamentari, in particolare alla presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Marialucia Lorefice M5S e ai tecnici del ministero della Salute che hanno ascoltato decine di sigle sindacali e datoriali, Regioni e strutture sanitarie per arrivare a un testo condiviso – conclude Grillo – abbiamo evitato che 20.000 famiglie di lavoratori finissero in mezzo a una strada. Questa è la realtà, tutto il resto è disinformazione”.

Il ministro confonde la legittimità con la disinformazione?

È chiaro che a nessuno piace l’idea di “far finire per strada 20.000 famiglie di lavoratori”. Chiediamo solo che non per questo lo Stato legittimi l’illegalità di questi falsi professionisti. Magari iniziando a toglierli dagli impieghi pubblici. Se poi anni di leggi in materia di professione sanitaria sono disinformazione… alziamo le mani!

Una materia piuttosto ostica

Confermiamo comunque che la materia è davvero ostica (l’emendamento n. 283), perché in alcuni punti anche “opinabile”. Può sembrare assurdo, ma dal punto di vista sociale potrebbe essere una sanatoria positiva se riguardasse persone di età fra 56 e 66 anni, con 10 anni mancanti alla pensione e almeno 30 anni di attività svolta. Per questi si che potrebbe essere accettata l’iscrizione “in via transitoria e ad esaurimento” in un elenco speciale!

Una sanatoria che vorrebbe far bene, ma che non fa il bene di tutti 

Chiariamo una questione fondamentale: invece dei 10 anni minimi dovrebbero essere previsti almeno 18 anni, quelli successivi al 2001, data in cui entrò in vigore la nuova normativa concorsuale che è tuttora vigente e che vincola al possesso del titolo abilitante.

Come ha fatto il Movimento 5 Stelle (e la Lega) ad inserire nell’emendamento invece solo 10 anni con decorrenza dal 2008 e per tutti? 

Nel Blog delle Stelle Marialucia Lorefice si cita che tra i 20.000 operatori ci sarebbero Educatori, Massofisioterapisti e Tecnici di Laboratorio.

Presumendo che M5S e Lega abbiano dati oggettivi, vengono spontanee alcune domande: 

  • quanti sono i soggetti interessati per ognuno di questi tre profili e in quali Regioni?
  • se e quanti ce ne sarebbero anche per le restanti 14 Professioni?

Inoltre è giusto che il Ministro della Salute sappia che secondo i dati di AlmaLaurea, ogni anno si laureano circa 20.000 fra le 22 Professioni Sanitarie che impiegano in media 42 mesi (tre anni e mezzo) per conseguire il titolo universitario abilitante; mentre nel caso previsto da Giulia Grillo sarebbero sufficienti 36 mesi di attività svolta, senza specificare con quale titolo abilitante esercitano. Sono esattamente uguali?

L’equivalenza

Infine, il Ministro dovrebbe prendere atto che per queste situazioni “precarie” esiste una procedura che si chiama “Equivalenza”, prevista dalla Legge 42 del 1999, che di fatto offre una specie di “sanatoria” per i casi di cui si preoccupa la Grillo.

Ora, non è che perché u soggetto non può ottenere la “Equivalenza” arriva il Ministro a fargli il regalo!

Le norme in materia e la giusta età per finire in sanatoria

L’anno di delimitazione è il 2001, ultimo utile per poter essere assunti secondo la vecchia normativa concorsuale, precedente a quelle del 1969 e del 1982, anche con titolo di scuola media superiore, ma limitatamente a tre Professioni: Dietista, Tecnico Laboratorio e Tecnico Prevenzione

Quindi in termini di età anagrafica si potrebbero ipotizzare 19 anni di età (termine della scuola media superiore), con l’aggiunta di altri 18 anni di lavoro, per arrivare così a 37 anni di età nel 1982, ovvero agli attuali 56 anni di età nel 2018.

Se assunti nel 1977 sarebbero 61 anni di età anagrafica, di cui 42 anni di servizio nel 2019.

In conclusione la fascia di età interessata potrebbe essere compresa fra 56 e 66 anni d’età, in un arco temporale di 10 anni, ma con una anzianità di servizio di almeno 18 anni, e non di 3.

Ma riguarderebbe solo 3 delle 22 Professioni, ripetiamo:

  • Dietista;
  • Tecnico Laboratorio;
  • Tecnico Prevenzione. 

Perché è inconcepibile considerare che tre anni di esercizio professionale svolti negli ultimi 10 anni, anche in periodi diversi, sono uguali ad un Corso di Laurea triennale con accesso a numero chiuso?

