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Ambienti troppo caldi: la legge obbliga i datori di lavoro a intervenire!

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Sistema d'aria guasto: la legge ci tutela!

Aria condizionata guasta o inefficace, ambienti mancanti di isolamento termico, temperature troppo elevate: lavorare nei periodi estivi è un incubo per migliaia di infermieri ed oss ogni giorno. Ma la legge non solo ci tutela, ma obbliga i datori di lavoro ad intervenire: pena l’arresto o multe salate!

Quanto amiamo il turno di notte? In inverno sicuramente molto meno del periodo estivo. Questo a causa delle temperature equatoriali che caratterizzano tantissimi luoghi di lavoro, privati e pubblici, e che vengono percepiti ulteriormente aumentati dall’attività fisica a cui ci costringe il nostro lavoro.

La legge però costringe il datore di lavoro ed il dirigente ad intervenire e pure celermente, grazie agli effetti del super Decreto Legislativo 81 del 2008.

Più precisamente esiste l’Allegato IV, dove il punto 1.9 legifera proprio in tema di Microclima. E viene proprio specificato riguardo alla temperatura del luogo di lavoro:

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

Rispetto questi punti il datore ed il dirigente vengono proprio obbligati con pene e multe salate!

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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