Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm del 25 marzo 2026 che definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia e disciplina il percorso transitorio verso la piena regolamentazione della professione sanitaria di osteopata.
Il provvedimento recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 e rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, già prevista dalla legge 3/2018 e istituita formalmente con il Dpr 131/2021.
Con il decreto vengono stabilite le regole per l’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento, le modalità di equipollenza dei titoli conseguiti prima della laurea universitaria abilitante e i criteri per sostenere l’esame finale necessario all’iscrizione all’albo professionale.
Nascono gli elenchi speciali per gli osteopati.
Il Dpcm disciplina l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP, gli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Gli elenchi rappresentano una fase transitoria destinata agli osteopati già formati o in formazione prima dell’attivazione definitiva del percorso universitario.
Potranno iscriversi:
- coloro che entro il 31 agosto 2026 risultino iscritti a un corso di osteopatia di almeno tre anni;
- chi abbia completato il percorso formativo;
- chi sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente.
Due percorsi differenti per il riconoscimento dei titoli.
Il decreto distingue due differenti percorsi di riconoscimento.
Il primo riguarda chi possiede esclusivamente un titolo di osteopata ottenuto attraverso un corso almeno triennale.
Il secondo è riservato a professionisti già in possesso di una laurea sanitaria abilitante o di un titolo equipollente.
Per gli osteopati senza altra laurea sanitaria.
Saranno richiesti:
- almeno 2.400 ore di formazione teorica;
- equivalenti a 96 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- almeno 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia;
- equivalenti a 40 CFU.
Per chi possiede già una professione sanitaria.
Per gli operatori già laureati in una professione sanitaria:
- il monte ore teorico minimo scende a 1.500 ore;
- pari a 60 CFU;
- resta invariato il requisito delle 1.000 ore di tirocinio pratico.
La formazione dovrà inoltre essere stata erogata da docenti con titoli coerenti con le discipline insegnate e, per le materie clinico-mediche, da laureati magistrali in Medicina e Chirurgia.
Valorizzata anche l’esperienza professionale.
Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento riguarda il riconoscimento dell’esperienza lavorativa.
Nel caso in cui il tirocinio pratico non raggiunga le 1.000 ore previste, sarà possibile valorizzare l’attività professionale svolta sul campo.
L’esperienza dovrà:
- essere durata almeno 36 mesi, anche non continuativi;
- essere maturata dalla legge 3/2018 fino ai 24 mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo;
- essere documentata tramite partita IVA, contratti, documentazione fiscale o altri atti idonei.
Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione.
L’iscrizione agli elenchi speciali non garantirà automaticamente il passaggio all’albo professionale.
Gli osteopati dovranno infatti ottenere entro sei anni:
- il riconoscimento del titolo;
- oppure l’equipollenza alla laurea abilitante.
Per farlo sarà necessario sostenere un esame di abilitazione presso le Università dove saranno attivati i corsi di laurea in Osteopatia.
Chi non completerà il percorso entro i termini previsti verrà cancellato dall’elenco speciale.
Le misure compensative previste dal decreto.
Per accedere all’esame saranno richieste specifiche integrazioni formative.
Gli osteopati provenienti dal percorso non sanitario dovranno acquisire competenze in:
- medicina legale;
- etica e deontologia;
- organizzazione sanitaria;
- sicurezza sul lavoro;
- radioprotezione;
- primo soccorso;
- rianimazione cardiopolmonare;
- discipline medico-chirurgiche interdisciplinari;
- prevenzione e promozione della salute.
Per chi possiede già una laurea sanitaria, invece, tali conoscenze potranno essere riconosciute attraverso i CFU acquisiti nel precedente percorso universitario.
Dal 1° settembre 2026 solo corsi universitari.
Il decreto introduce anche una data chiave per il futuro della professione.
Dal 1° settembre 2026 i corsi abilitanti in osteopatia potranno essere attivati esclusivamente dalle Università accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Si chiude così progressivamente la lunga fase delle scuole private come unico canale formativo per l’accesso alla professione sanitaria di osteopata.
Una nuova fase per la professione sanitaria di osteopata.
Con questo Dpcm prende finalmente forma il percorso di regolamentazione definitiva dell’osteopatia in Italia.
L’obiettivo è garantire:
- standard formativi omogenei;
- maggiore tutela per i pazienti;
- riconoscimento professionale;
- integrazione dell’osteopata all’interno del sistema sanitario nazionale.
Si tratta di una fase delicata ma decisiva, chiamata a conciliare il riconoscimento delle competenze maturate negli anni con la necessità di costruire un sistema universitario e ordinistico strutturato, trasparente e uniforme su tutto il territorio nazionale.
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