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Contratto Sanità: tra Sindacati, Rsu e altre osservazioni

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Contratto Sanità: tra Sindacati, Rsu e altre osservazioni

Alla fine è stato firmato. Non da tutti ma è stato firmato. Il CCNL comparto sanità, che disciplina il lavoro del personale operante nelle aziende sanitarie, il 21 maggio 2018, dopo 10 anni di blocco illegittimo è diventato operativo. Facciamo prima un piccolo riassunto della vicenda, anche a beneficio dei colleghi più giovani.

Il blocco della contrattazione pubblica fu varato per la prima volta dal Governo Berlusconi nel 2010. Tale blocco fu poi confermato dai Governi successivi, da Monti nel 2011 fino a Renzi più recentemente.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i blocchi dal 2013 in poi. Dato importante che analizzeremo dopo. Nonostante questa sentenza, però, si è dovuti giungere alla fine del 2017 per stilare un accordo di massima sul rinnovo contrattuale ed a maggio 2018 per la firma definitiva. Con un piccolo antefatto. Venerdì 23 febbraio a Roma erano previsti 2 eventi. Il primo era un incontro tra ARAN e sindacati rappresentativi per la definizione del preaccordo sul rinnovo del CCNL del comparto sanità, scaduto ormai da 9 anni. L’altro era la prima manifestazione unitaria dei sindacati infermieristici Nursind e Nursing Up, in supporto allo sciopero indetto dalle 2 compagini sindacali.

Contrariamente a quanto sempre successo durante lo sciopero si è arrivati alla firma della preintesa contrattuale. I sindacati confederali uscirono da quell’incontro dichiarando che avevano sottoscritto il miglior contratto possibile. Dopo le proteste degli infermieri, in particolare per l’art.31 che rendeva obbligatorio lo straordinario, gli stessi sindacati chiesero all’ARAN (l’agenzia governativa che tratta coi sindacati per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego) ben 34 modifiche su 96 articoli.

Il “miglior contratto possibile” aveva insomma degli errori in un articolo ogni 3. Tali modifiche però non sono state accettate, ed il 21 maggio è stato siglato il CCNL definitivo. Supportati anche dalla dura presa di posizione della FNOPI (ex FNC IPASVI), il giudizio è netto e preciso.E’ stato firmato un contratto indegno, offensivo, degradante, quasi PUNITIVO per la categoria infermieristica.

Andiamo ad analizzarlo punto per punto, partendo ovviamente dalla parte economica.

Era ovviamente quella più attesa, ma per le risorse governative messe a disposizione in finanziaria quella su cui si sapeva già di non poter intervenire. Gli stanziamenti quelli erano e quelli sono rimasti. Quello che nessuno si aspettava è che, peggiorando una situazione già paradossale ed illogica, si procedesse ad una operazione di riequilibrio totale, decidendo di ignorare completamente qualsiasi valutazione su responsabilità, formazione ed impegno. Partiamo da una precisazione. Nessun infermiere avrà un aumento di 85€ come dichiarato alla stampa. Gli aumenti vanno da 67 ad 82€. A cui si debbono togliere la vacanza contrattuale e le tasse; gli incrementi REALI vanno dai 33 ai 42€. Mensili. Dopo 9 anni di blocco contrattuale. Di base.

Se consideriamo poi che le categorie più basse beneficeranno del bonus da 80€, che l’infermiere ha l’obbligo di iscrizione all’Ordine, l’obbligo di assicurazione e l’obbligo ECM, le cifre si assottigliano ancora. Ridicola anche la quantificazione degli arretrati. Mediamente 450€. E solo per gli anni 2016-2017, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale reputi ILLEGITTIMI i blocchi contrattuali dal 2013 in poi.

I nuovi stipendi tabellari:

Vediamoli in un grafico.

Facciamo un piccolo raffronto prendendo ad esempio il “punto di pareggio” tra la fascia massima della categoria inferiore e quella corrispondente della categoria superiore:

  • Un A5 guadagna quanto un B1;
  • Un B5 quanto un Bs2;
  • Un Bs5 è a metà tra un C1 ed un C2;
  • Un C5… sta tra un D3 ed un D4.

Piccola, e doverosa precisazione.

La differenza SOSTANZIALE tra le categorie A, B, Bs, C e D/Ds è che in D/Ds ci sono LAUREATI. Infermieri, fisoterapisti, ostetriche. Per essere collocati in quella categoria è OBBLIGATORIA una laurea. Così come OBBLIGATORI sono gli ECM, l’iscrizione ad un Ordine o Albo, l’assicurazione. Tutti COSTI che abbassano ulteriormente la differenza salariale.

