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La formazione degli OSS, tra Super-OSS, qualità dell’assistenza e bisogni di salute dei più fragili.

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Super-OSS. Interviene Mauro Marin, direttore distretto sanitario di Pordenone: le cure ai più fragili vanno garantite. Il ruolo opportuno degli Operatori Socio Sanitari.

Gentile Direttore,

a necessità di garantire assistenza e cure in strutture e contesti non sanitari, dove non sono disponibili né previsti in organico infermieri, ha motivato deroghe e deleghe a personale non sanitario di atti assistenziali, nel rispetto del principio di sicurezza delle cure che un’organizzazione sanitaria deve garantire ai sensi dell’art.1 della legge n.24/2017 e art.34 del D.Lgs 150/2009 anche attraverso la formazione certificata, nel perimetro dei profili professionali stabilito dalla legge n.3/2018 ma anche del loro sviluppo necessario ai bisogni ineludibili della comunità, come già riconosciuto agli infermieri con le competenze avanzate di cui al comma 566 dell’art.1 della legge 190/2014.

La DGR Veneto 305/2021 ha proposto una formazione complementare sanitaria in Allegato A per gli operatori socio-sanitari, addestrati di base con un corso di 1.000 ore ai sensi della DGR 771/2021, al fine di garantire la continuità assistenziale agli assistiti fragili disabili e non autosufficienti nei contesti socio-sanitari dove manca la presenza di infermieri e gli OSS sono gli unici caregivers a garantire una presenza continuativa effettiva.

Le ordinanze del TAR Veneto sez.3ᵃ n.301/2021 e Consiglio di Stato sez.3ᵃ n.4641/2021, a esclusivo titolo cautelare senza ancora entrare nel merito della questione, hanno sospeso la deliberazione in attesa di giudizio di merito definitivo.

La Regione Veneto con DGR n.1122/2015 e la Regione Emilia Romagna con DGR n.220/2014 avevano già autorizzato a somministrare farmaci, previa formazione complementare, gli operatori sociosanitari (OSS) con profilo definito dall’art.5 della legge n.3/2018 e dagli Accordi Stato-Regioni del 22/02/2001 e del 16/01/2003.

Prima ancora la DGR Veneto 142/2010 in allegato A aveva previsto una formazione per assistiti e loro caregivers in merito alla gestione della nutrizione enterale domiciliare.

Il Consiglio Superiore di Sanità con parere del 25 marzo 2009 aveva riconosciuto l’addestramento dei caregivers non sanitari all’aspirazione tracheobronchiale degli assistiti tracheostomizzati a domicilio e con parere del 12 dicembre 2011 aveva autorizzato l’uso dell’ossigeno, farmaco ai sensi del D.Lgs 219/2006, da parte di personale non sanitario nelle emergenze in strutture balneari.

La Circolare 25 novembre 2005 del Ministro della Salute e dell’Istruzione ha autorizzato la somministrazione di farmaci nei contesti educativi scolastici da parte di personale non sanitario, come poi disposto dalle Regioni, ad esempio, Regione Lazio-MIUR : “Percorso Integrato per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico” del 05/02/2018.

La gestione del diabete mellito in conformità alla legge n.115/1987 è stata oggetto del Documento XVII n.16 del 4 ottobre 2012 della 12ᵃ Commissione del Senato “Igiene e Sanità” che al punto 5.6.1 ha evidenziato la necessità di garantire agli studenti diabetici la somministrazione di insulina in orario scolastico da parte di personale scolastico.

La somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario nelle scuole è lecita, su richiesta e delega scritta dei genitori corredata da una certificazione medica di diagnosi e piano terapeutico, a condizione che l’atto non richieda discrezionalità tecnica da parte dell’adulto non sanitario incaricato di somministrare il farmaco ((TAR Campania-Napoli n.2788 del 01/06/2016 e TAR Sardegna sentenza n. 1028 del 22 giugno 2011).

Di norma la somministrazione di farmaci è affidata alla responsabilità degli infermieri secondo il loro profilo in D.M. n.739/1994, ma non è compito esclusivo dell’infermiere, potendo essere eseguita anche dal medico e, in contesti non sanitari come il domicilio o la scuola, dai genitori ex-art.316 CC o persone nominate loro delegati, dai familiari tenuti all’obbligo di accudimento ex-art.433 CC e badanti loro delegate, dagli affidatari ex-art. 402 CC o loro delegati, senza concretizzare esercizio abusivo di professione infermieristica ex-art.348 CP (Cass. Pen.sez.IV n.14603/2010, Cass SSUU n.11545/2012; Cass. Pen.sez.II n.52619/2018).

La letteratura scientifica ha dimostrato la sicurezza di gestione della somministrazione dei farmaci nei contesti territoriali coinvolgendo anche caregivers non sanitari (Int. J Clin. Pharm 2018, 40/2: 325334; Seizure 2017, 50: 38-42).

La Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio-Assistenziali di Torino utilizza dal 2015 un protocollo che prevede la gestione della somministrazione di farmaci nei centri diurni per minori disabili da parte di personale non sanitario addestrato, legittimata da “delega a persona nominata” da parte dei genitori ai sensi dell’art.316 del codice civile. La Regione FVG ha attivato una analoga sperimentazione.

E’ necessario che tutte le professioni di aiuto abbiano uno sviluppo in sicurezza dei profili professionali commisurato alla realtà territoriale delle crescenti necessità assistenziali e alla complessità del sistema di assistenza integrata con livelli diversi di intensità della presa in carico. Si impara facendo quando la formazione è assicurata.

Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario Pordenone

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