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Il dibattito sulla ridefinizione dei ruoli nel settore sociosanitario italiano si arricchisce di un elemento cruciale: la responsabilità penale. Il Disegno di Legge S.1651, presentato in Senato dalla senatrice Barbara Guidolin (M5S), si appresta a introdurre un cambio di passo significativo, estendendo all’istituenda figura dell’Assistente Infermiere il regime di responsabilità penale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie.
La nuova figura dell’Assistente Infermiere.
Il DDL Guidolin prende le mosse dall’istituzione del profilo professionale dell’Assistente Infermiere, formalizzato attraverso l’Accordo del 3 ottobre 2024 e recepito dal DPCM 28 febbraio 2025.
Questa figura si colloca in un ruolo intermedio tra l’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e l’Infermiere, essendo un OSS dotato di una formazione aggiuntiva specifica e incaricato di attività di cura diretta alla persona. È proprio questa sua collocazione a metà strada tra l’assistenza sociale e quella sanitaria ad aver aperto un vuoto normativo sulle sue responsabilità giuridiche.
L’estensione dell’Articolo 590-sexies c.p.
Il punto nevralgico del DDL è la proposta di estendere all’Assistente Infermiere il regime di responsabilità penale stabilito dall’articolo 590-sexies del codice penale.
Attualmente, questo articolo riguarda esclusivamente gli esercenti le professioni sanitarie. Se il DDL fosse approvato, l’Assistente Infermiere potrà essere chiamato a rispondere penalmente per reati come lesioni colpose o morte colposa derivanti dallo svolgimento delle proprie attività assistenziali a carattere sanitario.
Perché questo cambio di passo?
La ratio dell’intervento è duplice:
- Riconoscimento Formale: Riconoscere pienamente l’Assistente Infermiere come figura inserita a pieno titolo nell’area sociosanitaria, attribuendogli la responsabilità coerente con le funzioni di cura diretta.
- Chiarezza Normativa: Colmare il vuoto normativo ed evitare che, in assenza di riferimenti chiari, l’operatore si trovi esposto a rischi legali sproporzionati o indefiniti rispetto al proprio effettivo ruolo e alla propria formazione.
L’applicazione del 590-sexies, inoltre, è cruciale perché introduce il principio della non punibilità del sanitario quando le lesioni o la morte sono dovute a imperizia, a condizione che l’operatore abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate.
Le Linee Guida e le coperture assicurative.
Per garantire che l’applicazione del regime di responsabilità penale sia equa e ben definita, il DDL prevede un passaggio essenziale:
- Linee Guida Ufficiali: Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute dovrà emanare linee guida ufficiali. Questi documenti, elaborati in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Stato-Regioni, definiranno in modo esatto raccomandazioni, requisiti, competenze e il preciso perimetro di responsabilità dell’Assistente Infermiere.
- Buone Pratiche: Fino alla pubblicazione delle nuove linee guida ministeriali, resteranno valide, ai fini della non punibilità per imperizia, le buone pratiche clinico-assistenziali già richiamate dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017).
Questo aspetto è di fondamentale importanza, in quanto un operatore non può essere chiamato a rispondere penalmente se non sulla base di standard di condotta chiari e ufficialmente riconosciuti.
Impatto sulla Categoria Professionale.
L’iter parlamentare è solo all’inizio, ma il provvedimento è destinato ad accendere il dibattito su due fronti:
- Tutele e Formazione: La formalizzazione di maggiori responsabilità penali richiederà un’attenzione maggiore sulle tutele e sulla qualità della formazione specifica offerta all’Assistente Infermiere.
- Coperture Assicurative: L’estensione della responsabilità penale avrà inevitabilmente un impatto sulle necessità di copertura assicurativa (malpractice) per questi professionisti, richiedendo l’adeguamento delle polizze attuali.
Il DDL Guidolin si candida dunque a essere un punto centrale nella definizione di una cornice normativa solida e coerente per un sistema sociosanitario in continua evoluzione.
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