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OSS Marche: ecco proposta di legge per istituire elenco regionale degli Operatori Socio Saniari.

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Gli Operatori Socio Sanitari delle Marche potrebbero avere un proprio elenco regionale. Presentata apposita proposta di legge lo scorso 4 marzo.

Ben 15 consiglieri regionali delle Marche hanno presentato il 4 marzo 2021 una proposta di legge per istituire in regione l’elenco degli Operatori Socio Sanitari. La stessa si rifà ed iniziative simili presentate anche in altre regioni, tra cui Lombardia, Puglia e Liguria.

Ecco la proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi. Presentata in data 4 marzo 2021 alla Regione Marche.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI. ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE

Art. 1 (Finalità)

1. Con questa legge la Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendono accedere ai corsi di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze sul territorio.

2. La Regione, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.

3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite nell’elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica di operatore sociosanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività.

Art. 2 (Elenco regionale).

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione e gli istituti professionali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali:

b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l’attestato e la qualifica di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all’articolo 3.

2. L’elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l’inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, re- stando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all’esercizio dell’attività.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedi- mento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell’elenco.

4. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 3 (Disposizioni procedurali).

1. Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco coloro che, alternativamente:

a) hanno acquisito il titolo nelle Marche;
b) prestano attività lavorativa nelle Marche;
c) sono residenti nelle Marche.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosanitario conseguita a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l’inserimento nell’elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli opera- tori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4. La Regione inserisce nell’apposita sezione dell’elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vi- genti e con le modalità da stabilirsi con provvedi- mento della Giunta regionale e gli istituti professio- nali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e ”servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

Art. 4 (Norme finali).

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione per l’istituzione dell’elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell’elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.

Art. 5 (Invarianza finanziaria).

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Leggi anche:

Profilo Professionale dell’OSS. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Ambiti di lavoro e competenze.

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