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mercoledì, Aprile 24, 2024
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Sen. Boldrini (PD): “ecco come cambierà la formazione degli OSS in Italia”.

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Presentato dalla senatrice Paola Boldrini (PD) un disegno di legge sul “Riordino del profilo professionale e della formazione dell’operatore socio-sanitario” (DDL 2071). Ecco di cosa parla.

E’ stata presentato qualche tempo fa al Governo il DDL della senatrice del Partito Democratico Paola Boldrini che prevede una rivoluzione nel campo del Profilo e della formazione dell’Operatore Socio Sanitario. Il politico da tempo si sta occupando del settore e ora spinge sulla maggioranza perché venga discusso e approvato il suo disegno di legge.

Il DDL è suddiviso in 7 articoli. Ecco di cosa trattano:

(DDL Paola Boldrini) Onorevoli Senatori. – Sono anni che il Ministero della salute, le regioni e le rappresentanze sindacali e professionali provano, senza riuscirci, a riordinare il profilo e la formazione dell’operatore socio- sanitario, che anche con la pandemia COVID-19 ha dimostrato la sua estrema utilità. Il presente disegno di legge prevede, pertanto, la revisione dei vigenti accordi tra lo Stato e le regioni riguardanti la professione degli operatori socio-sanitari, prevedendo il suo riordino nel rispetto dei seguenti criteri:
– uniformare la formazione sia in termini di contenuti teorici e pratici (tirocinio, stage) che di monte ore, attribuendone la titolarità al Servizio sanitario nazionale (SSN);
– uniformare il titolo di studio e i contenuti;
– definire in modo puntuale competenze, attività, ambiti operativi e responsabilità, nonché modalità di inserimento nei differenti contesti operativi;
– definire criteri cogenti per l’accreditamento degli enti formatori, direttori di corso, docenti tutor, nonché per le sedi di tirocinio;
– definire le modalità di mantenimento delle competenze (formazione continua);
– definire l’attivazione obbligatoria di un registro regionale degli operatori socio-sanitari per tutelare il cittadino e prevenire l’abusivismo.
Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che non potrà che migliorare la risposta del SSN alla realizzazione della tutela della salute individuale e collettiva.

Disegno di Legge.

Art. 1.

(Profilo professionale dell’operatore socio-sanitario)
1. La presente legge individua il profilo professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come colui che, in possesso del diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorire il benessere e l’autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale e di vita quotidiana.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro regionale degli operatori socio-sanitari. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la gestione e l’aggiornamento del registro di cui al periodo precedente.
3. L’operatore socio-sanitario presta la propria assistenza, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 4, nell’area della prevenzione, della cura, della riabilitazione e della palliazione, svolgendo la propria attività in autonomia, in collaborazione e su prescrizione del professionista sanitario, socio- sanitario o sociale responsabile dell’assistenza, e nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale della propria attività con quella degli altri operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona.
4. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività nei seguenti contesti operativi:
a) sanitario, socio-sanitario e sociale, in servizi e strutture di ricovero ospedalieri e distrettuali, residenziali e semi-residenziali;
b) scolastici, per le pertinenti attività socio-sanitarie;
c) territoriali e a domicilio;
d) in tutti i servizi e presìdi che necessitano della presenza di tale profilo professionale per l’aiuto, l’assistenza e il sostegno alle persone, anche con riferimento al loro ambiente di vita e alle diverse fasce di età, che presentino:
1) problemi di salute in fase acuta;
2) problemi di salute cronici e condizioni di terminalità;
3) disabilità psico-fisiche;
4) disturbi nella sfera della salute mentale o della dipendenza;
5) disagio sociale ed emarginazione.
5. L’attività dell’operatore socio-sanitario è riconosciuta quale lavoro usurante e rientra nelle categorie che hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato.
6. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari e socio- sanitari. In particolare, l’operatore socio-sanitario:
a) opera in autonomia sulla base di procedure, protocolli e piani di lavoro;
b) coopera allo svolgimento di interventi e prestazioni eseguiti da altri professionisti;
c) collabora in équipe per individuare i bisogni della persona;
d) interviene nell’accoglienza sanitaria;
e) organizza il proprio lavoro e interagisce con altri operatori e servizi in ambito socio-sanitario.

