Sentenza per demansionamento: condannato il Policlinico a risarcire 60.000 ad un infermiere per avere fornito assistenza primaria in ragione dell’assenza di personale di supporto.
La Sentenza-Mori rivoluzionerà il mondo della sanità ed arriva a pochi mesi dalla causa -sempre per demansionamento- vinta al Sant’Orsola Malpighi di bologna.
Pubblicata lo scorso 11 luglio la sentenza Mori vede condannata la Fondazione Policlinico Universiterio “Agostino Gemelli”, nella persona del Direttore generale e rappresentate legale pro tempore il professor Marco Elefanti, a risarcire per danni il signor Mori Daniele, infermiere che svolge la professione infermieristica dal 2004 presso il Policlinico della Capitale.
La sentenza giunge pochi mesi dopo l’altra importante sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Bologna con condanna del Policlinico Universitario Sant’Orsola-Malpighi. Entrambi i Tribunali che hanno sentenziato per la condanna a danni patrimoniali sono tribunali monocratici del Lavoro di primo grado, pertanto ci si può aspettare un appello da parte della “convenuta”. Ma ciò che interessa a noi oggi è lo straordinario potere, anche mediatico, che hanno le sentenze.
Nella fattispecie del caso Mori il Policlinico è stato ritenuto colpevole di avere attribuito -come datore di lavoro- ad un infermiere mansioni igienico-domestico-alberghiere definendole “illegittime poiché non attinenti al Profilo professionale dell’Infermiere ma proprie del personale ausiliario di supporto OSS(Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 )e Infermiere generico(art. 6 del d.P.R. 14/03/1794, n.225). Così uno dei maggiori policlinici in Italia si trova a dover risarcire per danno patrimoniale da lesione della professionalità e danno morale (ex. art. 2087 C.C.).
Il ricorrente (ndr. Mori Daniele) ha svolto, dalla data di assunzione, per il 90% del suo turno di lavoro attività inferiori che sarebbero proprie di altre figure ausiliarie: alzare e abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e porte, curare l’igiene personale, riempire un bicchiere d’acqua, accendere e spegnere il televisore, imboccare pazienti non autonomi, aprire una bottiglia, far usare “padelle” e “pappagalli” nonchè svuotarli e ripulirli, riassettare i letti, riordinare il comodino o l’armadio ecc.
Tali inappropriate mansioni hanno portato ad un impoverimento della capacità professionale del Mori con conseguente danno professionale e danno morale da perdita di chance. Nell’esporre i fatti Mori e legale hanno portato anche un cappello introduttivo al ricorso riguardante la storia della professione e come si sia evoluta, per dimostrare che mansioni di “assistenza diretta” non si addicono ad un professionista laureato. Mori non nega di aver svolto atti propri della professione infermieristica, come somministrare farmaci, ma afferma che tali atti erano marginali dal momento che per la maggior parte del tempo doveva occuparsi di assistenza diretta.
Anche la “convenuta” (ndr. Policlinico) è concorde nel dire che l’infermiere è un professionista, globalmente responsabile dell’assistenza della persona a lui affidata, e ha il potere di affidare (ndr. non delegare) alcuni interventi al personale di supporto. Per spiegare ciò il tribunale usa un esempio lampante: come un medico ben potendo eseguire direttamente la somministrazione di un farmaco (qualora la situazione richieda la sua competenza) lo prescrive all’infermiere che esegue nella fattispecie la somministrazione, così un infermiere dovrebbe -in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica- attribuire al personale di supporto i compiti da svolgere sotto sua responsabilità oppure in virtù di particolari casi può eseguirlo lui stesso (es. paziente totalmente dipendente da imboccare).
Nella sentenza è espresso che non è legittimo affidare compiti propri di una categoria (B) propri di un’altra (D) per decisione del datore di lavoro. Pertanto il lavoratore “ha diritto a svolgere le mansioni corrispondenti all’inquadramento che gli spetta e non può il datore di lavoro attribuirgli mansioni inferiori. Approfondiamo i due inquadramenti: appartengono alla categoria D i dipendenti “che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa […]”.