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La distribuzione della responsabilità medica nel caso in cui siano coinvolti più operatori del mondo sanitario.

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La distribuzione della responsabilità medica nel caso in cui siano coinvolti più operatori del mondo sanitario.

Nel giudicare il comportamento dei sanitari che si sono succeduti tra intervenuto chirurgico e degenza post-operatoria, la Corte di Cassazione ha chiarito ancora il concetto secondo cui l’accertamento sulla responsabilità sanitaria deve essere compiuto valutando cosa sarebbe accaduto se la condotta dovuta da ciascun sanitario fosse stata tenuta “anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti”.

La vicenda trae origine da un intervento non riuscito di artroprotesi all’anca culminato con la morte del paziente. Dal decesso di quest’ultimo è partito un procedimento penale che ha visto come imputato il medico chirurgo poiché “avrebbe errato nel posizionamento delle leve nella parte anteriore dell’acetabolo e sulla superficie mediale del collo del femore e nell’uso degli strumenti taglienti, così provocando la lesione vascolare dei vasi maggiori e minori; e avrebbe, inoltre, omesso di sottoporre il paziente, in presenza di grave anemia indicativa di una importante perdita ematica, poi esitata in shock ipovolemico, a revisione della ferita chirurgica, procedura che avrebbe palesato l’esistenza della lesione e imposto l’esecuzione di un intervento di sutura, in luogo della somministrazione di ben 17 sacche ematiche”.

Il chirurgo, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione rappresentando che egli era entrato in servizio alle 8:10 e che, dall’ematocrito disposto, era risultato un lieve miglioramento del quadro ematico; l’imputato aveva lasciato l’ospedale alle ore 14:41, senza che si fossero manifestate condizioni tali da far presagire l’evoluzione poi manifestatasi e la necessità di eseguire una revisione della ferita; il peggioramento dei valori era stato riscontrato successivamente alle ore 17:50, a due ore di distanza dall’allontanamento dell’imputato che aveva affidato il paziente alle cure di altri sanitari, i quali non avevano mai notiziato lo stesso dei risultati peggiorativi del prelievo pervenuti alle 17:50. In buona sostanza, secondo l’imputato, al momento in cui lasciava l’ospedale non vi era alcuna evidenza clinica del peggioramento.

La Suprema Corte, nel confermare la condanna per omicidio colposo ha precisato che, richiamato il dato non contestato, che il quadro ematico, nel momento in cui l’imputato si era allontanato dall’ospedale, non poteva considerarsi in remissione, sia per la modesta entità del miglioramento registrato la mattina dell’intervento, in quanto erano già state somministrate numerose sacche ematiche; ma anche avuto riguardo al fatto che alle ore 11:50 di quello stesso giorno, quindi mentre il chirurgo era ancora in servizio, ne erano state trasfuse altre due, circostanza che lascia presagire un mancato miglioramento delle condizioni del paziente.

Oltre a questo, i giudici dei primi due gradi hanno dato rilievo al comportamento superficiale e approssimativo del medico che neppure aveva dato disposizioni ai colleghi subentranti in ordine alle condizioni del paziente concludendo, quindi, che sebbene l’evento morte non si sia verificato nell’arco temporale in cui il chirurgo era in servizio, la colpa del decesso sia a lui ascrivibile.

Quindi, nell’escludere che le condotte poste in essere dai medici intervenuti successivamente possano essere ritenute da sole sufficienti a determinare l’evento morte, ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p., i giudici del “palazzaccio”, hanno posto in rilievo il comportamento superficiale e approssimativo dell’imputato che neppure aveva dato disposizioni ai colleghi subentranti in ordine alle condizioni del paziente.

Pertanto, sulla base di tale ragionamento logico-giuridico, con la sentenza n. 3922 del 4 febbraio 2021 la quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo già inflitta al chirurgo nei precedenti gradi di giudizio.

Tommaso Gioia, Avvocato

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