Art. 2.
(Formazione professionale dell’operatore socio-sanitario)

1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto di criteri d’insegnamento standard e uniformi su tutto il territorio nazionale, nella durata e nel contenuto, autorizzano le aziende sanitarie sedi di formazione universitaria delle professioni sanitarie, e gli altri enti del servizio sanitario regionale, allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
2. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 4, le aziende e gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi anche di enti formativi pubblici o privati, con i quali si associano con la formula dell’associazione temporanea di impresa, svolgendo anche la vigilanza sugli enti medesimi.
3. L’ordinamento didattico dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario è individuato da una specifica intesa tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il corso di formazione sia adeguato alle competenze e alle attività da svolgere e sia uniforme sull’intero territorio nazionale;
b) la durata del corso di formazione non sia inferiore a 1.400 ore, si svolga in un arco temporale non inferiore a dodici mesi e non superiore a diciotto, e il corso sia strutturato in due moduli didattici, il primo di base e il secondo professionalizzante;
c) il modulo di base, della durata di almeno 450 ore di teoria, sia finalizzato all’orientamento, alla motivazione, alla professione e all’apprendimento delle conoscenze di base relative a:
1) i bisogni di base delle persone assistite;
2) le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche;
3) l’offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, anche in ambiente scolastico; 4) il profilo professionale dell’operatore socio-sanitario;
5) i profili professionali dei professionisti sanitari e dell’area socio-sanitaria;
6) i princìpi fondamentali dell’etica professionale;
7) gli aspetti generali connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
8) gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;
9) gli aspetti di base dell’igiene e della salubrità degli ambienti;
10) gli elementi di farmacologia e il processo di gestione del farmaco;
11) le tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;
d) il modulo professionalizzante, di durata di almeno 950 ore, di cui 300 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e laboratori e 550 ore di tirocinio, deve garantire l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze professionali finalizzate a:
1) aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana; 2) svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale;
3) svolgere le attività di organizzazione e collaborazione con altri operatori e servizi sanitari e socio- sanitari;
e) nell’ambito delle ore di teoria del modulo professionalizzante siano previste fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari e sociali nazionali e regionali, definite dalle sedi formative delle aziende sanitarie;
f) i moduli teorici siano articolati come segue: area socio-culturale, legislativa e organizzativa di minimo 130 ore, area assistenziale, area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa di minimo 275 ore, area relazionale di minimo 70 ore;
g) nell’ambito dell’area socio-culturale, legislativa e organizzativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:
1) legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale; aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale;
2) diritto del lavoro;
3) organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
4) salute, malattia e disabilità;
5) salute e sicurezza sul lavoro;
6) lingua veicolare;
7) informatica applicata;

h) nell’ambito dell’area assistenziale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

1) princìpi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona;
2) approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale;
3) attività assistenziali e procedure in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione all’assistenza prestata al paziente con problemi psicologici e disturbi psichiatrici;
4) primo soccorso;
5) anatomia, fisiologia e fisiopatologia degli apparati e delle strutture corporee; 6) elementi di farmacologia e processo di gestione del farmaco;
7) tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;
8) condizioni di normalità e alterazioni della nutrizione;

i) nell’ambito dell’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:
1) igiene;
2) igiene, sicurezza e comfort ambientale;

l) nell’ambito dell’area relazionale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti: 1) psico-pedagogia e sociologia;
2) relazione professionale con l’assistito, i caregiver e l’équipe sanitaria;
m) nell’ambito del percorso formativo si svolga un tirocinio:
1) mirato all’apprendimento delle competenze di cui all’articolo 4, in ciascuno degli ambiti sanitario, assistenziale, socio-sanitario, sociale e scolastico, per le pertinenti attività socio-sanitarie, con coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività di aiuto e supporto alle persone assistite;
2) da espletare nelle strutture e servizi in cui è previsto l’impiego di operatori socio-sanitari, in particolare nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale e del sociale, del privato sanitario o socio-sanitario, autorizzato e accreditato, e in ambito scolastico per le pertinenti attività socio- sanitarie;
3) la cui programmazione e supervisione sia affidata, in qualità di tutor, a professionisti sanitari o socio-sanitari con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale, oppure in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito educativo e formativo, e con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;

n) l’incarico di realizzazione delle attività didattiche, di progettazione del tirocinio e di integrazione tra formazione teorica e tirocinio sia affidato ad un direttore di corso che sia in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo e con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo;

o) le docenze, affidate attraverso specifico bando e valutazione dei curriculum vitae e professionali, tengano conto dei seguenti criteri preferenziali:
1) che la disciplina oggetto della docenza sia coerente con l’attività professionale svolta, avendo come requisito minimo per l’affidamento l’aver esercitato in qualità di professionisti e operatori con esperienza specifica e riconosciuta in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno tre anni, oppure, il possesso della laurea o titolo equipollente o equivalente per l’esercizio professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, fatta eccezione per gli insegnamenti di informatica e inglese;
2) aver acquisito precedenti esperienze nel campo della formazione;
3) il possesso di ulteriori requisiti eventualmente individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