Se non bastasse i professionisti in D/Ds hanno anche responsabilità personali civili e penali che gli altri non hanno.

Per fare un esempio è sufficiente ricordare che le denunce contro gli infermieri negli ultimi 7 anni sono aumentate del 400%. Gli amministrativi denunciati (e per reati volontari, ad esempio per aver timbrato il cartellino senza essere a lavoro) si contano sulle dita di UNA mano.

Senza ovviamente considerare che se sbaglia un professionista in D può, come si dice, “scapparci il morto”, se sbaglia un amministrativo è sufficiente premere Canc sulla tastiera del PC e ricominciare da capo.

Se la progressione matematica venisse rispettata gli stipendi della categoria D/Ds sarebbero mediamente più alti del 15%. Che sarebbe comunque irrispettoso verso la professionalità, le competenze e la responsabilità che questi oepratori esprimono.

“E’ un problema di tutti, non solo degli infermieri”. Una delle tante giustificazioni che sento in giro.

Tabella di confronto degli stipendi nella sanità tra Italia e media europea.

I dati parlano chiaro, grazie ai contratti firmati dai sindacati confederali nella sanità italiana più si sale di qualifica meno si guadagna in rapporto alla media europea. Ci sarebbe da chiedere ai rappresentanti dei sindacati confederali come mai, quando affermano: “ehhh, siamo tutti sulla stessa barca”.

Lasciamo per adesso la questione economica. La parte normativa è e resta un mistero. Non vi erano necessità economiche particolari. Non c’erano soldi per far avanzare le competenze avanzate? Lo sappiamo.

Ma allora almeno lasciare tutto com’era no?

Invece si è operato abbastanza pesantemente. A parte riconoscere il diritto al tempo del cambio divisa e consegne, una vittoria dei sindacati autonomi degli infermieri, (per un massimo di 15 minuti, comunque irrisori) si sono eliminati alcuni diritti degli infermieri, e solo di loro, inserendo limitazioni e diktat senza senso. Se non quello di fare un favore alle aziende e di conseguenza allo Stato. Che però al tavolo contrattuale rappresenta per i sindacati la controparte. O almeno dovrebbe…

Analizziamola allora questa parte normativa.

Art. 1

  1. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Perchè “previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto”?

La logica avrebbe scritto “si applica il CCNL del comparto sanità fino al trasferimento” poi quello

  1. di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Perchè “previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto”?

La logica avrebbe scritto “si applica il CCNL del comparto sanità fino al trasferimento” poi quello del comparto di destinazione. Più semplice no? Cosa c’entrano i sindacati in questo?

Art. 6

Confronto regionale

  1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa

Art. 8

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

  1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.

  2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”).

  3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:

    a) la RSU;

    b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatariedel presente CCNL.

Su quei FIRMATARIE tornerò in seguito. Mettiamolo come promemoria.

Art. 12

Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale

  1. Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

Vedremo alla fine dell’analisi quali provvedimenti sono stati inseriti dai sindacati confederali in questo contratto per il “riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. “

ALLERTA SPOILER: nessuno.

  1. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, è istituita presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti

      1. effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;

Traduzione?

Lo sviluppo delle competenze professionali (in parole povere; come lavorare) verrà deciso dai sindacati confederali.

Da quando i sindacati si occupano di questo? Non è materia sindacale, ma LEGISLATIVA.

In sostanza, per quanto ci riguarda, questo aspetto professionale degli infermieri verrà deciso dai sindacati generalisti. Non da quelli infermieristici (che non hanno firmato) ma nemmeno dalle società scientifiche infermieristiche regolarmente registrate al Ministero o dall’Ordine degli Infermieri.

Come lavorerà un infermiere verrà deciso da persone che dell’infermiere forse non sanno nemmeno che deve essere laureato.

Art. 15

Modifica della denominazione dei profili di “esperto”

  1. A far data dall’entrata in vigore del presente CCNL, nei profili di tutte le categorie e dei relativi livelli economici, la denominazione “esperto” viene sostituita dalla denominazione “senior”.

Stendiamo un velo pietoso senza commentare ulteriormente.

Art. 16

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior  (nota immediata. Senior quindi possono essere solo gli assistenti sociali…)

  1. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.

