Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12139, fa chiarezza su un tema delicato che riguarda la dignità professionale degli infermieri nel sistema sanitario pubblico: l’assegnazione a mansioni proprie degli Operatori Socio Sanitari (OSS). Con un principio di diritto ben definito, la Suprema Corte ha stabilito che l’adibizione ordinaria di un infermiere professionale ad attività tipiche degli OSS, e quindi non in via eccezionale e contingente, configura una lesione della dignità professionale e dell’immagine, aprendo la strada al risarcimento del danno.
La sentenza ha respinto il ricorso di una Asl abruzzese, precedentemente condannata dalla Corte d’Appello di L’Aquila a risarcire un proprio dipendente con il 6% della retribuzione per tutto il periodo in cui era stato costantemente impiegato in attività di rango inferiore. La Corte territoriale aveva motivato la condanna sottolineando la natura prettamente manuale dei compiti imposti all’infermiere, in netto contrasto con il carattere intellettuale e il livello di conoscenze richiesto dalla sua professione, un demansionamento che avveniva peraltro alla presenza dei pazienti.
L’azienda sanitaria ricorrente aveva tentato di difendersi argomentando che le attività degli OSS non fossero del tutto estranee alla professionalità infermieristica e richiamando il Codice Deontologico che prevede la compensazione dei disservizi aziendali da parte degli infermieri. Tuttavia, la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto queste argomentazioni.
Pur riconoscendo che la richiesta occasionale di attività proprie degli OSS agli infermieri possa trovare fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore, la Corte ha precisato un limite invalicabile: tali attività non devono esprimere contenuti professionali del tutto estranei ai compiti propri dell’infermiere e, soprattutto, la richiesta deve rispondere a un’esigenza concreta e non a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore in presenza di personale OSS disponibile.
Il punto cruciale evidenziato dalla Cassazione è la natura “marginale” o “occasionale” delle mansioni inferiori. La Corte ha infatti ribadito che l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo se di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni effettivamente pertinenti al profilo professionale dell’infermiere.
Nel caso specifico, le testimonianze avevano chiaramente evidenziato come l’infermiere fosse stato adibito quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa a compiti tipici degli OSS quali: il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura dell’igiene personale dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare e svuotare padelle e pappagalli. Un’attività che la Corte ha definito tutt’altro che marginale e sporadica, bensì costante e sistematica.
Allargando la prospettiva al pubblico impiego privatizzato, la Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto: un lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, in virtù del dovere di leale collaborazione e della tutela dell’interesse pubblico, ma a precise condizioni:
- Le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla sua professionalità.
- Deve sussistere una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro.
- La richiesta di tali mansioni inferiori deve avvenire in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale, oppure, in mancanza di marginalità, lo svolgimento deve essere meramente occasionale e con prevalenza delle attività proprie del profilo.
L’ordinanza della Cassazione n. 12139 rappresenta una vittoria significativa per la dignità professionale degli infermieri. Essa ribadisce con forza che l’assegnazione sistematica e non occasionale a mansioni proprie degli OSS non è legittima e configura un demansionamento che merita un adeguato risarcimento per il danno subito. Questa sentenza potrebbe avere importanti ripercussioni sulle pratiche di gestione del personale sanitario e sulla tutela dei diritti degli infermieri in Italia.
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