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venerdì, Marzo 29, 2024
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Gli OSS possono decidere di somministrare farmaci, ma solo in alcuni casi.

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Solo raramente l’OSS può somministrare dei farmaci in autonomia, se indicati dall’Infermiere o dalla Famiglia, ma sempre se prescritti dal Medico. Ecco perché è pericoloso per il Paziente e cosa si rischia in caso danno.

Riportiamo in questo servizio il punto di vista di Marco Amico, OSS e blogger, che nel suo Ossonline.it chiarisce il suo personale punto di vista: la somministrazione della terapia deve essere fatta da Medici, Infermieri o Parenti e raramente dall’Operatore Socio Sanitario, limitatamente alle prescrizioni di Legge e a quanto sancito dal Profilo dell’OSS.

Amico fa delle ipotesi nel suo servizio e spiega perché è rischioso che l’OSS, di sua spontanea volontà, decida di somministrare farmaci ad un Paziente (dalla clinica al domiciliare). Inoltre, chiarisce che in alcun modo l’Operatore Socio Sanitario può somministrare terapia mediante endovena, intramuscolo, tramite SNG o PEG e sottocute.

Già in passato più volte come AssoCareNews.it eravamo intervenuti sulla questione: LINK.

Oss, vietata somministrazione terapia: si rischia la galera. Pene anche per l’Infermiere.

Ecco cosa dice Amico.

È stato ribadito in più di un’occasione, in questa ed in altre sedi. Ce l’hanno ripetuto mille volte i docenti durante la formazione in aula. Tutti i manuali in materia non hanno alcun dubbio: l’Operatore Socio-Sanitario non può somministrare la terapia farmacologica, che resta sempre e comunque una competenza prettamente infermieristica. Nel peggiore dei casi, l’Oss che dà un farmaco ad un paziente, di propria iniziativa, rischia seriamente una denuncia per esercizio abusivo della professione, in quanto fa arbitrariamente propria una mansione tipica dell’infermiere. Se diamo però un’occhiata all’Accordo Stato-Regioni del 2001, stretto tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, leggiamo che l’Oss “è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti”. Mi sono sempre chiesto se questa affermazione in qualche modo legittimasse o meno l’Oss a fare assumere al degente dei farmaci. Se così fosse, il testo che regola attività e competenze dell’Oss sarebbe molto ambiguo e meriterebbe una revisione al fine di fornire una maggiore chiarezza.

Ecco cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni.

L’Operatore Socio-Sanitario può dare farmaci? La risposta è no, ma pare che in alcuni casi possa aiutare il paziente ad assumerli. Non è una mia invenzione, ma quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2001, il provvedimento che introduce in Italia la figura dell’Oss. Ed è proprio tra le righe di questo accordo che leggiamo quanto segue:

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto (l’Oss) è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.

Questa affermazione è riportata nell’allegato B cioè quello in cui vengono elencate tutte le competenze dell’Oss. Se da un lato rimane sempre il divieto, da parte dell’operatore, di fornire in piena autonomia farmaci ai pazienti, dall’altro però, l’indicazione dell’allegato B, lo autorizzerebbe (condizionale d’obbligo) a verificare se l’assistito abbia assunto correttamente la terapia farmacologica prescritta. Inevitabilmente quanto affermato sul provvedimento del 2001 genera più di un dubbio e apre la strada a facili interpretazioni che potrebbero rivelarsi anche pericolose.

Una interpretazione personale.

Anche in questo caso mi sento di fare una doverosa premessa. Si tratta di un’interpretazione libera che nasce da una riflessione personalissima. Il consiglio che vi do è sempre quello di lasciare che sia l’infermiere a dare i farmaci ai pazienti. Astenetevi sempre dal farlo anche quando qualcuno ve lo chiede, perché ciò può costituire un reato penale molto grave. Detto questo proverò, in poche righe, a dare un’interpretazione a quanto riportato nell’allegato B dell’Accordo che nel 2001 introdusse in Italia la figura dell’Operatore Socio Sanitario. Solo in casi eccezionali e cioè “in sostituzione e appoggio dei familiari” e sempre su disposizione del medico o dell’infermiere, definito “personale preposto”, l’Oss sarebbe tenuto ad aiutare il paziente perché assuma correttamente la terapia.

Facciamo un’ipotesi. Dobbiamo effettuare un servizio di assistenza domiciliare ad un anziano non autosufficiente. Sappiamo che dopo pranzo il paziente, su disposizione medica, deve prendere delle medicine. Lo sappiamo perché a dircelo è stata la famiglia e a raccomandarcelo è stato l’infermiere, non presenti nell’appartamento dell’assistito per svariati motivi. Inoltre,conosciamo bene la terapia di quella persona in quanto siamo stati delegati dalla famiglia a ritirare personalmente le medicine in farmacia per conto del nostro assistito. Cosa facciamo? Ci asteniamo mettendo seriamente in pericolo la salute dell’anziano signore? Idem per un paziente psichico, ritenuto dunque incapace di intendere e di volere, e non in grado di assumere autonomamente dei farmaci per via orale. Con l’autorizzazione (e in “sostituzione”) della famiglia, nonché del medico e dell’infermiere, non presenti in quella circostanza, credo veramente che l’Oss sia autorizzato ad aiutare il soggetto ad assumere le medicine previste. Ovviamente parliamo di farmaci la cui somministrazione avviene per via orale e non parenterale. Iniezioni intramuscolari, endovenose, sottocutanee, somministrazione di insulina ed altri farmaci che richiedono abilità e conoscenze infermieristiche, non rientrano in questo ragionamento. Se è vero che la legge va rispettata e non interpretata, è altrettanto vero che questa ed altre interpretazioni nascono da un testo assai poco chiaro. Penso invece che la questione meriti maggiore chiarezza al fine di evitare equivoci che possano costare molto caro ai pazienti e all’Operatore Socio-Sanitario.

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