I concorsi e le leggi che li disciplinano

Occorre fare una analisi sulla normativa vigente per i concorsi di assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale su cui l’anno di riferimento sarebbe il 2001, quindi 18 anni fa, quando con DPR del 27 marzo 2001 n. 220 è stata aggiornata la normativa concorsuale del personale del SSN, che riguarda tutte le 22 Professioni Sanitarie.

Da allora, da 18 anni fa e non da 10 (quindi dal 2008 come intenderebbe il provvedimento).

La nuova normativa concorsuale del 2001 era stata preceduta due anni prima dalla Legge 42 del 1999 che in merito ai pregressi titoli abilitanti diede indicazioni precise sia per un “riconoscimento” immediato tramite la “Equipollenza” per ogni Professione (che venne subito fatta con i DM del 27 luglio 2000), che tramite una sorta di “sanatoria” mediante la procedura della “Equivalenza”.

Sulla Equivalenza ci sono voluti ulteriori 10 anni, dal 2000 al 2011, affinchè il Ministero della Salute e le Regioni definissero gli ambiti applicativi, approvati in Conferenza Stato-Regioni con accordi del 16 dicembre 2004 e del 10 febbraio 2011, recepiti con DPCM del 26 luglio 2011, e successivi bandi aperti da varie Regioni.

Seguì una istruttoria congiunta fra Ministero della Salute, Ministero Università con Regioni e Categorie con apposite “Conferenze dei Servizi” svoltesi il 18 e 26 luglio 2012 per le Professioni Tecniche e il 21 maggio 2015 per le Professioni della Riabilitazione, con la sola eccezione della esclusione dell’Educatore.

L’anno precedente, il 19 marzo 2014 il Ministero dell’Università aveva reso noto le modalità applicative per le misure compensative per i Corsi di studio ai fini del conseguimento della “Equivalenza”, su cui alcune Università aprono annualmente il bando di ammissione. 

A che cosa ha portato la procedura di Equivalenza?

A tre situazioni:

  • Parecchi professionisti hanno presentato domanda e seguito la normativa sulla riqualificazione, con la comunicazione al Ministero della Salute, come previsto dal DPCM del 2011, art. 8.
  • Alcuni che hanno presentato domanda non sono stati considerati “abilitabili” e quindi avrebbero dovuto lasciare l’attività ed iscriversi alla formazione universitaria con i Corsi di Laurea.
  • Altri, di cui non si hanno dati certi sulla loro numerosità, hanno deciso di non fare alcuna domanda per conseguire la “Equivalenza”: alcuni di questi perchè vicini alla pensione ed alcuni, più giovani, perché speranzosi che qualche “sanatoria” sarebbe prima o poi arrivata.

Ora, di logica, il provvedimento approvato dal Senato, potrebbe o dovrebbe riguardare sia i soggetti non considerati abilitati che quelli che hanno rinunciato a presentare domande per la Equivalenza.

Ma di tutta questa ricostruzione non c’è traccia alcuna nel Dossier Parlamentare del 23 dicembre. Né ci sono dati numerici precisi e distinti per ognuna delle 17 Professioni interessate, ma solo una generica indicazione di circa 20.000 soggetti, annunciata peraltro solo a mezzo stampa. Eppure il Ministero della Salute ha svolto negli anni insieme alle Regioni una intensa e meritoria attività per la procedura della “Equivalenza”. Perché questi atti non sono stati considerati? In ogni caso, sarebbe solo una la Professione su cui focalizzare le criticità: Educatore professionale.

Le diverse normative recenti e anche contrastanti, ivi compresa la non attivazione della procedura di Equivalenza, meriterebbero una attenta e approfondita valutazione che non può essere invece affrontata con un “colpo di spugna”. La Categoria di riferimento, ANEP, stima la presenza di 31.500 Operatori, quindi in regola, mentre sui restanti circa 150 mila ipotizzati sulla stampa mancano dati oggettivi che invece il legislatore dovrebbe conoscere con certezza prima di legiferare.

Caso a parte quello dei Massofisioterapisti, che il DPCM 26 luglio 2011 esclude dalla “Equivalenza” se sono stati formati dopo il 1999.

Sono anni che c’è una questione aperta, anche nell’ambito della Giustizia Amministrativa per i numerosi tentativi fatti dai Massofisioterapisti a farsi considerare Fisioterapisti tramite la “Equipollenza”. Anche in questo caso la loro numerosità di circa 18.000 è quella riferita dalla stampa.

