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giovedì, Marzo 28, 2024
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Concorso OSS Foggia: graduatoria tutta da rifare, polemiche in piena Emergenza Coronavirus.

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In piena Emergenza Coronavirus scoppia la polemica sul Concorso OSS di Foggia: la graduatoria di merito è tutta da rifare, tanti i candidati che hanno dichiarato il falso. E se chi ha dichiarato il falso ora venisse escluso?

Lo ha comunicato l’Azienda sanitaria. Sono giunte una serie altissima di dichiarazioni “non congrue” sui servizi prestati dai partecipanti al mega-Concorso per n. 2445 Operatori Socio Sanitari in quel di Foggia (gestito dal Policlinico – Ospedali Riuniti). Sono tanti gli OSS che hanno auto-certificato di aver lavorato in Enti pubblici o privati accreditati dal Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, ma che in realtà hanno prestato la loro opera per conto di cooperative, agenzie di lavoro interinale, società in house o persino associazioni.

Queste dichiarazioni mendaci hanno permesso a molti vincitori di elevare il proprio punteggio personale e di finire avanti a tutti gli altri nella graduatoria finale di merito. Non si capisce bene se a sbagliare siano stati i concorsisti o la stessa azienda, che avrebbe proposto moduli di iscrizione e curriculari spesso non chiari.

L’Azienda ha già comunicato tramite una nota diffusa anche agli organi di informazione che la società che ha gestito tutta l’operazione concorsuale rimetterà a posto ogni cosa. E’ chiaro che la graduatoria finale sarà interamente “rivisitata”.

E’ tutto partito dalla segnalazione di alcuni candidati, che giustamente hanno puntato il dito sull’anomalia nel punteggio di conoscenti che hanno partecipato ai test.

Il grossolano errore non è passato inosservato e ha fatto attivare un’apposita task forse del Policlinico. Proseguiamo per ordine: per tutti vi erano a disposizione 20 punti, ovvero un grande “gruzzolo” per poter scalare la graduatoria e piazzarsi ai primi posti.

Ed ecco così la verifica e le dichiarazioni del Policlinico: “i servizi svolti alle dipendenze di cooperative sociali, società in house, Rssa, Rsa, istituti sanitari non meglio specificati, Crap, associazioni, Case di riposo, Case della salute, centri e consorzi, comunità alloggio, Ipab, Istituti scolastici, ecc,, per espressa previsione del Dpr 220/01 e articolo 8 del bando, non possono in nessun caso essere valutati“.

“Per porre rimedio alle anomale e incoerenti dichiarazioni presentate dai candidati, sicuramente poste in essere in buona fede, siamo stati costretti a rivedere tutte le dichiarazioni in ordine ai servizi espletati la cui elaborazione è avvenuta secondo il dispositivo informatico della piattaforma online. Stiamo ultimando la verifica e, nel caso, nei prossimi giorni disporrà l’annullamento e la riapprovazione, in autotutela, della graduatoria finale. Resta in ogni caso ineludibile la verifica e l’obbligo di controllo documentale finale da parte dell’Azienda, scelta da ciascun candidato, preventivo alla stipula del contratto di assunzione” – concludono dall’Azienda dauna.

Un casino immane, che però rende giustizia a chi si è candidato presentando dichiarazioni oneste. Ora il dubbio è: possibile che chi ha presentato dichiarazioni mendaci siano idonei a rappresentare un Ente pubblico? Non è esclusa una loro eliminazione dalla graduatoria o comunque una forte penalizzazione che già si prevede creerà ulteriori polemiche, questa volte poco giustificabili.

Ecco la nota dell’Azienda sanitaria foggiana.

Si avvisano i candidati del concorso unico regionale di O.S.S. che in conseguenza dell’accesso alla piattaforma informatica è stato riscontrato che moltissimi concorrenti hanno dichiarato non correttamente:

  • I servizi espletati presso la struttura di riferimento indicata;
  • i periodi lavorati
  • il profilo professionale.

Tale rilievo è stato possibile evidenziarlo proprio in virtù dell’intervento nel procedimento di altri candidati che, avendo compilato correttamente la domanda, evidenziavano la macroscopica differenza dei punteggi acquisiti

Ciò ha determinato:

  • l’errata attribuzione di punteggi, secondo il sistema di calcolo automatizzato in piattaforma, ai servizi auto-dichiarati, (mentre la verifica da parte della commissione si è concentrata principalmente sulla documentazione consegnata, dei titoli formativi: Titoli di studio, attestati OSS, partecipazione convegni, ecc;
  • la costituzione di una apposita task force a supporto della commissione onde procedere velocemente al riscontro anche dei titoli di servizio dichiarati dai candidati.

