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Codice Deontologico Infermieri: riflessioni sull’ultima revisione.

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Codice Deontologico degli Infermieri: riflessioni sull’ultima versione del documento cardine per la professione infermieristica.

L’ultima versione del codice deontologico degli infermieri è stata approvata il 13 aprile 2019 e contiene diverse modifiche in conformità alle nuove leggi approvate nel 2017 in particolare “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (legge 24/2017) e “Norme in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento” (legge 219/2017).

L’influenza più che positiva di queste normative fa assumere al codice un carattere maggiormente centrato sull’assistito e sul rispetto delle sue volontà, per porre le basi per uno sviluppo ulteriore e continuo della professione infermieristica.

Nel nuovo codice deontologico degli infermieri un grande cambiamento è rappresentato dall’eliminazione dell’articolo 38 presente nel precedente codice del 2009 che recitava: “l’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito.

La scomparsa di questo articolo, chiaramente riferito al concetto di eutanasia, genera una riflessione e ha portato sicuramente non poche critiche e dissensi.

In Italia l’eutanasia è assimilabile all’omicidio volontario (articolo 575 del Codice penale) o omicidio del consenziente (articolo 579 del Codice penale) ed in alcuni casi al suicidio assistito ai sensi dell’articolo 580 del Codice penale.

Nell’esercizio della loro professione gli infermieri si possono trovare in situazioni legate al concetto di eutanasia; il problema etico nasce e, come recita il codice deontologico, gli infermieri si devono adoperare per analizzarlo e approfondirlo. La mancata presenza di questo articolo nel codice farebbe pensare che un argomento come l’eutanasia non sia più argomento di pertinenza etica/deontologica ma a discrezione valutativa del singolo professionista.

Alcune supposizioni sull’eliminazione dell’articolo 38 possono derivare dal fatto che questo codice deontologico nasce e trova molte delle sue basi nella legge 219 del 2017 in cui vengono regolamentate anche in Italia le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

La presente legge all’articolo 4 recita che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari […]”. Questa legge tutela il diritto alla vita e il diritto all’autodeterminazione della persona stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Per queste motivazioni, è possibile che alla stesura del codice si sia dato per scontato che fosse necessario inserire un richiamo al concetto di eutanasia, o ancora che questo poteva entrare in contrasto con i principi della legge 219/2017.

Viene però così dimenticato che anche questa legge tutela il diritto alla vita e mette per la prima volta in risalto l’importanza dell’autodeterminazione della persona non in termini di possesso e potere di disporre del proprio corpo, ma in termini di libertà di decidere in relazione alle scelte che coinvolgono la persona anche nella sua dimensione fisica. Nonostante questa importante normativa, in Italia resta ancora aperto l’ampio dibattito sull’eutanasia presente ormai da moltissimi anni. La normativa sulle DAT, ed anche tutte le altre disposizioni giuridiche civili e penali, non possono diventare sostituti della normativa deontologica che deve essere presente e deve sottolineare e ribadire che in tutti i casi l’infermiere non attua e non partecipa ad interventi che possono causare la morte.

L’assenza di questo articolo rappresenta quindi un grande vuoto che speriamo sia colmato con la stesura del nuovo codice nei prossimi anni, o che almeno in parte possa essere chiarito da eventuali spiegazioni di coloro che hanno partecipato alla stesura del codice. È fondamentale un richiamo al diritto alla vita e al “non provocare la morte” all’interno del codice deontologico di professionisti sanitari come gli infermieri, essendo un valore etico e deontologico fondamentale se non il più importante nell’esercizio della professione.

L’articolo potrebbe essere inserito nel Capo I “Principi e valori professionali” e potrebbe essere scritto nel seguente modo: “l’infermiere tutela il diritto alla vita e non attua e non partecipa in nessun caso a interventi finalizzati a provocare la morte”.

Leggi anche:

Codice Deontologico Infermieri: il commentario.

Codice Deontologico Infermieri 2019: testo, articoli e capi

Dott.ssa Alessandra Salerno
Dott.ssa Alessandra Salerno
Classe 1996. Ha studiato presso l'Università di Bologna conseguendo la laurea in Infermieristica (Aprile 2019) con tesi di laurea in salute mentale "Assistenza infermieristica al paziente oncologico con disturbo da stress post traumatico". Attualmente studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche all'Università di Bologna. Le piacerebbe un giorno occuparsi di assistenza infermieristica in area pediatrica.
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