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Dopo il Veneto ora anche la Regione Puglia si prepara a sostituire gli Infermieri con gli OSS. Ed è scandalo!

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Dopo il Veneto ora anche la Regione Puglia e l’assessorato alla sanità si stanno preparando a creare corsi di Formazione Complementare per sostituire gli Infermieri con gli OSS nelle residenze sanitarie per anziani e disabili.

La Regione Puglia starebbe per emanare un Decreto di Giunta Regionale, sostenuto pare dall’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco e da alcuni consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, che prevede l’istituzione di un Corso di Formazione Complementare per gli Operatori Socio Sanitari in forza già ad RSA, RSSA e case di riposo pubbliche e private. E ora la strategia è chiaramente nazionale.

In pratica si sta proseguendo sulla stessa linea di quanto avvenuto già in Veneto, dove la giunta regionale ha emanato il DGR n. 305/2021, che prevede appunto un percorso formativo complementare per gli OSS trasformandoli in veri e propri Infermieri senza laurea e forzando quanto definito dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 2003. Di questo ne abbiamo ampiamente parlato in precedenti servizi.

Qualche giorno fa la presa di posizione di Pierpaolo Volpe, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che ha condannato la strategia parlando di un pugno nello stomaco ai tanti Infermieri che sperano di tornare in Puglia e che sono bloccati da un Maxi-Concorso fermo alla fase orale, da stabilizzazioni ancora non perfezionate e da una Mobilità di cui si sa poco o nulla.

Insomma gli Infermieri in Puglia e fuori dalla Puglia (che vogliono tornare a casa) ci sono, per cui creare dei super-OSS o OSS con Formazione Complementare per sostituirli sembra proprio una forzatura ad appannaggio dei soliti noti che non hanno capito l’importanza della Professione Infermieristica e di fatto stanno banalizzando il ruolo fondamentale degli OSS.

L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 trasforma il ruolo degli OSS, ma non li tramuta in Infermieri.

Ecco cosa dice il Documento:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita’ di interesse comune;

Visto in particolare l’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;

Visto l’accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Visto il comma 8, dell’art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all’operatore socio-sanitario di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 ottobre 2002;

Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia “professioni” e, per gli aspetti sanitari, alla “tutela della salute”, entrambe ricadenti nella potesta’ concorrente delle regioni;

Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell’accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;

Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per approfondimenti;

Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell’accordo, che e’ stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;

Considerato che il Ministero della salute, con nota dell’11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame dell’argomento in oggetto e’ stato rinviato;

Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

Punto 1 – (Formazione complementare).

1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di
cui la meta’ di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’art. 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dello stesso accordo.

1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente all’operatore di collaborare
con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attivita’ assistenziali, indicate nell’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unita’ funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Punto 2 – (Materie di insegnamento e tirocinio).

2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attivita’ e dei compiti indicati
nell’allegato A, che e’ parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.

La direzione del modulo e’ affidata ad un docente appartenente al piu’ elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

Ecco la missiva del presidente dell’OPI di Taranto: “nelle Rsa pugliesi qualcuno vorrebbe mettere gli Oss al posto degli infermieri”.

Gentile Direttore,

la grave carenza di Professionisti infermieri su tutto il territorio nazionale sta mettendo in evidenza la scarsa programmazione sanitaria posta in essere dai “decisori” politici degli ultimi 30 anni. La migrazione di Infermieri dalla Sanità Privata/Terzo settore alla Sanità Pubblica sta ponendo in seria difficoltà diverse strutture sanitarie private, soprattutto le RSA, che rischiano di perdere i requisiti di accreditamento per il venir meno dei requisiti sul personale imposti dai vari regolamenti regionali.

Singolare è quanto sta avvenendo nella Regione Puglia dove alcuni esponenti politici, mossi dalle sollecitazioni avanzate dalle rappresentanze degli Enti gestori delle RSA, hanno proposto la modifica del regolamento regionale sui requisiti di accreditamento delle RSA, impotizzando nei fatti la “sostituzione” degli Infermieri con quella degli OSS Specializzati.

Evidentemente dopo anni di leggi in materia di Professioni sanitarie, qualcuno non conosce il vero ruolo degli Infermieri nel SSN e l’intera normativa in materia di Professioni sanitarie.

Non si è fatta attendere la reazione energica degli OPI della Regione Puglia, che con una nota al vetriolo hanno diffidato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, la Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale e il Dipartimento salute, dall’apportare qualunque modifica al regolamento regionale che produca una modifica dell’assetto organizzativo delle RSA che “attribuisca” agli OSSS compiti che la legge attribuisce agli Infermieri.
L’OSS, in quanto operatore di interesse sanitario e figura di supporto, agisce solo ed esclusivamente su attribuzione di compiti da parte dell’Infermiere, senza alcuna autonomia professionale e solo per gli ambiti di competenza declinati nell’accordo Stato-Regione.

Per mitigare la migrazione di Infermieri dalle RSA al settore pubblico o della sanità privata (Case di Cura), si potrebbe pensare ad un adeguamento delle retribuzioni degli Infermieri operanti nel Terzo settore, dove la retribuzione non superano i 1200 mensili, a quelle della Sanità Pubblica.
Ma questo non è sufficiente.

Gli Infermieri sono oggi Professionisti laureati con competenze avanzate e come tali vanno valorizzati dal punto di vista economico anche nel settore pubblico per completare il processo di Professionalizzazione della Professione infermieristica secondo gli insegnamenti del Sociologo Greenwood.

Auspico una presa di coscienza seria da parte dei “decisori” politici in ordine alla attuale “questione infermieristica” che deve essere oggetto di riflessioni sui tavoli nazionali e regionali.

Dott. Pierpaolo Volpe
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Taranto

Leggi anche:

Gli OSS non possono fare gli Infermieri. Gli OPI Veneti condannano la scelta del Governatore Zaia.

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