A questi fini si rende opportuno, ancora una volta, chiarire e precisare che:

  • il bando è stato redatto in ossequio al Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.P.R. n. 220/2001.
  • all’art. 8 rubricato “presentazione e valutazione dei titoli” è stato puntualmente indicata la procedura di compilazione dei dati relativi ai titoli posseduti dagli aspiranti, precisando che questi ultimi “verranno valutati secondo la Tabella valutazione titoli allegata al bando come parte integrante dello stesso”.

Il richiamato allegato, dopo aver precisato i criteri generali per l’assegnazione del punteggio, ha indicato i parametri per la valutazione dei titoli di servizio stabilendo quanto segue: “I complessivi 20 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così attribuiti:

  1. al lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente, presso Aziende Sanitarie Locali – Aziende Ospedaliere – Pubbliche amministrazioni – Enti ex artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile                                                                              Punti 3.00 per anno;
  2. al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende Sanitarie Locali – Aziende Ospedaliere – Pubbliche Amministrazioni – Enti di cui all’art. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminatoovvero prestato durante il servizio militare/civile;                                                                                       Punti 1.00 per anno.”

RIENTRANO NEI PRDETTI RAGGRUPPAMENTI I SERVIZI SVOLTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEI SEGUENTI ENTI:

Aziende Sanitarie Locali – Aziende Ospedaliere – Pubbliche Amministrazioni – Cliniche e istituti universitari di ricovero e cura – Enti di ricerca di cui alla Legge 833/78, art. 40 – Ospedali equiparati ex D.P.R. 130/1969, art. 129 – Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova – Ospedali “dell’Ordine Mauriziano” di Torino – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) – Ospedali militari – Istituti, Enti e Istituzioni private i cui ospedali sono stati consideratI presidi delle unità sanitarie locali – Il Sovrano Ordine di Malta.

  1. al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate Punti 2.00 per anno;
  2. al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso LE CASE DI CURA CONVENZIONATE/ACCREDITATE (21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001- idem come sub 2) Punti 1.00 per anno.

RIENTRANO NEI PRDETTI RAGGRUPPAMENTI I SERVIZI SVOLTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEI SEGUENTI ENTI

Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche preceduti o seguiti dalla    indicazione CASA DI CURA PRIVATAconvenzionate/accreditate.

Tali Enti sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Unità Sanitarie Locali, ma con un limite e, cioè: Il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza” (Art. 21, c. 2, del DPR 220/01). Significando che, il periodo di servizio indicato dal candidato è rapportato sempre ad un quarto (Es. 12 mesi di servizio sono valutati pari a tre mesi effettivi). 

Al di fuori degli Enti sopra riportati i servizi svolti alle dipendenze di

  • COOPERATIVE SOCIALI;
  • SOCIETA’ IN HOUSE;
  • S.S.A.;
  • S.A.;
  • ISTITUTI SANITARI non meglio specificati;
  • CRAP;
  • ASSOCIAZIONI;
  • CASA DI RIPOSO;
  • CASA DELLA SALUTE;
  • CENTRI E CONSORZI;
  • COMUNITA’ ALLOGGIO;
  • IPAB;
  • ISTITUTI SCOLASTICI;
  • ecc.,

PER ESPRESSA PREVISIONE DEL DPR 220/01 E ART. 8 DEL BANDO NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE VALUTATI

Per quanto sopra al fine di porre rimedio alle anomale ed incoerenti dichiarazioni presentate dai candidati, sicuramente poste in essere in buona fede, ci si é stati costretti a rivedere tutte le dichiarazioni in ordine ai servizi espletati che, come detto, la elaborazione è avvenuta secondo il dispositivo informatico dalla piattaforma on-line.

Tuttavia, questa Amministrazione ha in corso di ultimazione la verifica delle dichiarazioni relative ai servizi espletati dai candidati e, nei prossimi giorni non appena ultimata, si assicurano le necessarie rettifiche e, se del caso, disporrà l’annullamento e la riapprovazione, in autotutela, della graduatoria finale.

Resta in ogni caso ineludibile la verifica e l’obbligatorio controllo documentale finale da parte dell’Azienda, scelta da ciascun candidato, preventivo alla stipula del contratto di assunzione. 

Leggi anche:

Concorso OSS Puglia: ecco la graduatoria finale.

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