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Gentile Direttore,
dallo scorso settembre e fino a fine triennio formativo è attivo sulla piattaforma E-learning della FNO TSRM PSTRP il corso FAD «LIBERA PROFESSIONE 2.0: Tutto quello che è necessario conoscere» (https://www.tsrm-pstrp.org/index.php/fad-libera-professione-2025/).
Ma proprio in ambito di liberi professionisti, vengo anche a conoscenza di un caso forse emblematico, riguardante un collega “senior” – la riservatezza è d’obbligo – con collaudata decennale esperienza nella radiologia di pronto soccorso, che improvvisamente, malgrado un comportamento impeccabile (mai un’assenza, mai un ritardo) e perfetta professionalità si è visto allontanare dal proprio servizio di gettonista in una azienda ospedaliera privata dove ormai da quasi un anno e mezzo operava come tecnico radiologo di guardia per il tramite di una tra le tante coop TSRM.
Sul finire della scorsa estate, durante una particolare e delicata procedura di angiotac multifase denominata «Brainomix 360 Stroke», in grado di rilevare e misurare sia l’occlusione dei grossi vasi (LVO) che i volumi iperdensi che possono indicare un’emorragia, pare sia insorta una controversia tra il TSRM ed una delle infermiere del pronto soccorso, che insistentemente ha chiesto di entrare in sala tac durante la pausa tra le fasi principali della procedura, per verificare la pulsossimetria del paziente in questione, poiché era scattato l’allarme del dispositivo di monitoraggio.
Il Tecnico dopo un primo diniego ha concesso l’accesso a condizione di intervenire sulla sola strumentazione (che peraltro frequentemente rivela, come nel caso occorso, solo malposizionamenti), giacché era di prioritaria importanza non perdere il posizionamento del paziente.
Inspiegabilmente, nonostante le raccomandazioni già dettagliatamente poste anche al paziente, l’infermiera ha interloquito con quest’ultimo, agevolando dei movimenti sufficienti a far perdere la corrispondenza anatomica e funzionale dei minuti distretti vascolari cerebrali indagati: proprio l’errore che si voleva evitare in una procedura che NON dovrebbe MAI essere ripetuta per imperizie tecniche.
Il tecnico radiologo, che contra leges stava operando in una equipe con un medico responsabile non radiologo (così come previsto dal protocollo aziendale di teleradiologia), fortemente gravato, quindi, da siffatta specifica competenza e responsabilità “in solitaria”, a quel punto, nel tentativo di interrompere immediatamente e tempestivamente un agire scorretto, ha esclamato alla collega la seguente frase: «non devi parlare al paziente!», riscuotendo però dalla stessa una sceneggiata di disappunto e lagnanze, che per quanto inappropriate, poco professionali e del tutto fuori misura, sono state così insistite al punto da risultare del tutto funzionali non soltanto a mascherare il proprio errore, ma anche a porre in una posizione di presunto torto il collega radiologo, che altro non aveva fatto che interpretare al meglio il proprio ruolo.
Contro il provvedimento (pure informale) di mera espulsione, non sono valse le espresse posizioni della coop e del primario della radiologia, a difesa del tecnico; addirittura comunicazioni pec del professionista e del legale successivamente nominato non sono state degne di riscontro da parte aziendale: un muro di gomma aziendale che puzza di ingiusto da molto lontano.
Senza nemmeno voler entrare nel merito del comportamento dell’infermiera, è anzitutto quantomeno evidente che se vi fosse stato alcunché di deplorabile nella condotta del radiologo, questo sarebbe stato presto formalizzato e che in secondo luogo risulta altrettanto evidente vi sia quantomeno qualcosa di strano ed insondabile nelle determinazioni intraprese da siffatta direzione ospedaliera, che non concede nemmeno di contrapporsi ad un forse abusato atteggiamento.
Che i tecnici radiologi fossero finiti in tale atipica duplice identità: da un lato necessaria, insostituibile e strumentalizzata fino all’abuso e dall’altro in ogni modo bistrattata, è cosa nota; ma che si arrivi a simili eccessi è davvero sintomatico di una ormai incancrenita disattenzione istituzionale, ove non soltanto non si intervenga al livello di ordine professionale in simili fattispecie, ma nemmeno si eliminino i presupposti – soprattutto normativi, ben noti – che di fatto agevolano la decadenza di una delle professioni che per prime si è affacciata sullo scenario sanitario.
Siamo arrivati al punto che professioni non mediche che hanno fatto la storia sono addirittura ridotte ad aver timore di manifestare se stesse e le loro titolarità, se la loro bravura, la loro professionalità possano dare addirittura fastidio ad alcuno, laddove comunque non sussista alcuna “asimmetria giuridica” tra diversi status professionali, applicandosi le medesime disposizioni di legge, prima fra tutte quanto stabilito al c. 3 dell’art. 6 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 : «nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.».
Occorrendo però simili episodi tanto paradossali quanto vergognosi e forse nemmeno troppo isolati, dove i gettonisti pare siano dei sottoposti rispetto ai professionisti strutturati, e dove il c.d. “dumping contrattuale” è una leva che agisce trasversalmente sia alle professioni che socialmente: tutte situazioni che probabilmente rappresentano soltanto la punta d’iceberg di un problema enorme e complesso, risulta, pertanto, che non soltanto non basta un corso per essere edotti su tutto quello che è necessario conoscere sulla libera professione dei TSRM, ma anche che la intera realtà libero-professionale è affetta da “buchi neri” normativi che sarebbe necessario ed urgente estinguere al più presto.
Un TSRM anonimo