  2. Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

Art. 17

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale

  1. Il requisito richiesto per l’incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l’incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

Ecco come “viene valorizzata” la figura del Coordinatore Infermieristico. Mentre per gli infermieri sono richiesti master o percorsi regionali per il coordinamento e per il sistema degli incarichi, per gli altri, in particolare gli amministrativi, bastano 5 anni di anzianità di servizio.

Art. 25

Periodo di prova

  1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

    a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;

    b. 6 mesi per le restanti categorie.

 

Quindi… A e B economicamente vengono “graziati”, ma date le competenze ridotte il periodo di prova diminuisce. La sottile PRECISAZIONE è che un infermiere, per lavorare, ha preso una laurea, fatto tirocinio, valutato, superato un esame di Stato. Non è stato abbondantemente “provato” nella sua professionalistà?

Art. 27

Orario di lavoro

  1. L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:

    – ottimizzazione delle risorse umane;

    – miglioramento della qualità della prestazione;

    – ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;

    – miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;

    – erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza

Chiedere ai sindacati che dovrebbero rappresentare i lavoratori di aggiungere “non penalizzare la vita sociale del dipendente” sarebbe stato troppo…

  1. La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

    e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;

No cari confederali. Il D.Lgs 66/2003 (che peraltro è stato superato, con aggiornamenti dalla Legge 9/2014) non si applica SOLO “nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore” ma a TUTTI i lavoratori.

  1. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

Come come??? Si prevede una deroga alla LEGGE?

Magari ho letto male.

  1. Con riferimento all’art.4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.

  2. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

No. Non ho letto male. Quelli che dovrebbero difendere i lavoratori hanno inserito delle deroghe assurde ed ILLEGALI nel CCNL.

Occorre ricordare a lor signori che nella GERARCHIA NORMATIVA il CCNL non può modificare o disattendere una Legge ordinaria. Deve RISPETTARLA.

Tali commi dell’art.27 sono quindi DA ABROGARE in quanto INCOSTITUZIONALI.

Art. 28

Servizio di pronta disponibilità

  1. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Sono ormai decine le sentenze che stabiliscono l’assurdità di aver scritto fin dal 1994 “senza riduzione del debito orario” e che l’hanno trasformato in “CON riduzione del debito orario).

Se nella settimana dopo essere stato attivato in SPD devo lavorare di più, per recuperare il suddetto debito orario, decade il senso del riposo per recuperare le energie psico-fisiche.

Anche in questo caso adeguarsi alle sentenze e difendere il lavoratore era troppo per i sindacati che dobrebbero farlo…

  1. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

Come per tutte le indennità, in particolare quelle infermieristiche, NESSUNA rivalutazione economica. Restano ferme ai valiori del 1994. VENTOTTO anni fa.

  1. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.

Un altro favore alle aziende, ed un altra mazzata sui lavoratori, in barba al rispetto della Gerarchia Normativa. Anche in questo caso da abrogare come anticostituzionale.

Art. 31

Lavoro straordinario

  1. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti da esigenze personali e familiari.

La norma PEGGIORE di tutto il CCNL. Lo straordinario diventa OBBLIGATORIO. Dopo le proteste a seguito del preaccordo di febbraio era stata tolta. Quando i sindacati confederali hanno capito che davvero i sindacati infermieristici non avrebbero firmato il contratto l’hanno subdolamente reintrodotta.

Non credo serva ulteriore commento.

Art. 33

Ferie e recupero festività soppresse

  1. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

  2. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

Speravate ci fosse un comma 4 che aumentava i giorni di ferie a chi ha una articolazione oraria su 7 giorni?

Non. Non c’è.

  1. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

Il comma 4 disciplina e regola, nella pratica, il “nonnismo”. I giovani neoassunti devono SCOPPIARE e lavorare di più. Via, subito sotto la mano pesante dell’azienda. Grazie sempre ai sindacati che dovrebbero diofendere i lavoratori.

  1. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

Anche in questo caso le numerose sentenze che permettono al dipendente di non essere rintracciabile durante il periodo di ferie vengono ignorate. Quelli che dovrebbero difendere i lavoratori continuano a fare favori alle aziende.

Art. 39

Congedi per le donne vittime di violenza

Decisamente apprezzabile. Niente da dire. Se non che è leggermente sessista.