Ma questi 18.000 non rischiano di certo il posto di lavoro come Massofisioterapisti, come si paventa. La Grillo fa confusione proprio si questo e non si sa se lo fa non conoscendo la materia o semplicemente per ragioni politiche interne alla maggioranza di Governo. 

Infatti, non è che non iscrivendosi all’Albo dei Fisioterapisti e all’Ordine rischiano di essere abusivi e di essere licenziati. No, non rischiano perché la loro Professione è una altra ed è stata normata dal Ministero della Salute, ma con altre funzioni rispetto ai Fisioterapisti. Fanno parte degli “Operatori di interesse sanitario“.

Quindi non rischiano il loro posto di lavoro, nè come dipendenti e neanche come liberi professionisti, a patto però che si attengano al loro Profilo di Massofisioterapista, appunto. 

L’argomento doveva essere affrontato e chiarito 18 anni fa, nel 2000, mediante l’avvio della procedura della “Equivalenza”, contestualmente a quella della “Equipollenza”, come previsto dalla legge 42 del 1999, su cui vennero emanati specifici Decreti il 27 luglio 2000.

Ma solo nel 2004 la Conferenza Stato-Regioni intervenne sulla “Equivalenza” aprendo quindi un iter che venne sviluppato gradualmente nel corso degli anni fra il 2012 e il 2015, con Decreto MIUR che il 19 marzo 2014 definì le misure compensative per i Corsi di studio. Quindi – in teoria – tutto il personale “atipico” che era stato assunto con la vecchia normativa concorsuale vigente nei 13 anni dal 1969 al 1982.

Ripassiamo le Leggi in materia

D.M. 30 gennaio 1982

Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali

in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

Art. 81. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore professionale collaboratore – Requisiti specifici di ammissione.
 
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

  1. a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, lettera b), del presente decreto;
    b) titolo di studio costituito da:

1) per il personale infermieristico:

infermiere professionale: diploma di infermiere professionale;
ostetrica: diploma di ostetrica;
vigilatrice d’infanzia: diploma di vigilatrice d’infanzia;
dietista:  diploma  di  economo dietista  accompagnato da attestato di tirocinio semestrale in dietologia nelle  strutture del Servizio sanitario nazionale. Gli attestati di tirocinio in dietologia di  durata  inferiore al semestre sono ritenuti  utili,  ai  fini  dell’ammissione  al concorso, purché i relativi corsi siano stati  banditi  in  data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto;

ovvero: diploma di scuola universitaria  diretta  ai  fini speciali nel settore della dietetica e dell’alimentazione;

ovvero: attestato di corso di abilitazione per  dietista  di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale,  al  quale  si  accede  con  diploma  di   istruzione secondaria di secondo grado;

assistente sanitario: diploma di assistente sanitario.
 
2) Per il personale tecnico sanitario:

tecnico di radiologiamedica: diploma di tecnico di radiologia medica;

tecnico di laboratoriomedico: diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico; attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario azionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell’articolo 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto; 

3) Per il personale di vigilanza e ispezione:
diploma di perito industriale, diploma di perito agrario, diploma di geometra.

Per il diploma di perito industriale i singoli bandi di concorso devono precisare l’indirizzo o gli indirizzi specifici richiesti secondo le attività afferenti al servizio per il quale si svolge il concorso.

4) Per il personale con funzione di riabilitazione:

terapista della riabilitazione: corso di abilitazione, almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
logopedista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
ortottista:corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

  1. c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134).  

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale

del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 30

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del

personale infermieristico   

  1. Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 

Articolo 31 

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del

personale tecnico-sanitario   

  1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolareil requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
  2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed otticoil requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione. 

Articolo 32 

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del

personale della riabilitazione 

  1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale,il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. 
  2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 33 

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del

personale di vigilanza ed ispezione

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

DPR 27 marzo 1969, n. 130

Art. 132. — Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l’ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini dell’ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: 

1) terapisti della riabilitazione: 

  • diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; 
  • diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell’art. 3 del- la legge 19 luglio 1940, n. 1090; 
  • diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorità competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado; 

2) dietisti: 

  • diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta; 
  • diploma di economa dietista conseguito presso istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero; 
  • diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 10 luglio 1940, n. 1090; 

3) tecnico di laboratorio medico: 

  • diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; 
  • titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell’art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; 
  • titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; 
  • titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico; 

4) assistente sociale: 

  • titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado. 

Cosa ne pensate della sanatoria e della Legge Finanziaria 2019 in fase di approvazione? Scrivete a direttore@assocarenews.it 

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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