p) il Consiglio di corso sia composto dai docenti e dai tutor, sia presieduto dal direttore del corso e concorra alla programmazione, espletando tutte le funzioni necessarie a garantire l’apprendimento delle competenze attese per il profilo, valutando, periodicamente, e al termine del percorso formativo, il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze per ciascuno studente, determinandone, altresì, l’ammissione all’esame di qualifica;

q) le metodologie didattiche siano tese a:
1) facilitare l’apprendimento mediante un approccio didattico interattivo basato sulla problematizzazione di casistica specifica al fine di favorire l’integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche;
2) privilegiare la formazione in presenza destinando alla formazione a distanza (FAD) e all’e-learning al massimo il 30 per cento del monte ore teorico, limitatamente alle materie del modulo base dal contenuto teorico-generale e assicurando il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti, la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte e l’adeguamento dei sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative;

r) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere modalità di studio e di approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l’apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10 per cento del monte ore teorico;

s) sia obbligatoria la frequenza dei corsi;

t) per l’ammissione all’esame finale siano fissate le seguenti condizioni: 1) il rispetto di una percentuale minima di presenze;
2) una percentuale massima di assenze superata la quale il percorso formativo si considera interrotto e l’eventuale completamento può avvenire solo secondo modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma;
3) una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio;

u) le prove dell’esame, definite dalle regioni e dalle province autonome, consistano in una prova teorica e in una prova pratica finalizzate a verificare, rispettivamente, l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente;

v) le procedure d’esame rispettino i princìpi di trasparenza e tracciabilità;

z) gli esami possano avvenire anche con modalità telematica, in condizioni di sicurezza e in maniera tale da poter verificare e garantire le conoscenze e le abilità pratiche dei candidati;
aa) l’attività formativa, il tirocinio e il relativo esame finale si svolgano interamente nel territorio della regione o della provincia autonoma in cui è stato autorizzato il corso;
bb) la commissione d’esame, nominata dall’ente formativo, sia composta da:
1) un esperto dell’area sanitaria e un esperto dell’area sociale, esterni all’organizzazione del corso e
designati dalla regione o dalla provincia autonoma;
2) il direttore del corso con funzioni di presidente;
3) un docente del corso;
4) una guida di tirocinio del profilo professionale di operatore socio-sanitario;
5) ulteriori componenti eventualmente individuati dalla regione o dalla provincia autonoma;
cc) allo studente che supera con esito positivo entrambe le prove sia rilasciato dalle regioni o dalle province autonome un diploma di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale;
dd) il diploma rechi gli estremi dell’atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi, nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente erogato i corsi.
4. Possono essere previsti moduli di formazione aggiuntivi per un massimo di 200 ore, di cui 100 di tirocinio e la restante parte a scelta del partecipante fra uno dei due percorsi in ambito sociale o sanitario, da svolgere successivamente all’acquisizione della qualifica professionale. I moduli sono mirati a specifiche tipologie di assistiti e contesti operativi in risposta a particolari esigenze emerse o individuate nell’ambito della programmazione delle regioni o delle province autonome.
5. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del diploma di operatore socio- sanitario, in ragione delle competenze comunque acquisite dal soggetto interessato.
6. Resta salva la possibilità per le regioni e le province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del diploma di operatore socio-sanitario.
7. Coloro che ottengono il riconoscimento di crediti formativi di cui ai commi 4 e 5, pari al totale delle ore di teoria, esercitazioni, laboratori e tirocinio, devono comunque conseguire il titolo di diploma.
8. Al fine dell’acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali, del titolo post qualifica di tecnico dei servizi sociali, nonché del diploma di tecnico dei servizi socio-sanitari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, con intesa tra il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata l’adozione di misure compensative, il cui contenuto minimo è definito in 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.
9. Al fine dell’acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso del titolo di infermiera volontaria della Croce rossa italiana (CRI), ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, con intesa tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata l’adozione di misure compensative costituite da un minimo di 200 ore di tirocinio in ambito sociale e scolastico.
10. Al fine dell’acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte degli studenti frequentanti gli istituti professionali di Stato con indirizzo « Servizi per la sanità e servizi sociali », con intesa tra il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato lo svolgimento di percorsi integrativi costituiti da un monte ore minimo di 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.
11. L’esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali relative al profilo di operatore socio- sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della salute.
12. Al fine di conseguire un apprendimento e un aggiornamento continui, l’operatore socio-sanitario ha l’obbligo di svolgere una formazione annuale di almeno 15 ore, con rilascio di un attestato di partecipazione. Le indicazioni in materia di formazione continua sono adottate con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l’aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi, secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani sanitari regionali.
13. I corsi di formazione continua possono essere erogati dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati per la formazione degli operatori socio-sanitari, nonché dai provider accreditati per l’educazione continua in medicina.
14. Con apposito accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori competenze dell’operatore socio-sanitario da acquisire con specifica formazione teorica e pratica.
15. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al Piano sanitario nazionale, al Piano sociale nazionale e alle indicazioni programmatiche della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono annualmente il fabbisogno formativo e l’organizzazione dei corsi, nonché i criteri di accreditamento e di partnership degli enti formatori, qualora per lo svolgimento delle medesime attività formative intendano avvalersi di enti pubblici non appartenenti al servizio sanitario regionale, di enti del Terzo settore o di ulteriori soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione o provincia autonoma.