Secondo un’indagine conoscitiva sulla violenza verso il maschile in Italia, condotta dall’equipe del docente di medicina legale Pasquale Giuseppe Macrì su un campione di 1.058 uomini, di età compresa tra i 18 ed i 70 anni, le proiezioni delle percentuali di violenze verso il maschile sarebbero così suddivise: il 24,3% del totale avrebbero subito una violenza fisica per mano di una donna nel corso della vita; il 18,7% del totale, avrebbero subito almeno una violenza sessuale ad opera di una donna nel corso della vita; il 29,7% del totale, avrebbero subito almeno una violenza psicologica ad opera di una donna nel corso della vita; il 12,3% del totale, avrebbero subito almeno un atto persecutorio ad opera di una donna nel corso della vita.

Una ricerca effettuata delnel 2015 nell’ambito del progetto dell’Unione europea Daphne III sulla violenza nelle dinamiche di coppia, realizzata analizzando un campione di giovani tra i 14 e i 17 anni, riporta che i ragazzi che hanno subito una forma di violenza sessuale sono tra il 9% ed il 25%.

Per quanto riguarda le molestie sessuali subite da uomini, il dato viene rilevato per la prima volta dall’ISTAT nell’indagine degli anni 2015-2016, pubblicata nel 2018: in essa si stima che le abbiano subite 3.75 milioni di uomini nel corso della loro vita, una percentuale pari al 18,8% della popolazione maschile italiana.

Nell’ottica quindi della difesa di TUTTI i lavoratori, perchè non prevedere questi permessi anche per gli uomini, in particolare gli omosessuali vittime spesso delle stesse violenze?

Art. 57

Contratto di lavoro a tempo determinato

  1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia

Molto divertente. I sindacati confederali, che nel 2017 si fecero promotori dei referendum per l’abrogazione del Jobs Act (il D.Lgs.81/2015 citato nel CCNL) adesso lo inseriscono come manovra strategica per l’organizzazione del lavoro.

Un po come quando si battevano per la non abrogazione dell’art.18 quando nei contratti dei loro dipendenti era stato eliminato da tempo.

Art. 64

Obblighi del dipendente

  1. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Azienda o Ente e i cittadini.

  2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

    g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;

Prima regola dell’azienda: non parlare mai dell’azienda. (cit.)

Seconda regola dell’azienda: non divertirti mentre sei in malattia o in infortunio.

Art. 86

Indennità per particolari condizioni di lavoro

Come già detto, nessuna rivalutazione. Restano ferme ai valori del 1994

Allegato D

Tabella perequativa.

Nome altisonante (per renderlo incomprensibile ai più?), e vanto di alcuni esponenti sindacali. Si tratta di una misura una tantum, ovvero una volta sola, di “elargizione” di prebende. Nella sostanza, è sufficiente valutare le cifre, serve a diminuire ulteriormente il divario tra un autista ed un infermiere laureato. Questo CCNL è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacale generaliste ma non da Nursind e Nursing Up, i due sindacati infermieristici autonomi.

Le “giustificazioni” vanno dal “meglio questo che niente” a “abbiamo firmato perchè dall’interno si combatte meglio”.

Spieghiamo in due parole come funziona.

La rappresentatività in sede contrattuale è stabilita dalla somma delle deleghe, ovvero degli iscritti al sindacato, e dai voti ottenuti dai sindacati alle elezioni per le RSU.

Le RSU, eredi del progetto della “socializzazione delle imprese” voluta da Bombacci, fondatore del PCI e da Mussolini durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana di Salò, DOVREBBERO essere la rappresentanza dei lavoratori di una azienda nelle trattative con l’azienda stessa.

DOVREBBERO.

Perchè per una norma assurda, antidemocratica ed incostituzionale le trattative finali con l’azienda vengono gestire non dalla RSU votata dai dipendenti, ma da questa e dalle organizzazioni sindacali FIRMATARIE.

Tanto per fare un paragone è come se in Toscana, regione amministrata dal centrosinistra votato dai cittadini toscani, le leggi venissero emanate solo dietro accordo con il centrodestra ed il Movimento 5 Stelle, votati dalla maggioranza del resto d’Italia.

Assurdo no?

Eppure la Costituzione è chiara.

Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

POSSONO. Non “devono”.

Imporre alle opposizioni di firmare qualcosa che non condividono, anzi contrastano, succedeva nel triste periodo del ventennio fascista.

Nella struttura democratica chi vince ha diritto di governare.

Se Nursind e Nursing Up, perfino nelle aziende dove sono primo sindacato, non hanno possibilità di farlo solo perchè a livello nazionale hanno,COERENTEMENTE, deciso di non firmare un accordo che ritengono non recepibile, non è democrazia. E’ dittatura.

E credo nel 2018 tutto questo debba finire.

Grazie.

Eugenio Cortigiano, Infermiere legale e forense

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