CCNL Sanità 2022/24: con ‘Art. 34 si aprono nuove porte per gli Infermieri fuori dall’Azienda, ma non sempre.
Una significativa novità è stata introdotta dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale della Sanità 2022/2024: l’articolo 34 offre a infermieri e altri professionisti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la possibilità di svolgere attività lavorative retribuite al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, senza incorrere nelle stringenti norme di incompatibilità previste per i dipendenti pubblici. Questa apertura rappresenta un cambiamento notevole nel panorama lavorativo del settore.
L’articolo 34 consente al personale sanitario (come definito dalla Legge 43/2006) di operare anche in contesti privati, al di fuori dell’orario di servizio. Questa disposizione è una deroga esplicita a due importanti norme sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici:
- Art. 4, comma 7 della Legge 412/1991
- Art. 53 del D.Lgs. 165/2001
Questa possibilità non nasce dal nulla, ma è l’applicazione diretta dell’articolo 3-quater del Decreto Legge 127/2021 (convertito nella Legge 165/2021), una norma nata durante l’emergenza pandemica per potenziare l’assistenza sanitaria e accelerare lo smaltimento delle liste d’attesa.
Il principio è chiaro: è possibile lavorare all’esterno, ma è sempre necessaria un’autorizzazione preventiva da parte dell’Azienda o Ente pubblico di appartenenza. L’azienda valuterà la richiesta basandosi su precise condizioni:
- Esigenze organizzative aziendali: L’attività esterna non deve compromettere il regolare funzionamento dell’ente.
- Rispetto della normativa sull’orario di lavoro: Deve essere garantito il rispetto dei limiti di orario e dei periodi di riposo.
- Non ostacolare lo smaltimento delle liste d’attesa: L’attività esterna non deve in alcun modo rallentare il recupero delle liste d’attesa, ancora molto critiche in diverse regioni italiane dopo l’emergenza Covid.
È importante notare che l’articolo 34 specifica che queste attività non sono soggette alle regole previste dagli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il che significa che non rientrano nella cosiddetta libera professione intramuraria.
Per la prima volta, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) riconosce formalmente e apertamente la possibilità per gli infermieri pubblici di svolgere attività lavorative retribuite al di fuori del proprio ente, superando così vincoli che per anni hanno limitato la loro operatività.
Questa apertura è significativa perché:
- Valorizza la professionalità infermieristica: permette agli infermieri di mettere a disposizione le proprie competenze anche nel settore privato e sul territorio, ampliando il campo d’azione.
- Aumenta la flessibilità lavorativa: offre ai professionisti maggiore autonomia nella gestione del proprio tempo e delle proprie opportunità.
- Offre un’opportunità di integrare il reddito: consente agli infermieri di aumentare le proprie entrate in modo legittimo e regolamentato, fornendo un importante supporto economico.
È cruciale ricordare che questa nuova facoltà non è un diritto automatico. L’Azienda può legittimamente rifiutare l’autorizzazione se ravvisa motivi organizzativi o il mancato rispetto delle condizioni previste.
Per questo motivo, è essenziale che gli infermieri interessati:
- Presentino una richiesta formale e dettagliata.
- Attendano l’autorizzazione prima di avviare qualsiasi attività esterna.
- Rispettino scrupolosamente i limiti sull’orario di lavoro e i riposi previsti dalla normativa.
Questo nuovo articolo 34 rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità e valorizzazione delle professioni sanitarie nel SSN, offrendo nuove prospettive per un settore in continua evoluzione.
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