Art. 3.
(Requisiti di ammissione al corso)

1. Per l’ammissione ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età e il titolo di scuola secondaria di secondo grado.
2. Chi ha conseguito all’estero un titolo di studio equivalente a quello di cui al comma 1 deve: a) presentare un documento che attesti l’equivalenza del livello di istruzione;
b) possedere una certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato i cittadini stranieri in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.
3. Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, nel caso in cui non possieda un documento che attesti l’equivalenza del titolo di studio, previa idonea informativa rilasciata dall’ente formatore, può presentare una dichiarazione sostitutiva.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.
5. Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale.

Art. 4.
(Competenze professionali dell’operatore socio-sanitario)

1. Le competenze dell’operatore socio-sanitario sono di natura socio-sanitaria, tecnica, relazionale ed educativa, e sono finalizzate a favorire il benessere e l’autonomia delle persone assistite con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi mentali, dipendenza patologica, disagio sociale ed emarginazione, in tutte le fasi della vita, anche in fase terminale, come di seguito individuate:
a) aiutare la persona assistita nell’igiene e nella cura di sé, anche in cooperazione con le specifiche figure professionali, tenendo conto dei deficit psico-fisici e motori dell’assistito;
b) aiutare la persona assistita nell’impiego di denaro e nel procurarsi cibo, vestiario e altri beni di prima necessità;
c) aiutare la persona assistita nell’alimentazione;
d) aiutare la persona assistita nel cambiare o mantenere la posizione corporea, nella deambulazione, nella mobilizzazione, negli spostamenti e trasferimenti, anche usando apparecchiature, ausili, protesi e ortesi, anche in collaborazione con specifiche figure professionali;
e) attuare pratiche per favorire l’igiene del sonno e del riposo riducendo il più possibile l’alterazione del ritmo sonno-veglia;
f) supportare la persona assistita nelle interazioni personali, nel mantenere i rapporti parentali e amicali e i ritmi di vita nell’ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero;
g) interagire con la persona assistita e aiutarla nelle interazioni con il caregiver, nella comunicazione verbale e non verbale, anche con l’ausilio di strumenti, in modo coerente e adeguato alle loro capacità, allo stile comunicativo e alle tecniche di contatto, alla disabilità e alle caratteristiche personali;
h) aiutare la persona assistita nel gestire il proprio tempo e le proprie attività, nelle attività di vita sociale e ricreative, nonché nelle pratiche religiose e spirituali;
i) aiutare la persona assistita nell’attuazione di compiti e attività per l’educazione, il lavoro e l’impiego, nonché nella transazioni economiche semplici;
l) aiutare la persona assistita nelle attività funzionali alla vita quotidiana, attivando e mantenendo relazioni adeguate nel contesto di lavoro e nelle reti formali e informali e rispettando i ruoli dei soggetti coinvolti;
m) aiutare la persona assistita nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell’accesso a servizi;
n) aiutare e supportare l’assistito nel governo della casa, nella sistemazione nella cura degli oggetti personali e di altri oggetti se funzionali alla riabilitazione e al mantenimento dell’autonomia della persona;
o) supportare la persona assistita nella partecipazione ad attività ricreative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell’integrazione sociale;
p) realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e al recupero funzionale, secondo procedure in uso, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;
q) realizzare attività di animazione e di socializzazione rivolte a singoli o a gruppi, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;
r) in ambito socio-sanitario e sociale, realizzare attività fisica individuale o in piccoli gruppi, in collaborazione con specifiche figure professionali;
s) proporre attività assistenziali relative all’ambito sanitario e sociale e partecipare alla loro erogazione; t) applicare i princìpi etici e la normativa sulla privacy in tutte le attività, mantenendo la propria
sicurezza negli ambiti operativi;
u) utilizzare metodologie di lavoro comuni in uso nei contesti operativi sulla base delle procedure e dei
protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture al fine di agevolare il lavoro di équipe; v) lavorare in équipe, conoscendo e coinvolgendo le reti informali e rapportandosi con le strutture
sociali, ricreative e culturali dei territori;
z) realizzare, anche in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, le attività previste nel rispetto della dignità della persona, delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere, nonché della riservatezza e della privacy degli assistiti, delle loro famiglie e dei caregiver;
aa) utilizzare modalità comunicative e relazionali idonee ai contesti organizzativi e professionali, interagendo con gli altri operatori e professionisti sanitari e socio-sanitari e riconoscendo il proprio e l’altrui ruolo;
