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Consiglio di Stato: il TAR è competente sulla delibera del Super-OSS.

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MIGEP. Consiglio di Stato: il TAR è competente sulla delibera del Super-OSS della Regione Veneto.

Egregio Direttore,

la federazione delle professioni sanitarie e socio sanitarie Migep, comunica che il Consiglio di Stato (sezione terza) riunito nella camera di consiglio del 26 agosto, con l’ordinanza del 30 agosto 2021 respinge l’appello cautelare della Regione Veneto n. 6768/2021 sul ricorso in appello del 22 luglio 2021, il quale respingeva l’istanza cautelare presentata dalla Regione Veneto sul provvedimento del 7 luglio 2021 che sospendeva il provvedimento sulla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 305 del 16/3/2021 concernente, l’approvazione del percorso di “formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario con competenze strettamente infermieristiche”.

A ricorrere contro la delibera, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), il Coordinamento degli ordini delle professioni infermieristiche della Regione Veneto, numerosi OPI italiani, la Federazione delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie Migep che rappresenta gli Oss, mentre le altre associazioni oss citate nella diffida non si sono costituite in giudizio.

Un segnale importante quello del Consiglio di Stato, poiché blocca il nascere di ogni regione nell’istituire leggi chiaramente che vanno a differenziare il profilo dell’oss su un profilo nazionale, pertanto è competenza dello Stato – Regioni adeguare il profilo e le competenze e il nuovo ruolo dell’operatore socio sanitario.

Si richiama l’attenzione affinché il Ministero della Salute riapra il tavolo tecnico, istituendo un osservatorio permanente nazionale articolato in ogni regione, affinché si possa dare dignità professionale alla categoria oss, impendendo in questo modo che ogni regione faccia a sé portando gli operatori a un abuso di professione e utilizzando questa professione come forza lavoro a basso costo in sostituzione della carenza infermieristica.

La figura dell’operatore socio sanitario non può essere una materia esclusiva dei sindacati, né delle singole regioni ma, dettate da leggi e normative, che devono essere istituite attraverso tavoli tecnici Ministero – Regioni. Il vero ruolo dei sindacati è quello contrattuale, favorire modelli organizzativi inclusivi dell’oss all’interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie ma, non quello di indicare la rete formativa, le competenze e le responsabilità giuridiche. Il ruolo delle Regioni è di applicare quanto determinato dalle disposizioni dei tavoli tecnici nazionali in materia di competenza, formazione e responsabilità giuridica della professione oss.

Spetta alle istituzioni, Ministero – Conferenza Stato Regioni confrontandosi con le associazioni professionali di categoria verificare le competenze, la formazione e la responsabilità giuridica della professione oss.

Dunque il provvedimento della Regione Veneto rimane sospeso, con udienza di merito del giudizio dinanzi al Tar Veneto fissata il 15 dicembre.

Migep

Ecco di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2021, proposto da Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

 

contro

Azienda Zero, Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss 5 Polesana, Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ulss n. 20 di Verona, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie – Conferenza Permanente P, Ministro per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Milano, Ordine Professionale degli Infermieri di Oristano, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma – Opi non costituiti in giudizio;
Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adda n.87;
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche – Fnopi, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
O.P.I. di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in persona del Legale Rapp., O.P.I. di Mantova, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Bergamo, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Brescia, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Como, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Cremona, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Lecco, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Sondrio, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Varese, in persona del Legale Rapp. pro tempore, O.P.I. di Pavia, in persona del Legale Rapp. pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Nazionale Io Sono Oss, Federazione Italiana Operatori Soc. Sanitari, Fondazione S.S.P. Scuola di San Pubblica, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Federazione Italiana Operatori Socio Sanitari – F.I.O.S.S., Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano non costituiti in giudizio;

per la riforma

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 301/2021, resa tra le parti;

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza e di O.P.I. di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in persona del Legale Rapp. e di O.P.I. di Mantova, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Bergamo, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Brescia, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Como, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Cremona, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Lecco, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Sondrio, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Varese, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di O.P.I. di Pavia, in persona del Legale Rapp. pro tempore e di Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche – Fnopi e di Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

 

Ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso in appello meritino adeguato approfondimento in sede di cognizione piena (essendo peraltro già fissata l’udienza di merito in primo grado per la data del 15 dicembre 2021), e che nelle more, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, non appare sussistere il dedotto pregiudizio posto a fondamento della domanda cautelare, dal momento che, al contrario, come già rilevato nella sede cautelare monocratica, l’eventuale esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado determinerebbe conseguenze procedimentali e provvedimentali tali da rischiare di vanificare gli effetti della decisione di merito, per cui va respinta la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Respinge l’appello (Ricorso numero: 6768/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Michele Corradino
 
 
 

IL SEGRETARIO

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