bb) utilizzare strumenti comunicativi e informativi all’interno della propria attività anche per assicurare la continuità delle cure;
cc) rapportarsi con le reti informali di associazioni ed enti che, a vario titolo, intervengono nei processi terapeutici e riabilitativi su indicazione dei professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento;
dd) collaborare alla definizione dei piani di lavoro per quanto di competenza;
ee) collaborare ai processi di valutazione della qualità del servizio, per quanto di propria competenza,
proponendo azioni di miglioramento relative al proprio ambito di attività;
ff) verificare e registrare dati e osservazioni sugli effetti delle attività svolte, segnalando, ai professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento, le anomalie o le circostanze che possono influire sull’assistenza;
gg) contribuire alla formazione di personale sanitario e socio-sanitario in tirocinio e all’inserimento dei neoassunti, per quanto di competenza;
hh) aiutare nell’assunzione della terapia orale e topica prescritta dal medico a domicilio o presso una residenza sanitaria assistenziale;
ii) somministrare farmaci per via orale, dopo la presa in carico del paziente da parte del personale sanitario e socio-sanitario preposto, sulla base di protocolli specifici previsti dalla struttura, previa specifica formazione in ambito farmacologico;
ll) attuare procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l’erogazione dell’assistenza;
mm) eseguire attività per la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione o l’alta disinfezione di materiali e dispositivi, nonché per la loro conservazione, secondo le procedure in uso;
nn) effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;
oo) attuare comportamenti per tutelare la propria sicurezza;
pp) aiutare o sostituirsi alla persona assistita nel prendersi cura della propria salute, secondo diversi livelli di operatività: in autonomia e in collaborazione e su prescrizione dei professionisti sanitari e socio-sanitari responsabili dell’assistenza sanitaria e sociale;
qq) applicare precauzioni standard e precauzioni basate sulla via di trasmissione delle infezioni e delle malattie infettive;
rr) collaborare nel fornire informazioni ad assistiti e caregiver per l’appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;
ss) riconoscere segni e sintomi di alterazione psico-fisica;
tt) rilevare parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura,
saturazione e dolore, nonché riconoscerne le alterazioni;
uu) comunicare e registrare i parametri vitali nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;
vv) predisporre materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura, purché non invasivi per l’assistito, e utilizzarli sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;
zz) utilizzare apparecchi elettromedicali di semplice uso che non siano invasivi per l’assistito, sulla base dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;
aaa) prelevare campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere al loro trasporto, ove previsto;
bbb) rilevare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta;
ccc) eseguire medicazioni semplici e bendaggi, secondo procedure in uso, e collaborare con l’équipe professionale nelle medicazioni complesse;
ddd) utilizzare apparecchiature e strumenti per la rilevazione di glicemia e glicosuria, secondo le procedure in uso, e registrare i dati nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;
eee) attuare misure di primo soccorso e pronto intervento secondo le procedure in uso; fff) collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento.

Art. 5.
(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disapplicati i precedenti accordi Stato-regioni riguardanti il profilo e la formazione dell’operatore socio-sanitario.
2. I corsi per operatore socio-sanitario già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli accordi di cui al comma 1, sono condotti a termine.
3. Gli attestati conseguiti ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono considerati equivalenti agli attestati di qualifica di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 6.
(Osservatorio nazionale e regionale del profilo professionale di operatore socio-sanitario)
1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Osservatorio nazionale del profilo professionale di operatore socio-sanitario per la verifica e il monitoraggio dell’attuazione della legge medesima.
2. L’Osservatorio nazionale è composto da dieci operatori socio-sanitari, proposti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante per ciascuna delle federazioni nazionali degli ordini provinciali degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) e un rappresentate del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali. L’Osservatorio nazionale è presieduto dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome possono costituire analoghi osservatori a livello regionale.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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